Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4732 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.23/02/2017),  n. 4732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZINE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23273-2015 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SMEDILE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO PANGRAZI LIBERATI

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE PARMA SPA, F.G. e per esso il CURATORE del

FALLIMENTO F.G. DOTT. G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 389/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

24/02/2015, depositata il 25/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Tribunale di Parma, nel giudizio proposto dalla Banca Monte Parma s.p.a. nei confronti dei coniugi F.G. e M.L., accolse la domanda di revocatoria e dichiarò inefficace, nei confronti della Banca, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai convenuti con atto pubblico del (OMISSIS);

che la pronuncia è stata appellata da M.L. – essendo stato nel frattempo il F. dichiarato fallito in proprio – e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 25 febbraio 2015, ha respinto l’appello, confermando la sentenza del Tribunale; che contro la sentenza d’appello ricorre M.L. con atto affidato a tre motivi;

che F.G. e la Banca Monte Parma s.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appariva destinato ad essere rigettato; che, ad avviso del Collegio, il ricorso propone profili di novità e complessità che ne suggeriscono la trattazione in pubblica udienza.

PQM

La Corte dispone che il ricorso venga trattato in pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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