Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4731 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. III, 26/02/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CERAMICA CIELO S.P.A., in persona dell’Amministratore Delegato e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso lo studio dell’avvocato ZACCHIA

RICCARDO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

3D GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato

LIUZZI GUIDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIZZA MARIA LUCIA, giusta delega a margine della memoria difensiva;

– resistente –

e contro

POINTEX S.P.A.;

– intimata –

avverso l’ordinanza R.G. N. 10026/08 del TRIBUNALE DI VITERBO –

SEZIONE DISTACCATA DI CIVITA CASTELLANA, depositata il 20/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FINOCCHIARO Mario;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto 18 febbraio 2008 la Ceramica Cielo s.p.a. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana la 3D Group s.r.l..

Premesso che la societa’ convenuta si era impegnata, verso corrispettivo, a provvedere all’allestimento di uno stand della societa’ attrice presso l’esposizione (OMISSIS) e che la convenuta era rimasta inadempiente agli obblighi assunti attesi i gravi vizi presenti nello stand approntato, ha chiesto, da un lato, la condanna della 3D Group s.r.l. al risarcimento dei danni patiti e da liquidare in una somma non inferiore a Euro 50 mila/00, dall’altro, la declaratoria di compensazione giudiziale tra la somma dovuta a essa concludente a titolo risarcitorio e quanto spettante a controparte per l’esecuzione dell’appalto.

Costituitasi in giudizio la 3D Group s.r.l. ha eccepito, in limine, la competenza per territorio dell’adito giudice, invocando che non poteva applicarsi – nel caso di specie – l’art. 1182 c.c., comma 3, atteso che il credito azionato non era determinato nel suo ammontare si’ che doveva trovare applicazione il comma 4 dello stesso art. 1182 c.c., nonche’, comunque, la applicazione dell’art. 19 c.p.c. quanto al foro generale delle persone giuridiche, individuato nel luogo sede della societa’ convenuta.

Chiesta e ottenuta, dalla convenuta, la autorizzazione a chiamare in causa, in garanzia, la Pointex s.r.l. anche questa si e’ costituita in giudizio, eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito.

Con ordinanza 20 febbraio 2009 il tribunale adito ha accolto l’eccezione di incompetenza e ha dichiarato, per l’effetto, la propria incompetenza ratione territorii essendo indicando come competente il tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia.

Avverso tale provvedimento – comunicato il 31 marzo 2009 – ha proposto regolamento di competenza la Ceramica Cielo s.p.a. con atto 27 aprile 2009 e date successive, illustrato da memoria.

Resiste la 3D Group s.r.l..

Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede la Pontex s.p.a..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione cosi’ come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – e’ stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. Il giudice a quo ha dichiarato la propria incompetenza ratione territorii a conoscere della controversia – per essere competente il tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia.

Parte ricorrente censura una tale conclusione assumendo che in realta’ controparte pur avendo contestato il criterio del forum destinatae solutionis nulla ha eccepito quanto al forum natae obligationis.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. la ricorrente sottopone all’esame di questa Corte il seguente principio di diritto: “accerti la Corte se l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile e’ stata dalla resistente 3D Group s.r.l. proposta contestando la possibile applicabilita’, al caso concreto, di tutti i fori alternativi e in caso contrario dichiari l’eccezione come non proposta e la competenza territoriale radicata nel tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana”.

3. Il proposto ricorso pare inammissibile, per la non conformita’ del quesito che lo conclude al modello delineato dal disposto dell’art. 366 bis c.p.c..

Alla luce delle considerazioni che seguono.

Giusta quanto assolutamente pacifico – presso una piu’ che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice – anche l’istanza di regolamento necessario di competenza, di cui all’art. 42 c.p.c., proposta in regime di applicabilita’ della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, deve contenere a pena di inammissibilita’ la formulazione del quesito di diritto, come previsto dal nuovo art. 366 bis c.p.c., introdotto dall’art. 6 del citato decreto legislativo.

L’esistenza, infatti, di poteri di rilievo officiosi, anche sulla base dei quali la S.C. puo’ rendere la statuizione sulla competenza, non e’ incompatibile con il fatto che il ricorrente debba formulare un quesito di diritto, atteso che siffatto onere formale e’ funzionale all’immediata percezione da parte della S.C. delle ragioni di doglianza del ricorrente, cosi’ da rendere piu’ agevole definire in tempi brevi il regolamento (art. 49 c.p.c., comma 1) (Cass. 26 giugno 2008, n. 17536; Cass. 11 luglio 2007, n. 15584; Cass. 4 luglio 2007, n. 15108).

Contemporaneamente si osserva che la funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilita’ del motivo proposto, e’ di far comprendere alla Corte di legittimita’, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. 7 aprile 2009, n. 8463).

Affinche’, pertanto, il quesito di diritto, di cui all’art. 366 bis c.p.c., abbia i requisiti idonei ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso per Cassazione, e’ necessario, con riferimento al ricorso per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, che risulti individuata la discrasia tra la ratio decidendi della sentenza impugnata, che deve essere indicata, e il principio di diritto da porre a fondamento della decisione invocata (Cass., sez. un., 14 febbraio 2008, n. 3519).

Con l’ulteriore conseguenza – quindi – che il quesito deve essere – a pena di inammissibilita’ – formulato in relazione alle fattispecie concreta alla attenzione della S.C. e, soprattutto, in relazione alle argomentazioni, in fatto e diritto, che sostengono il motivo stesso.

Contemporaneamente non si dubita che sia inammissibile – per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. – il motivo di ricorso per Cassazione nel quale il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo (recentemente, in termini, Cass. 25 settembre 2009, n. 20685, che – in applicazione del riferito principio – il motivo di ricorso e’ stato dichiarato inammissibile perche’ il quesito non indicava quale fosse l’errore giuridico commesso dal giudice, ne’ indicava le ragioni a sostegno della interpretazione richiesta).

Facendo applicazione dei riferiti – non controversi – principi al caso di specie e’ palese la inammissibilita’ del ricorso per la assoluta genericita’ del quesito che lo concluso, rispetto alla fattispecie dedotta.

Senza – in particolare – riferire, nel quesito stesso, quale sia stata la situazione di fatto all’esame del giudice a quo e senza esporre quale sia la ratio decidendi da questi invocata a fondamento della conclusione raggiunta, il quesito rimette al giudizio di questa Corte accertare “se l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile e’ stata dalla resistente 3D Group s.r.l. proposta contestando la possibile applicabilita’, al caso concreto, di tutti i fori alternativi” omettendo di indicare quale sia il principio di diritto da applicare per risolvere la controversia.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente le repliche alla stessa, contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c. del ricorrente, non giustificano un superamento delle considerazioni svolte nella relazione – sopra trascritte – e della pacifica giurisprudenza ivi ricordata.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorse-condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 200,00 oltre Euro 1.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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