Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4731 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. II, 25/02/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 25/02/2011), n.4731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 15465/05) proposto da:

V.A., B.M.N., B.

L., V.G., V.M.L., S.

N., V.F., V.P., V.

M. e VA.Gi., rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti FALCHI Gianluigi e

Alfredo Besi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del

secondo, in Roma, V. Napoleone III, n. 75;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MANZIANA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso dall’Avv. CINI Rossella in virtù di mandato a margine del

controricorso (giusta delibera autorizzativa del 1 luglio 2007) ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, v.

Dardanelli, n. 46;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2099/2004,

depositata il 3 maggio 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Alfredo Besi, per delega dell’Avv. Gianluigi Falchi,

nell’interesse dei ricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 13 gennaio 1982 l’eredità giacente della defunta V.B.M., esponendo che questa, nell’ottobre 1974 con il consenso della Fondazione Vittori (a cui era subentrata successivamente il Comune di Manziana), aveva edificato a proprie spese su terreno di proprietà della suddetta Fondazione un corpo di fabbrica, realizzato a più riprese e non ancora ultimato, destinato a casa di riposo per anziani, aggiungendo che, per il principio dell’accessione, la costruzione si sarebbe dovuta ritenere acquista dal proprietario del terreno, deduceva che per gli eredi della V.B.M. era derivato un credito pari al costo del materiale e della manodopera impiegata o all’incremento di valore del terreno in questione. La Fondazione convenuta, cui succedeva in corso di giudizio il Comune di Manziana, contestava la fondatezza della proposta domanda, eccependo, in particolare, che, nella specie, trattatavasi di opere eseguite inizialmente a titolo di beneficenza ai sensi dell’art. 769 c.c., e sostenendo che, successivamente, l’impegno di portare a termine l’opera era stato assunto dalla medesima V.B.M. ricevendo come controprestazione la cessione di dodici ettari del terreno da lottizzare; formulava, pertanto, domanda riconvenzionale diretta all’ottenimento della condanna degli eredi della V. all’adempimento delle prestazioni pattuite portando a termine le opere. Nel corso del giudizio si costituivano, a seguito dell’accettazione dell’eredità, i sigg. V.A., B.M.N., B.L., V.G., V.M.L., S.N., V.F., V.P., V.M. e Va.Gi., i quali ribadivano la domanda di condanna del menzionato Comune al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 936 c.c..

L’adito Tribunale di Roma, con sentenza del maggio 1996, rigettava la domanda avanzata dagli eredi della V.B.M. sul presupposto che la realizzazione dell’opera era avvenuta nell’ambito di un rapporto negoziale che escludeva la configurabilità di un loro diritto al richiesto indennizzo.

A seguito di rituale appello interposto dai suddetti eredi, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 736/1999, depositata il 10 marzo 1999, in riforma dell’impugnata sentenza, condannava il Comune di Manziana al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di L. 892.900.000.

Proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, da parte del Comune di Manziana, questa Corte, con sentenza n. 4623/2001 (depositata il 29 marzo 2001), in accoglimento del primo motivo e, per quanto di ragione, del quarto, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. In particolare, accogliendo il primo motivo, questa Corte, ritenuto che per la “donazione indiretta” alla quale era riconducibile l’atto compiuto dalla V.B.M. per il primo lotto di lavori attuato fino al 1975 non era prevista, come per la “donazione diretta”, il rispetto della forma dell’atto pubblico come erroneamente rilevato dalla Corte di merito, rimetteva al giudice di rinvio di accertare se il mezzo (atto o negozio giuridico) posto in essere per realizzare lo scopo di liberalità fosse stato di fatto sottoposto (considerato che costituiva un negozio dotato di propria causa distinta da quella della donazione) alla disciplina giuridica formale ad esso propria, e non a quella prevista per la differente ipotesi di una donazione. Con riferimento al quarto motivo, questa Corte rilevava che, dall’accoglimento del primo motivo derivava l’assorbimento della censura relativa alla determinazione dell’aumento di valore del fondo in conseguenza della realizzazione della seconda parte della costruzione (effettuata successivamente al 1976), compito che spettava al giudice di merito assolvere, osservandosi che, nella specie, erano, tuttavia, intervenute, errate interpretazioni della Corte territoriale in ordine alle relative risultanze istruttorie, oltre a non aver dato conto delle sue vantazioni nè ad aver spiegato le ragioni del convincimento assunto, affermandosi il principio che l’utilità dell’opera realizzata influisce sulla misura dell’indennità spettante all’autore dell’opera e consiste nella minor somma tra il complessivo valore dei materiali ed il prezzo della manodopera o l’aumento di valore apportato al fondo, utilità che il proprietario è tenuto ad indennizzare solo ed in quanto dalla realizzata incorporazione si sia realmente verificato un incremento del suo patrimonio.

Riassunto il giudizio in sede di rinvio da parte degli eredi della V.B.M., con atto notificato il 16 marzo 2002, la Corte di appello di Roma, in diversa sezione, definitivamente pronunciando nell’instaurato giudizio di rinvio, con sentenza n. 2099/2004 (depositata il 3 maggio 2004), rigettava il gravame proposto dagli appellanti avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 2-20 maggio 1996 e dichiarava compensate tra le parti le spese dei giudizi di impugnazione e del giudizio di rinvio.

A sostegno dell’adottata sentenza, la predetta Corte territoriale, in sede di rinvio, sulla base dei principi affermati da questa Corte con la richiamata sentenza n. 4623/2001, rilevava che era onere delle parti appellanti chiarire la natura del rapporto intercorso tra le parti ed allegare e dimostrare gli eventuali motivi di nullità, onere che, invece, era rimasto eluso, avendo le parti attrici incentrato le proprie argomentazioni sull’inammissibile contestazione del carattere gratuito del rapporto, in palese contrasto con quanto sostenuto nell’atto di citazione e negli scritti difensivi nei quali l’eredità giacente aveva sempre fatto espresso riferimento ad un impegno assunto nell’ottobre 1974 dalla V.B.M. “con il consenso dell’Opera Pia ad erigere, a propria cura e spese, un’imponente costruzione su terreno di proprietà della stessa Fondazione”. Lo stesso giudice di rinvio, relativamente alle opere realizzate dalla dante causa dei subentrati attori nella fase susseguente la promessa di trasferimento della proprietà del fondo (nel periodo tra ottobre 1976 e marzo 1988), rilevava che, nella specie, non era stato possibile individuare alcun obiettivo incremento di valore della proprietà dell’Amministrazione convenuta derivante dal manufatto eseguito sul fondo di proprietà della stessa, senza che si potesse dar corso agli accertamenti tecnici sollecitati in riassunzione, in funzione dell’acclaramento di presunti fatti nuovi che si configuravano, in ogni caso, insuscettibili di determinare significative alterazioni dei termini della controversia. Infine, la Corte territoriale rilevava, quale argomentazione decisiva, che era risultata incontroversa la circostanza che l’opera nel suo insieme non era stata mai oggetto di utilizzazione, nè di ultimazione nei termini previsti dalla licenza e che, quindi, la costruzione si connotava come abusiva, in quanto neppure oggetto di sanatoria, ragion per cui, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, non poteva ritenersi configurabile alcun diritto all’indennizzo ai sensi del richiamato art. 936 c.c..

Avverso la suddetta sentenza (non notificata) della Corte di appello di Roma, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione V. A., B.M.N., B.L., V.G., V.M.L., S.N., V.F., V.P., V.M. e Va.Gi., basato su cinque motivi. L’intimato Comune di Manziana si è costituito in questa fase con controricorso. I difensori di entrambe le parti hanno depositato rispettivamente memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (rubricato “esistenza del deprezzamento”) i ricorrenti hanno dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione dell’art. 936 c.c., in relazione agli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonchè la contraddittorietà ed illogica motivazione circa un punto essenziale della controversia.

Con tale doglianza i ricorrenti si lamentano, in sostanza, dell’inidoneità del percorso motivazionale adottato nella sentenza impugnata laddove non si era considerato che l’edificazione era stata realizzata in due distinti momenti, ovvero il primo negli anni 1974- 1975, ed il secondo a partire dal 1976, ma con impegni da parte della dante causa V.B.M., con la conseguenza che, nella verifica delle relative valutazioni, la Corte territoriale era incorsa in contraddizione che aveva inciso sull’accertamento del valore e sulla qualità delle opere, oltre che per accertare la sussistenza del diritto all’indennizzo previsto dall’art. 936 c.c., in ordine al deprezzamento derivante dalla sopravvenuta inedificabilità della restante area, che, se esistente, si era verificato già nella prima fase della costruzione.

2. Con il secondo motivo (proposto in via subordinata ed incluso sotto la rubrica “valutabilità del deprezzamento”, comprensiva anche del terzo e quarto motivo) i ricorrenti hanno prospettato – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine alla supposta valutazione di domanda non proposta, deducendo che il giudice di rinvio aveva esorbitato dai limiti della domanda, sul presupposto che l’atto di citazione nei confronti della Fondazione Vittori era stato notificato il 13 gennaio 1982, allorquando la destinazione del terreno era a “verde agricolo”, talchè il convenuto, costituendosi, non aveva proposto alcuna domanda circa un preteso deprezzamento per variazione di destinazione, inesistente all’epoca, poichè il cambiamento ritenuto peggiorativo era avvenuto solo successivamente.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata – in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – per assunta violazione dell’art. 936 c.c., in relazione agli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., per errata applicazione delle norme di diritto circa la possibilità, da parte del giudice, di valutazione de mutamento di valore del fondo, non avendo la Corte di rinvio nè valutato nè motivato il fatto che la Fondazione Vittori, in applicazione dell’art. 936 cpv., nella sua costituzione in giudizio, aveva optato per il pagamento del prezzo dei materiali e della manodopera, invece che per quello dei mutato valore del fondo.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno denunciato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., per errata applicazione delle norme di diritto, in relazione agli artt. 1227 e 2056 c.c., non avendo la Corte di rinvio considerato quale causa del deprezzamento del terreno la mutata destinazione urbanistica, la quale, però, era stata determinata da delibera del medesimo Comune di Manziana, che, poi, ne era stato ritenuto danneggiato.

5. Con il quinto motivo (anch’esso formulato in via subordinata e rubricato sotto il titolo “valutazione del deprezzamento”) i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 936 c.c., nonchè l’errata e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa l’influenza della mancata presentazione del condono edilizio (trascurandosi la circostanza che la domanda dell’eredità V. era antecedente di tre anni rispetto all’emanazione del provvedimento legislativo che aveva previsto il condono edilizio) e il mutamento di valore attribuito al fondo (con riguardo alle risultanze dell’espletata c.t.u.).

6. I motivi formulati dai ricorrenti sono tutti infondati e, pertanto, il ricorso deve essere integralmente respinto.

6.1. Sul piano generale, si ricorda che l’art. 936 c.c., rappresenta una sorta di compensazione rispetto alla norma sull’accessione disciplinata dall’art. 934 c.c., alla stregua della quale ogni costruzione edificata sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo. L’art. 936 c.c., disciplina l’ipotesi che un terzo abbia costruito su suolo altrui con materiali propri ed in tal caso conferisce al proprietario del suolo una duplice facoltà, ovvero obbligare il costruttore terzo ad eliminare l’opera edificata oppure decidere di conservare la costruzione, con il consequenziale esborso, a favore dell’esecutore del manufatto edilizio, di un indennizzo che va calcolato o sul valore dei materiali e della manodopera utilizzati ovvero sull’aumento di valore recato al fondo per effetto della realizzata costruzione. Lo scopo della norma in discorso è, in sostanza, quello di tutelare l’autonomia patrimoniale del fondo dall’illecita invasione altrui, ma, nel contempo, anche quello di incoraggiare il proprietario a conservare gli incrementi del suo bene, indennizzando in giusta misura il costruttore.

Ciò posto, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere, in relazione all’ambito di applicabilità del citato art. 936 c.c., che quando l’opera eseguita è abusiva (configurando anche un illecito penale), il proprietario del suolo non è tenuto a corrispondere alcun indennizzo ai sensi della indicata norma (cfr., ad es., Cass. 29 gennaio 1997, n. 888; Cass. 10 settembre 1997, n. 8834), poichè, sul piano civilistico, il manufatto abusivo deve ritenersi carente di valore per il fondo, il che impedisce al proprietario del suolo di poter esercitare la sua scelta discrezionale, stabilita dal comma dell’art. 936 c.c.. In questo senso, la stessa giurisprudenza ha ritenuto che, in tema di costruzione realizzata senza i necessari provvedimenti amministrativi abilitativi, o in difformità dai medesimi, il diritto dominicale relativo a quell’opera è caratterizzato da spiccata precarietà quanto al suo contenuto di ricchezza acquisita, poichè i provvedimenti autoritativi previsti dalla legge si risolvono nell’espressione di una qualità giuridica immanente a quel manufatto e da esso non separabile, da cui deriva l’inapplicabilità dell’art. 936 c.c. (cfr. Cass. 13 aprile 1995, n. 4269, e Cass. 22 agosto 2003, n. 12347). Pertanto il diritto all’indennizzo ai sensi del menzionato art. 936 c.c., è inconfigurabile anche a favore di colui che illecitamente (anche, eventualmente, sotto il profilo penale) abbia realizzato delle opere abusive su fondo altrui, senza aver conseguito la relativa sanatoria (v., in proposito, Cass. 26 gennaio 1998, n. 713, richiamata anche dalla Corte di appello di Roma nella sentenza impugnata, e, più recentemente, Cass. 15 dicembre 2008, n. 29340).

6.2. Premesso quanto innanzi, i ricorrenti, con i formulati motivi, hanno proposto una serie di doglianze (nei riportati termini), attinenti all’esistenza del deprezzamento ed alla valutabilità e valutazione dello stesso, che prescindono, quasi totalmente, dalla acclarata circostanza assorbente (come evidenziata dalla Corte territoriale) del dato incontroverso che l’opera dedotta in giudizio, oltre a non essere stata nel suo insieme mai utilizzata nè ultimata nei termini previsti dall’originaria licenza, si connotava, nella sua attualità, come abusiva, non avendo costituito neppure oggetto di sanatoria, ragion per cui, in virtù dei principi precedentemente richiamati, non poteva essere configurabile un diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 936 c.c. a vantaggio dei medesimi ricorrenti.

6.3. Sulla scorta di tale presupposto viene meno la condizione stessa per la rilevanza giuridica de primo motivo dedotto con riferimento all’esistenza del deprezzamento in relazione alle opere realizzate nella seconda fase dei lavori, mentre, con riferimento a quelli eseguiti nella prima fase, la Corte territoriale, con adeguata motivazione e sulla scorta del vincolo riconducibile alla sentenza di questa Corte n. 4632 del 2001 cui è seguito il giudizio di rinvio, ha statuito – in base ad un accertamento in fatto ormai da ritenersi definitivo – che la posizione della V.B.M. era stata caratterizzata da spirito di liberalità, come tale inidonea a giustificare una pretesa da parte degli aventi causa ai sensi dell’art. 936 c.c., senza che, peraltro, i ricorrenti – che avevano agito in riassunzione – avessero chiarito la natura del rapporto intercorso originariamente tra le parti, allegando e dimostrando gli eventuali elementi di nullità.

6.4. Il secondo motivo è manifestamente infondato perchè, sulla scorta degli atti processuali, non risulta attribuibile all’ente controricorrente la proposizione di alcuna domanda che poteva, come tale, rientrare nell’ambito di disponibilità della sola parte attrice, la quale aveva, con la citazione originaria, chiesto il riconoscimento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 936 c.c., comma 2, optando in via alternativa per ognuna delle due soluzioni, su cui si era poi svolto il successivo contraddittorio, con il correlato dispiegamento delle difese dell’ente convenuto indirizzate alla contestazione della configurazione dei presupposti di fondatezza della domanda, rientrando le sopravvenute vicende afferenti la zona urbanistica interessata dal manufatto nell’alveo degli elementi da valutare che avrebbero potuto incidere sulla determinazione dell’indennizzo, ove spettante.

6.5 Quanto al terzo motivo orientato alla critica relativa alla possibilità, per la Corte di merito, della valutazione del mutamento di valore del fondo, rileva il collegio che esso è chiaramente superato dall’incontroverso accertamento (che prescinde dalla valutazione del merito delle prove acquisite) dell’abusività delle opere in questione, derivante da una serie di fattori determinanti, tra i quali la mancata ultimazione delle stesse nei tempi fissati dall’originaria licenza, la realizzata esecuzione di una cubatura superiore alle possibilità edificatorie del fondo e il mancato intervento di una sanatoria edilizia. Tale accertamento (compiuto dalla Corte capitolina: v. pag. 13 della sentenza impugnata), ha causato, quindi, l’impossibilità, sul piano giuridico, del riconoscimento dell’indennizzo previsto dall’art. 936 c.c., risultando, conseguentemente, inutili i riferimenti alla quantità ed entità degli effetti della scelta di optare per il pagamento del prezzo dei materiali e della manodopera.

6.6. Con riferimento al quarto motivo si rileva che deve reputarsi anch’esso superato dall’assorbente e non contestato motivo della decisione impugnata relativo alla riconosciuta abusività delle opere, come tali non indennizzabili, risultando, perciò, vano ogni altro riferimento operato dai ricorrenti alla mutata destinazione urbanistica quale causa di deprezzamento del terreno, imputata al Comune di Manziana. Sotto quest’ultimo profilo va considerato come non possa ritenersi che sia stata la variazione della destinazione urbanistica a poter aver determinato un deprezzamento incidente sull’esito della causa (siccome riconducibile nell’ambito dei poteri di pianificazione e di gestione del territorio che competono legittimamente al Comune), bensì il fatto decisivo che la costruzione fosse da qualificarsi “ab initio” come abusiva senza l’intervento di alcuna successiva regolarizzazione sul piano amministrativo (ove possibile, anche avuto riguardo alla sopravvenuta disciplina prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 31, con l’osservanza del procedimento di cui al successivo art. 35, tenendo conto dei tempi e dei presupposti richiesti, che, se applicabile, avrebbe potuto consentire la posteriore sanatoria con efficacia “ex tunc” dell’abuso realizzato).

6.7. Con riguardo al quinto ed ultimo motivo, che risulta strettamente collegato al quarto, occorre riconfermare la correttezza sul piano logico-giuridico della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, una volta accertata l’abusività dell’opera, le contestazioni sul deprezzamento e su ogni ipotizzabile sussistenza di aumento di valore del fondo perdono ogni rilevanza. In relazione all’aspetto concernente la mancata richiesta del condono edilizio e all’assunto che la relativa istanza non era proponibile all’epoca di proposizione della originaria domanda giudiziale siccome antecedente di tre anni l’entrata in vigore della L. n. 47 del 1985, occorre sottolineare che la illiceità delle opere (circostanza impeditiva, di per sè, del diritto all’indennizzo invocato) non poteva avere come parametro di riferimento temporale il momento della sopravvenienza di tale atto normativo, ma si riconduceva direttamente ed immediatamente (con la produzione di tutti i conseguenti effetti negativi) alla loro fase iniziale a causa della illegittimità del progetto che prevedeva un eccesso di cubatura e della susseguente realizzazione in concreto di siffatta illegittimità sul piano costruttivo, oltre che per il mancato rispetto dei termini fissati nella licenza per il compimento delle opere stesse. Infine, si prospetta ininfluente, in relazione all’oggetto del giudizio, l’asserzione dei ricorrenti secondo la quale il Comune stesso avrebbe potuto assumere l’iniziativa di sanare la situazione urbanistica illegittima realizzata con l’edificazione dell’opera dedotta in controversia attraverso l’approvazione di una propria variante al piano regolatore, perchè ciò che rilevava, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo ex art. 936 c.c., era la legittimità “ex ante” della realizzata opera riconducibile ai ricorrenti ovvero la sua suscettibilità di essere sanata (con esito positivo), su loro iniziativa, ove fossero sussistite le condizioni di legge, senza che, al riguardo, potesse sortire alcuna incidenza la programmazione urbanistica rientrante nella esclusiva discrezionalità, quanto ai tempi e ai modi, dell’ente comunale.

7. In definitiva, per le complessive ragioni precedentemente esplicitate, il ricorso deve essere totalmente respinto. Tuttavia, considerate le alterne vicende del processo, la peculiarità della situazione che ha dato origine alla controversia e la particolarità di alcune delle questioni giuridiche trattate nelle varie fasi, ivi compresa quella pertinente a questo giudizio, il collegio ritiene che sussistano idonei e giustificati motivi per disporre la compensazione totale delle spese relative anche a questa ulteriore fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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