Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4730 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. III, 26/02/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.G.A.C., P.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, CORSO FRANCIA 225, presso lo studio

dell’avvocato LUCA BASTRENTAZ, rappresentati e difesi dall’avvocato

CALFA TULLIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI

(OMISSIS), in persona del Presidente suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ANTONELLI 49

presso l’avvocato SESTITO SALVATORE (Studio PILEGGI – MATERA),

rappresentato e difeso dall’avvocato ROPERTO MICHELE, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1823/2 008 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, del

9/12/08, depositata il 10/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FINOCCHIARO Mario;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto 17 febbraio 2005 L.G.A.C. e P. A. hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Lamezia Terme l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.

Premesso che P.S., deceduto in data (OMISSIS), rispettivamente coniuge e padre di essi attori, aveva detenuto in modo pacifico ed ininterrotto, sin dal 1956, un appezzamento di terreno sito in (OMISSIS), riportato al N.C.T. del Comune di (OMISSIS), che P.S. si era avvalso dell’ausilio di essi attori per apportare miglioramenti al terreno, il quale era stato radicalmente trasformato ed adibito ad uliveto, essendovi state piantate circa settanta piante di ulivo con cura dell’intero ciclo produttivo, e quattrocento di vite, rimaste sul posto per circa dieci anni e successivamente sostituite con ulteriori piante di ulivo, che non era mai stato corrisposto alcun canone per il godimento del terreno; che il terreno mai era stato rivendicato da alcuno fino al 1996, epoca in cui era stata comunicata dall’Istituto convenuto la disdetta di un contratto di affitto in realta’ mai stipulato fra le parti, senza che, peraltro, detta richiesta avesse alcun seguito giudiziario, gli attori hanno chiesto venisse riconosciuto e dichiarato l’acquisto per usucapione del terreno summenzionato, con annotazione della sentenza presso la Conservatoria dei RR. II. e condanna del convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

Costituitosi in giudizio l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero ha contestato la domanda attrice sul rilievo che P. S. aveva condotto in fitto il terreno a lui concesso dai PP Minimi dell’Arcipretura di (OMISSIS), cosi’ come emergeva da atto ricognitivo della proprieta’ del 1985 effettuato in risposta a questionario dell’Istituto Diocesano, nonche’ che la sussistenza di un rapporto di affitto era stata ribadita con successive comunicazioni.

Ha chiesto, pertanto, l’Istituto convenuto, eccepita la incompetenza del tribunale adito, per essere competente la sezione specializzata agraria dello stesso tribunale, venisse dichiarata la sussistenza del contratto di affitto con condanna degli attori al rilascio del terreno, sia perche’ il contratto era scaduto, sia stante la morosita’ degli stessi attori.

Svoltasi la istruttoria del caso, l’adito tribunale, con sentenza 9 – 10 dicembre 2008 ha dichiarato il difetto di competenza dell’adito tribunale, essendo competente la sezione specializzata agraria dello stesso tribunale di Lamezia Terme, fissando termine di mesi sei per la riassunzione del giudizio.

Avverso tale sentenza, comunicata 13 gennaio 2009 hanno proposto regolamento di competenza, con atto notificato l’11 febbraio 2009, L.G.A.C. e P.A..

Resiste con controricorso l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della diocesi di (OMISSIS).

In margine a tale ricorso – proposto per regolamento di competenza successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione cosi’ come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – e’ stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. Richiamando ricorrente giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il giudice a quo ha declinato la propria competenza, ratione materiae a conoscere della controversia sul rilievo che avendo parte convenuta eccepito che P.S., dante causa degli attori, non avrebbe posseduto il terreno per cui e’ causa con un possesso valido a usucapire, bensi’ avrebbe avuto il mero godimento del terreno in forza di un contratto di affitto di fondo rustico e avendo allegato documentazione a sostegno della propria testi difensiva, la decisione in ordine alla domanda principale di usucapione implica l’accertamento pregiudiziale della inesistenza e validita’ di detto rapporto agrario, con la conseguenza che la competenza a decidere del giudizio e’ della sezione specializzata agraria presso il tribunale di Lamezia Terme.

3. Con il proposto regolamento i ricorrenti censurano la riassunta pronunzia con due motivi.

Con gli stessi si lamenta, nell’ordine:

da un lato “violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, che dispone l’obbligo di motivazione della sentenza, nonche’ omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e della L. n. 203 del 1982, art. 47”, atteso, da una parte, che dalla documentazione in atti – contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale – non e’ dato rinvenire alcun elemento o minima traccia che possa indurre a ipotizzare ictu oculi la esistenza di un contratto agrario, dall’altra, che priva di consistenza nonche’ contraddittoria, e’, la motivazione del Tribunale di Lamezia Terme, secondo la quale l’obbligo di specificare gli elementi di un contratto agrario verrebbe meno in mancanza della domanda di rilascio del terreno, da parte del convenuto in giudizio d’usucapione. Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. parte ricorrente sottopone all’esame di questa Corte i seguenti principio di diritto: a) Dica la Suprema Corte se il Giudice possa ritenere, nel caso in cui il convenuto eccepisca la sussistenza di un contratto agrario quindi, l’incompetenza del giudice adito, a favore della Sezione Specializzata Agraria, sussistente un contratto agrario, pur in mancata della specifica indicazione degli elementi costitutivi di un contratto agrario quali, decorrenza, oggetto, durata e canone dello stesso contratto, b) Dica la Suprema Corte se la mancata formulazione di una domanda riconvenzionale, tendente al rilascio del terreno, per il quale era stata avanzata domanda di riconoscimento dell’acquisto per usucapione del diritto di proprieta’, possa esimere 1 ‘intestatario del terreno dallo specificare, costituendosi in giudizio, gli elementi caratterizzanti il contratto agrario d’affitto di fondo rustico, e possa, altresi’, consentire al convenuto di sollevare l’eccezione d’incompetenza del giudice adito, a favore della Sezione Specializza Agraria, in modo generico o al contrario se e’ sempre necessario specificare gli elementi del presunto contratto agrario, eccepito da controparte primo motivo;

dall’altro “violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, che dispone l’obbligo di motivazione della sentenza, nonche’ omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione -circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e all’art. 2720 c.c.” tenuto presente da una parte, che la lettera raccomandata 19 ottobre 1985 proviene dalla stessa parte che la ha esibita e non ha alcun contenuto di carattere ricognitivo ex art. 2720 c.c., dall’altra, che anteriormente al giudizio il P. ha sempre contestato nella maniera piu’ ferma e categorica l’assunto dell’Istituto Diocesano secondo il quale lo stesso P., avrebbe detenuto il terreno per cui e’ causa come affittuario. Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. parte ricorrente sottopone all’esame di questa Corte i seguenti principi di diritto: c) Dica la Suprema Corte se il Tribunale di Lamezia Terme poteva attribuire valore di atto ricognitivo della volonta’ del dante causa degli attuali ricorrenti, circa l’esistenza di un contratto agrario, tra le parti in causa, agli atti e ai documenti che provenivano dall’istituto per il Sostentamento del Clero, che li ha esibiti in giudizio; d) Dica la Suprema Corte se la documentazione esibita dall’Istituto per il Sostentamento del Clero, attuale resistente, in rapporto anche alle eccezioni e contestazioni sollevate dagli attori, attuali ricorrente, abbia i requisiti, previsti dalla giurisprudenza sul punto, per ritenere, ictu oculi fondata l’eccezione di incompetenza del Tribunale adito a favore della Sezione Specializzata Agraria dello stesso Tribunale adito e se, quindi, il Tribunale di Lamezia Terme poteva escludere prima facie che la materia del contendere fosse diversa da quella devoluta alla sua cognizione. secondo motivo.

4. Il ricorso pare inammissibile, sotto diversi, concorrenti, profili.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

4.1. Giusta quanto assolutamente pacifico – presso una piu’ che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice – anche l’istanza di regolamento necessario di competenza, di cui all’art. 42 c.p.c., proposta in regime di applicabilita’ della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, deve contenere a pena di inammissibilita’ la formulazione del quesito di diritto, come previsto dal nuovo art. 366 bis c.p.c., introdotto dall’art. 6 del citato decreto legislativo.

L’esistenza, infatti, di poteri di rilievo officiosi, anche sulla base dei quali la S.C. puo’ rendere la statuizione sulla competenza, non e’ incompatibile con il fatto che il ricorrente debba formulare un quesito di diritto, atteso che siffatto onere formale e’ funzionale all’immediata percezione da parte della S.C. delle ragioni di doglianza del ricorrente, cosi’ da rendere piu’ agevole definire in tempi brevi il regolamento (art. 49 c.p.c., comma 1) (Cass. 26 giugno 2008, n. 17536; Cass. 11 luglio 2007, n. 15584; Cass. 4 luglio 2007, n. 15108).

Contemporaneamente si osserva che la funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilita’ del motivo proposto, e’ di far comprendere alla Corte di legittimita’, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. 7 aprile 2009, n. 8463).

Affinche’, pertanto, il quesito di diritto, di cui all’art. 366 bis c.p.c., abbia i requisiti idonei ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso per Cassazione, e’ necessario, con riferimento al ricorso per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, che risulti individuata la discrasia tra la ratio decidendi della sentenza impugnata, che deve essere indicata, e il principio di diritto da porre a fondamento della decisione invocata (Cass., sez. un., 14 febbraio 2008, n. 3519).

Con l’ulteriore conseguenza – quindi – che il quesito deve essere – a pena di inammissibilita’ – formulato in relazione alle fattispecie concreta all’attenzione della S.C. e, soprattutto, in relazione alle argomentazioni, in fatto e diritto, che sostengono il motivo stesso.

Contemporaneamente non si dubita che sia inammissibile – per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. – il motivo di ricorso per Cassazione nel quale il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo (recentemente, in termini, Cass. 25 settembre 2009, n. 20685, che – in applicazione del riferito principio – ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, perche’ il quesito non indicava quale fosse l’errore giuridico commesso dal giudice, ne’ indicava le ragioni a sostegno della interpretazione richiesta).

Facendo applicazione dei riferiti – non controversi – principi al caso di specie e’ palese la inammissibilita’ del ricorso per la assoluta genericita’ dei molteplici quesiti formulati a conclusione dei vari motivi, rispetto alla fattispecie dedotta. Infatti:

– quanto ai quesiti svolti quanto al primo motivo gli stessi sono irrilevanti al fine del decidere, atteso, a tacer d’altro, che non solo non riferiscono quale sia stata la concreta situazione di fatto all’esame del giudice a quo e non espongono quale sia la ratio decidendi da questi invocata a fondamento della conclusione raggiunta, ma prescindono totalmente da quest’ultima;

– giusta la tesi del giudice a quo perche’ sorga la competenza della sezione specializzata agraria e’ sufficiente che da una delle parti in causa venga “eccepita” non, quindi, che venga “dimostrata”, come ora invocano i ricorrenti la esistenza di un “contratto agrario”:

certo che nella specie tale eccezione ancorche’ contrastata dagli attori e’ stato tempestivamente e ritualmente introdotta in causa e ritenuta dal giudicante non ictu oculi infondata sono palesemente irrilevanti tutte le considerazioni svolte nel quesito;

– non diversamente i quesiti formulati in margine al secondo motivo gli stessi sono palesemente inammissibili atteso che, da un lato, prescindono dalla reale ratio decidendi della sentenza impugnata, dall’altra si risolvono nella apodittica affermazione della fondatezza delle critiche sviluppate nella prima parte del motivo.

4.2. Anche a prescindere da quanto precede si osserva che giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice – e da cui totalmente prescinde la difesa dei ricorrenti – per radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria (da ultimo prevista, in via generale, dalla L. n. 29 del 1990) e’ necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessita’ dell’accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari (Cass. 16 luglio 2002, n. 10276), senza che, nella introduzione del giudizio, o nella formulazione della relativa eccezione, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del nomen iuris dei rapporti in contestazione, pur nella eventualita’ che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia, come nel caso in cui risulti da stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia un occupante sine titulo ovvero, alla stregua di una prospettazione prima facie non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, o di altro contratto agrario (Cass. 1 dicembre 1993, n. 11892; Cass. 8 agosto 1997, n. 7358; Cass. 23 aprile 1999, n. 4037; Cass. 16 novembre 1999, n. 12697; Cass. 11 aprile 2000, n. 4595; Cass. 11 aprile 2001, n. 5405;

Cass. 12 gennaio 2005, n. 447; Cass. 13 giugno 2005, n. 13644).

Perche’, in particolare, sorga la competenza per materia della sezione specializzata agraria e’ sufficiente che una delle parti deduca l’esistenza di un rapporto astrattamente qualificabile come agrario, senza che sia data la prova che un simile rapporto esiste realmente (Cass. 11 febbraio 1999, n. 1169) e senza che rilevi, in senso contrario, che trattisi di rapporto non piu’ in corso (Cass. 29 novembre 1993, n. 11825).

Radicatasi la competenza funzionale della sezione specializzata agraria – perche’, in base alla domanda dell’attore o all’eccezione del convenuto, la decisione della causa implica l’accertamento positivo o negativo di rapporti soggetti alle speciali norme cogenti in materia di contratti agrari – infatti, la sezione adita e’ libera, all’esito del giudizio, di qualificare nel merito il rapporto, definendolo, eventualmente, come “non agrario” e di adottare, pertanto, tutti i provvedimenti conseguenti, senza che per questo la sua competenza possa venire retroattivamente meno (Cass. 3 ottobre 1997, n. 9671).

La competenza – della sezione specializzata agraria – qualora sia dedotta, in base alla domanda dell’attore o all’eccezione del convenuto, l’esistenza di un rapporto agrario puo’ escludersi solo nell’ipotesi in cui, alla stregua delle stesse allegazioni delle parti e senza necessita’ di altre indagini, debba escludersi ictu oculi la configurabilita’ di tale rapporto (Cass. 15 novembre 1994, n. 9621, ove il rilievo che il principio in questione opera anche nella disciplina introdotta dalla L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9;

Cass. 3 ottobre 1997, n. 9671, cit., Cass. 11 febbraio 1999, n. 1169, cit.; Cass. 26 maggio 2000, n. 6970; Cass. 4 a-prile 2001, n. 4969;

Cass. 11 aprile 2001, n. 5403).

Di conseguenza non e’ consentito, al giudice innanzi al quale e’ sollevata l’eccezione di incompetenza, alcun accertamento sulla base delle risultanze processuali, quali l’interpretazione di una scrittura privata o di una precedente sentenza tra le parti, in quanto cio’ attiene al merito della controversia e presuppone gia’ esistente la competenza del giudice (Cass. 13 giugno 2006, n. 13644;

Cass. 2 ottobre 2003, n. 14689; Cass. 10 ottobre 1995, n. 10577;

Cass. 24 settembre 1990, n. 9689).

Correttamente, pertanto, il giudizio sulla competenza e’ stato nella specie emesso esclusivamente sulla scorta delle difese svolte a sostegno dell’eccezione dal convenuto nel primo suo atto difensivo, ed e’ palese – altresi’ – alla luce delle considerazioni che precedono, la inammissibilita’ di tutte le censure svolte con il presente regolamento dai ricorrenti in ordine, da un lato, all’assenza di specificazioni quanto alle caratteristiche del contratto inter partes (prescindendo totalmente dal considerare che il contenuto dei contratti agrari sono pressoche’ totalmente predeterminati dalla legge, anteriormente a C. cost. 5 luglio 2002, n. 318 anche quanto al canone dovuto), dall’altro, alla interpretazione della documentazione in atti, invocata dalla parte convenuta, come elemento – meramente indiziario – della esistenza, tra le parti di un contratto agrario.

Perche’ poi il giudice possa ritenere prima facie infondata l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario, nel caso che l’attore o il convenuto abbiano dedotto l’esistenza di un contratto agrario, ed escludere cosi’ la competenza delle sezioni specializzate agrarie in ordine alla controversia sottoposta al suo esame, occorre che la assoluta pretestuosita’ di tali deduzioni emerga dalle stesse asserzioni delle parti e da una prima, sommaria delibazione che il giudice stesso deve compiere della propria competenza, senza bisogno di ulteriori indagini (Cass. 11 gennaio 2006, n. 250), come, ad esempio, nella eventualita’ che dalle stesse asserzioni di colui che propone la eccezione di incompetenza risulti la inopponibilita’ alla controparte del contratto invocato in quanto stipulato con un soggetto di cui non e’ provata e nemmeno dedotta la titolarita’ o la disponibilita’ del fondo, atteso che nessuna rilevanza potrebbe avere, in tal caso, l’accertamento della effettiva esistenza di un tale contratto, alla sua natura o validita’ (Cass. 26 giugno 1992, n. 8003).

Concludendo, poiche’ il giudice adito, qualora una delle parti eccepisca l’esistenza di un rapporto agrario soggetto alla normativa speciale in materia, puo’ escludere la competenza della sezione specializzata agraria e ritenere la propria competenza, solo nell’ipotesi in cui alla stregua delle stesse allegazioni delle parti, senza necessita’ di altre indagini, debba escludersi ictu oculi la configurabilita’ di detto rapporto (tra le tantissime in questo senso Cass. 4 aprile 2001, n. 4969), certo che detta pretestuosita’ dell’eccezione non puo’ ricavarsi – come invocano i ricorrenti – dalla circostanza che la parte contro la quale e’ stata formulata l’eccezione di incompetenza neghi la esistenza di un rapporto agrario, e’ evidente la inammissibilita’ – anche sotto tale ulteriore profilo – del ricorso per regolamento di competenza in esame.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che non e’ stata presenta alcuna replica alla stessa.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita’ liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 oltre Euro 1.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Suprema Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2010 Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

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