Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4730 del 23/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.23/02/2017),  n. 4730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13850-2014 proposto da:

UNICREDIT SPA, società con socio unico, e per essa la UNICREDIT

CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, quale mandataria generale e rappresentante processuale di

essa UNICREDIT spa, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE B.

BUOZZI 77, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO MALESCI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.V., in qualità di Curatore del Fallimento della

(OMISSIS) SNC e dei soci V. e Z.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA GIOVINE ITALIA, 7, presso lo studio

dell’avvocato RICCARDO CARNEVALI, rappresentati e difesi

dall’avvocato SILVIA FERRACCI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento n. cron. 1462/2014 del TRIBUNALE di LIVORNO

del 10/04/2014, depositato il 22/804/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA

CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato:

che entrambe le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c.;

che il collegio, letta anche la memoria depositata da Unicredit, ritiene che le questioni dibattute in giudizio siano meritevoli di approfondimento.

PQM

rimette la causa all’udienza pubblica della prima sezione civile.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA