Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4730 del 19/02/2019

Cassazione civile sez. III, 19/02/2019, (ud. 29/11/2018, dep. 19/02/2019), n.4730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12376-2015 proposto da:

Z.G.P., nella sua qualità di Direttore Generale della

Città e della Salute e della Scienza di Torino, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 27, pressa lo studio

dell’avvocato ANTONELLA TOMASSINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLAUDIO FERRINO giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., M.F., R.A., GESTIONE

LIQUIDATORIA REGIONE PIEMONTE AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANGUE,

REGIONE PIEMONTE, GESTIONE LIQUIDATORIA DELL’ARESS AGENZIA REGIONALE

PER I SERVIZI SANNITARI IN LIQUIDAZIONE, GENERALI ITALIA SPA,

GENERALI ITALIA SPA;

– intimati –

Nonchè da:

M.F. in proprio, M.S. in persona dei

genitori esercenti la patria potestà M.F. ed

R.A., R.A. in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 15, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

D’AMBROSIO, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO CAPIROSSI

giusta procura speciale a margine del controriccrso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

Z.G.P.;

– intimato –

sul ricorso 8515-2016 proposto da:

M.F.A., M.S., R.A. in

proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA G. MARCONI 15,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO D’AMBROSIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato MASSIMO CAPIROSSI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA REGIONE PIEMONTE, Z.G.P.;

– intimati –

Nonchè da:

Z.G.P. nella sua qualità di Direttore Generale della

Città della Salute e della Scienza di Torino, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 27, presso lo studio

dell’avvocato ANTONELLA TOMASSINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLAUDIO SERRINO giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1697/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; inammissibilità o improcedibilità del ricorso

incidentale per l’8515/2016 e per l’inammissibilità o

improcedibilità del ricorso principale, accoglimento p.q.r. del

ricorso incidentale per il 12376/2015;

udito l’Avvocato MASSIMO CAPIROSSI;

udito l’Avvocato ANTONELLA TOMASSINI per delega orale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.F. e R.A., in proprio e in rappresentanza della figlia minore M.S., agirono per il risarcimento dei danni conseguiti all’infezione da HCV contratta dalla minore a seguito di trasfusioni ad essa effettuate, nell’anno (OMISSIS), presso l'(OMISSIS).

A tal fine, convennero in giudizio l'(OMISSIS) (nel cui ambito erano accorpati sia il reparto di chirurgia in cui era stata effettuata la trasfusione che il centro trasfusionale che aveva fornito l’emoderivato) e la Gestione Liquidatoria della estinta USL To (OMISSIS) (nella quale era incardinato il presidio ospedaliero); contumace la Gestione Liquidatoria, si costituì in giudizio la (OMISSIS), che chiamò in causa l’AVIS (fornitore dell’emoderivato) e l’Assitalia s.p.a. (assicuratrice della soppressa USL); costituendosi in giudizio, l’AVIS chiamò in manleva la propria assicuratrice Toro Assicurazioni s.p.a..

Il Tribunale di Torino pronunciò sentenza n. 5135/2001 con cui dichiarò la carenza di legittimazione passiva di entrambe le convenute e – conseguentemente – dei terzi chiamati.

All’esito del giudizio di appello, in cui si erano costituite la Gestione Liquidatoria (in persona del direttore dell'(OMISSIS), nella veste di commissario liquidatore), la Toro Assicurazioni, la Assitalia e l’AVIS, la Corte torinese affermò la legittimazione passiva della Gestione Liquidatoria, ma rigettò la domanda di risarcimento sull’assunto che, all’epoca dei fatti, l’infezione non era prevenibile.

A seguito di ricorso per cassazione, questa Corte pronunciò sentenza n. 796/2013 con cui cassò la sentenza, con rinvio, ritenendo che ricorressero “sia la grave condotta inadempiente dei sanitari (che hanno omesso il controllo dovuto), sia il nesso causale tra inadempimento ed evento contagioso(…), sia il danno-evento prevedibile ed evitabile” e risultando pertanto “configurabile una responsabilità per inadempimento ex artt. 1218 e 1228 c.c. della struttura ospedaliera”.

Il giudizio venne riassunto nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino (nel frattempo succeduta all'(OMISSIS), estinto nelle more del giudizio di legittimità), che rimase contumace, nonchè della Gestione Liquidatoria della Regione Piemonte, della Gestione Liquidatoria Aress, della Regione Piemonte, dell’AVIS, della Generali Italia s.p.a. (già Assitalia e Toro Assicurazioni) e dell'(OMISSIS).

La Corte di Appello di Torino ha emesso sentenza parziale n. 2177/2014 con cui ha dichiarato la riassunzione del giudizio inammissibile nei confronti della Regione Piemonte e della Gestione Liquidatoria dell’Aress ed improcedibile nei confronti dell’Azienda (OMISSIS), dell'(OMISSIS), dell’AVIS e di Generali Italia, ritenendo invece “correttamente eseguita la notifica dell’atto di riassunzione alla Gestione Liquidatoria della Regione Piemonte presso la sede del Direttore Generale dell'(OMISSIS) quale attuale commissario liquidatore”; ciò premesso, il giudice di rinvio ha affermato che il tenore della pronuncia della Corte di Cassazione impediva di “ulteriormente dubitare (…) dell’effettiva sussistenza dei presupposti concernenti l’an della pretesa risarcitoria”, sì che doveva ritenersi che gli “ulteriori accertamenti in fatto” considerati necessari dalla Corte di Cassazione concernessero esclusivamente “la individuazione e la quantificazione dei danni”; con separata ordinanza, ha pertanto disposto l’ulteriore corso del giudizio per l’espletamento di una c.t.u..

Avverso tale sentenza parziale, ha proposto ricorso per cassazione Z.G.P., nella qualità di Direttore Generale della (OMISSIS), affidandosi a sei motivi illustrati da memoria; hanno resistito M.S., M.F. e R.A., a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale basato su un unico articolato motivo.

Con successiva sentenza definitiva n. 1697/2015, la Corte di Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’intervento effettuato, dopo la pronuncia della sentenza parziale, da Z.G.P., nella qualità di Direttore Generale della (OMISSIS), e ha rigettato le domande degli attori nei confronti della Gestione Liquidatoria della Regione Piemonte relativa alla disciolta USL Torino (OMISSIS). Ha ritenuto, infatti, che dovesse trovare applicazione il principio della compensatio lucri cum damno e che, “quand’anche si volesse attribuire a ( M.S.) un risarcimento per l’invalidità permanente nella percentuale del 18% riconosciuta dal CTU (…), l’ammontare spettante sulla base delle tabelle milanesi aggiornate al 2014 sarebbe comunque pari a Euro 101.821,74, ovverosia una somma che, seppur sommata all’importo spettante per invalidità temporanea (…), sarebbe sempre inferiore all’indennizzo fino ad oggi percepito dalla M. (Euro 127.152,51) e che è suscettibile di incrementarsi via via in ragione della rendita vitalizia riconosciuta”; quanto – poi – alle richieste risarcitorie formulate dai genitori della giovane, la Corte ha osservato che “essi hanno sostenuto di avere subito “un danno parentale” proprio “morale e alla vita di relazione”, ma hanno del tutto omesso di allegare le circostanze in cui ciò si sarebbe evidenziato” ed ha concluso che “non si rinviene, neppure in via presuntiva, alcun pregiudizio risarcibile”.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione M.S., M.F.A. e R.A., affidandosi a tre motivi; ha resistito Z.G.P., nella qualità di Direttore Generale della (OMISSIS), a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale basato su due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso avverso la pronuncia definitiva (proc. n. 8515/2016) a quello proposto nei confronti della sentenza parziale (proc. n. 12736/2015), in quanto concernono pronunce scaturenti dallo stesso giudizio.

Procedimento n. 12736/2015.

Il ricorso principale di Z.G.P., nella sua qualità di Direttore Generale della (OMISSIS)

1. Il primo motivo (dedotto in relazione all’art. 360 c.p.c, nn. 3 e 4) censura la sentenza impugnata “in ordine alla dichiarata inammissibilità della riassunzione nei confronti della Regione Piemonte”, ossia per avere affermato che era coperta da giudicato la sussistenza della legittimazione passiva della Gestione Liquidatoria, mentre la Regione non era mai stata parte del giudizio e non poteva divenirlo, per la prima volta, in sede di rinvio: assume il ricorrente che, quale successore a titolo particolare della USL, la Regione poteva essere convenuta in giudizio in qualunque stato e grado del processo, e precisa che, a seguito dell’estinzione dell'(OMISSIS) e della costituzione della (OMISSIS), la Regione era divenuta l’unico soggetto legittimato passivamente, dato che – a differenza di quanto era accaduto al momento dell’istituzione dell’Azienda (OMISSIS) – al direttore generale della (OMISSIS) non era stata formalmente attribuita la funzione di commissario liquidatore dei debiti della disciolta USL.

2. Il secondo motivo (dedotto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) censura la sentenza “in ordine all’individuazione del Direttore Generale della (OMISSIS) quale Commissario liquidatore della disciolta USL To (OMISSIS)”: il ricorrente rileva che il D.P.G.R. n. 45 del 2012 – in forza del quale “l'(OMISSIS) (..) succede, ai sensi della L.R. n. 18 del 2007, art. 24, comma 1 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni ed alle attività già conferite” alle aziende sanitarie (compresa la (OMISSIS)) di cui era stata dichiarata l’estinzione – non aveva disposto alcunchè in ordine alla Gestione Liquidatoria della disciolta USL To (OMISSIS), nè era stato adottato – in seguito – alcun provvedimento di nomina del Direttore Generale della (OMISSIS) a commissario liquidatore; precisa che, dovendo escludersi qualunque automatismo al riguardo, non poteva ritenersi che il Direttore Generale della neocostituita (OMISSIS) fosse succeduto ex lege al Direttore Generale dell'(OMISSIS) nelle funzioni di commissario liquidatore della estinta USL; assume pertanto che unico legittimato passivo restava la Regione Piemonte, che aveva costituito la Gestione Liquidatoria e che, ab origine, era succeduta alla disciolta USL.

3. Col terzo motivo (dedotto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), viene dedotta “la violazione dell’art. 2967 c.c., in ordine all’onere probatorio nell’individuazione del Direttore Generale della (OMISSIS) quale Commissario liquidatore della disciolta USL To (OMISSIS)”: il ricorrente si duole che la Corte non abbia considerato che gli attori non avevano assolto all’onere di provare che l’avv. Z. aveva assunto la funzione di Commissario liquidatore e contesta che dovesse essere il Direttore Generale della (OMISSIS) a dover “provare un fatto negativo, e cioè di non avere mai assunto la predetta funzione di Commissario Liquidatore”.

4. Il quarto motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 384 e 324 c.p.c. e degli artt. 1218 e 1228 c.c. “in ordine all’affermata vigenza del giudicato sull’accertamento dell’an debeatur”; il ricorrente rileva che la sentenza n. 534/2006 della Corte di Appello non aveva mai accertato “se e come il personale sanitario della USL To (OMISSIS) avesse posto in essere tutti i tests all’epoca disponibili per valutare la genuinità del sangue poi oggetto di trasfusione” e assume pertanto l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che ogni ulteriore accertamento sull’an debeatur era precluso.

5. Col quinto motivo, il ricorrente lamenta, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, “l’omessa valutazione dei tests effettuati dall’AVIS sul plasma del donatore, risultato poi infetto, e delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio in ordine all’esecuzione dei tests sulle transaminasi effettuati”; afferma che “i tests transaminasi erano stati correttamente effettuati, così come erano stati effettuati i tests per l’individuazione del patogeno non-a e non-b, unici strumenti all’epoca disponibili per individuare l’allora sconosciuto virus HCV”.

6. Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 1218,1228 e 2236 c.c. sull’assunto che “non era disponibile, all’epoca, alcuna condotta alternativa rispetto a quella seguita dai sanitari che potesse escludere il verificarsi dell’infezione, tanto più che la detta emotrasfusione era indispensabile” e sostiene che, nel caso, avrebbe dovuto dunque trovare applicazione l’art. 2236 c.c..

Il ricorso incidentale di M.S., M.F. e R.A..

7. Con l’unico motivo (dedotto, sotto plurimi profili, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), si censura la sentenza impugnata per avere escluso la legittimazione passiva della Regione Piemonte “perchè non sarebbe stata citata in qualità di successore della Gestione Liquidatoria”: i ricorrenti rilevano che “avevano già convenuto la Gestione Liquidatoria della Regione Piemonte in persona del suo Commissario, inteso come munito di rappresentanza della Regione” e che, quindi, la Regione era sempre stata in giudizio attraverso il suo organo gestione stralcio e, poi, gestione liquidatoria; aggiungono che, una volta venuto meno (nel luglio 2012, a seguito dell’estinzione dell’Azienda Sanitaria (OMISSIS) e della sua Gestione separata) l’organo che la rappresentava, la Regione aveva dovuto essere evocata direttamente in giudizio, “in quanto subentrata anche nella Gestione dei propri rapporti di debito e credito”; sottolineano che “il carattere meramente organico del Commissario Liquidatore non può che ricondurre alla presenza nel processo dell’ente appunto impersonato organicamente, il quale non poteva essere estromesso dal giudizio come (aveva) invece statuito la sentenza impugnata” e che il fatto “che la Regione si sia avvalsa nel costituire le gestioni stralcio (poi liquidatorie) di uffici o soggetti di altro ente, non significa che essa anche abbia trasferito implicitamente a tale Ente le posizioni debitorie che la legge poneva a suo carico”.

8. I primi tre motivi del ricorso principale e l’unico motivo dell’incidentale – da esaminare congiuntamente in quanto concernono tutti la questione dell’individuazione del legittimato passivo – sono infondati.

Risulta, invero, condivisibile il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, atteso che:

a seguito della pronuncia n. 796/2013 della Corte di Cassazione, si era formato il giudicato sulla correttezza della decisione che aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva della (sola) Gestione Liquidatoria (escludendosi che fosse presente in causa un altro soggetto individuabile come legittimato passivo);

l’originaria instaurazione del giudizio nei confronti della Gestione Liquidatoria della USL To (OMISSIS) non comportava, di per sè, l’attribuzione della qualità di parte anche alla Regione: la pacifica legittimazione concorrente della Regione e delle gestioni liquidatorie per i debiti delle disciolte unità sanitarie locali presuppone, infatti, una distinta soggettività giuridica delle stesse e comporta che l’evocazione in giudizio di una sola di esse non si estenda automaticamente all’altra non citata in causa; negata, dunque, una sovrapposizione fra i due soggetti che consenta di ritenere evocata in giudizio la Regione per il solo fatto che venga citata la gestione liquidatoria, deve escludersi che, in difetto di un’evocazione originaria, la Regione potesse acquisire la qualità di parte, per la prima volta, in sede di giudizio di rinvio;

quanto poi alla Gestione Liquidatoria della disciolta USL Torino (OMISSIS) (che non risulta cessata a seguito dell’estinzione dell'(OMISSIS)), è condivisibile l’assunto della sentenza impugnata secondo cui si è verificato un trasferimento automatico (in tal senso dovendosi intendere l’espressione “per analogia” utilizzata dalla Corte a pag. 19) delle funzioni di commissario liquidatore dal direttore della Azienda (OMISSIS) (che aveva originariamente inglobato la disciolta USL) al direttore generale dell’Azienda (OMISSIS) che ad essa è succeduta in tutte le funzioni ed attività.

9. Il quarto motivo del ricorso principale è anch’esso infondato, giacchè, stante il tenore della sentenza di cassazione (cfr. punti da 11.5 a 11.9), non v’è spazio per dubitare che sia intervenuto il giudicato sulla sussistenza della responsabilità della struttura (ex artt. 1218 e 1228 c.c.) per l’attività degli operatori del presidio ospedaliero in cui venne effettuata la trasfusione; a ragione, la Corte di rinvio ha dunque ritenuto che gli ulteriori accertamenti in fatto ad essa demandati dalla Corte di legittimità dovessero concernere solo l’individuazione e la quantificazione dei danni;

10. Il quinto e il sesto motivo – volti a contestare la configurabilità della responsabilità – risultano conseguentemente assorbiti.

Il ricorso principale di M.S., M.F. e R.A..

11. Col primo motivo, i M. e la R. denunciano “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 per violazione del giudicato – omissione di pronuncia in relazione al principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione ed al giudicato conseguente alla sentenza C. Cass. 796/2013”, nonchè la violazione degli artt. 1223,1126 (rectius: 1226) c.c. e degli artt. 2,29 e 30 Cost.: assumono che la Corte di rinvio non si è conformata “alle direttive e al giudicato della Cassazione”, non valutando nè quantificando il danno; evidenziano la necessità che venissero valutati – in relazione alla posizione di M.S. – il danno morale e il danno esistenziale e sostengono che l’uso delle tabelle impone al giudice di procedere ad adeguata personalizzazione e che “deve ritenersi consentito superare i limiti massimi tabellari in presenza di menomazioni e fatti non standard”; quanto ai genitori di M.S., si dolgono del mancato accertamento presuntivo del danno, compiutamente allegato e risultante con assoluta evidenza dai fatti di causa; lamentano, infine, “un’assurda e non chiara nè chiarita compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio”.

12. Il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella “pendenza di ordinanza di rimessione n. 4447/2015 alle S.U.”, nonchè l’erronea applicazione dei principi di diritto e la violazione dell’art. 12 preleggi per avere la Corte applicato una giurisprudenza minoritaria in tema di compensatio lucri cum damno.

13. Col terzo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla compensatio lucri cum damno e alla L. n. 210 del 1992, la falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, comma 2 e dell’art. 24 Cost. e la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e ss., artt. 2041 e 1173 c.c.: assumono che è stato “violato palesemente il principio della cumulabilità di indennizzo e risarcimento del danno per il tramite di una applicazione errata e paradossale della compensatio lucri cum damno”, tanto più che “il Ministero della Salute è soggetto diverso dal convenuto in giudizio-responsabile del danno”, mentre la compensatio “presuppone comunque l’esistenza di obbligazioni contrapposte liquide, esigibili, che si pongano sul piano dei diritti di credito intercorrenti tra i medesimi soggetti”; evidenziano che la Corte ha “ingiustamente applicato le norme civilistiche sulla compensazione in materia di garanzia solidale costituzionale, peraltro in violazione dei principi generali di diritto dello Stato”.

14. Il secondo e il terzo motivo pongono la questione della ammissibilità della compensatio lucri cum damno, questione la cui soluzione ridonda sul primo motivo (giacchè la lamentata mancata quantificazione del danno è conseguita alla ritenuta operatività della compensatio).

Si tratta, dunque, di verificare se, ed in quali termini, l’istituto della compensatio fra indennizzo ex L. n. 210 del 1992 e risarcimento del danno risulti applicabile ove sia accertata una responsabilità risarcitoria di un’azienda sanitaria locale (o, come nel caso, della gestione liquidatoria di una disciolta USL) e, in generale, di una struttura del S.S.N., alla luce della pregressa giurisprudenza di legittimità e delle più recenti pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte (nn. 12564, 12565, 12566 e 12567 del 2018).

14.1. E’ consolidato l’indirizzo secondo cui “il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all’attribuzione indennitaria regolata dalla L. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l’indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo” (Cass. S.U. n. 584/2008; conformi, ex multis, Cass. n. 11302/2011, Cass. n. 6573/2013, Cass. n. 991/2014 e Cass. n. 20111/2014).

Tale orientamento è stato richiamato da Cass., S.U. n. 12564/2018, che – pur rilevando che restavano al di fuori del quesito ad essa sottoposto le ipotesi di “unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria” – ha ribadito che “la compensatio opera in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l’effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni”.

14.2. Deve ora verificarsi se e come incidano nella materia in esame i principi espressi dalle Sezioni Unite del 2018, secondo cui, ai fini dell’operatività della compensatio, debbono ricorrere un collegamento funzionale tra la causa dell’attribuzione patrimoniale e l’obbligazione risarcitoria (nel senso che entrambe siano volte a rimuovere il pregiudizio derivante dall’illecito) e, al contempo, la previsione di un meccanismo di surroga o di rivalsa volto ad evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l’autore dell’illecito, così individuandosi un punto di equilibrio fra l’esigenza di evitare una indebita locupletazione del danneggiato mediante il cumulo del risarcimento e delle provvidenze indennitarie e quella di impedire che la compensatio finisca per “premiare” ingiustificatamente l’autore dell’illecito; con la precisazione, al riguardo, che “non corrisponde (…) al principio di razionalità-equità (…) che la sottrazione del vantaggio sia consentita in tutte quelle vicende in cui l’elisione del danno con il beneficio pubblico o privato corrisposto al danneggiato a seguito del fatto illecito finisca per avvantaggiare esclusivamente il danneggiante, apparendo preferibile in tali evenienze favorire chi senza colpa ha subito l’illecito rispetto a chi colpevolmente lo ha causato” (Cass., S.U. n. 12564/2018).

14.3. Alla luce gli anzidetti principi, ritiene il Collegio (nell’ambito di una lettura che deve necessariamente tener conto della peculiarità dell’ipotesi qui esaminata) che, in caso di infezione conseguente ad emotrasfusioni o ad utilizzo di emoderivati, possa affermarsi l’operatività della compensatio lucri cum damno fra l’indennizzo ex L. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno anche laddove non sussista coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza, allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, benchè la L. n. 210 del 1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa in favore di chi abbia erogato l’indennizzo.

Va infatti considerato che:

l’erogazione dell’indennizzo, originariamente gravante sul Ministero della Salute, è stata successivamente demandata alle Regioni, per effetto del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 114 (e dei D.P.C.M. 26 maggio 2000, D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e D.P.C.M. 24 luglio 2003), sia pur fatta salva la persistente legittimazione passiva del Ministero nelle controversie volte al riconoscimento dell’indennizzo, ai sensi dell’art. 123 medesimo D.Lgs. (cfr. Cass., S.U. n. 12538/2011; cfr. anche Cass. n. 6336/2014 e Cass. n. 8957/2018): nella materia sussiste pertanto la legittimazione processuale passiva soltanto formale del Ministero, attesa l’attribuzione delle relative funzioni amministrative alle Regioni, che godono (e dispongono in via autonoma), allo scopo, di trasferimenti di risorse dal bilancio statale e che risultano, conseguentemente, i soggetti materialmente obbligati all’erogazione della prestazione indennitaria;

le Regioni, in particolare, operano nell’ambito delle funzioni di tutela pubblica della salute che sono proprie del Servizio Sanitario Nazionale, di cui costituiscono articolazioni anche le aziende sanitarie locali, alimentate in massima parte con finanziamenti che, dallo Stato, vengono trasferiti in parte qua alle Regioni stesse; alla pluralità dei soggetti operanti in campo sanitario (Regioni e Aziende) corrispondono la comunanza delle finalità, la convergenza delle attività e una commistione delle risorse finanziarie che consentono di individuare – sul piano sostanziale – un’unica “parte pubblica”, pur variamente articolata sul piano delle strutture e delle soggettività giuridiche, che è chiamata a rapportarsi con chi sia stato danneggiato da emotrasfusioni, provvedendo all’erogazione dell’indennizzo e all’eventuale risarcimento del danno;

non appare quindi possibile individuare alcuna estraneità, sul piano funzionale, dell’Azienda sanitaria locale (e men che meno del Commissario Liquidatore delle disciolte USL) tenuta a risarcire il danno rispetto alle Regioni deputate al pagamento dell’indennizzo;

non sussiste pertanto quella situazione di alterità fra soggetto danneggiante e soggetto erogante la provvidenza che, nell’economia delle pronunce delle Sezioni Unite del 2018, giustifica la necessità di un meccanismo di surroga o rivalsa volto a neutralizzare un indebito vantaggio in favore del terzo responsabile;

non rileva, dunque, la circostanza che la L. n. 210 del 1992 non preveda un meccanismo che consenta a chi eroga l’indennizzo di rivalersi sul danneggiante, giacchè un siffatto meccanismo non ha ragion d’essere quando il soggetto danneggiante condivida finalità, attività e risorse finanziarie con il soggetto che eroga la provvidenza;

può pertanto concludersi che, risultando sussistente il requisito del collegamento funzionale tra la causa dell’attribuzione patrimoniale ex L. n. 210 del 1992 e l’obbligazione risarcitoria e non prospettandosi la possibilità di un indebito vantaggio per il danneggiante, la compensatio trova giustificazione nell’esigenza di impedire un ingiustificato arricchimento per il danneggiato;

in definitiva, va affermato il principio che, anche nel caso in cui il danno conseguente a emotrasfusioni o alla somministrazione di emoderivati sia imputabile ad un’azienda sanitaria locale, deve trovare applicazione la compensatio lucri cum damno, mediante diffalco dell’indennizzo erogato ex L. n. 210 del 1992 dall’importo da liquidare a titolo di risarcimento del danno.

14.4. Il secondo e il terzo motivo vanno pertanto rigettati; egualmente va disatteso il primo motivo, per la parte in cui lamenta la mancata liquidazione del risarcimento del danno in favore di M.S., giacchè la statuizione è conseguente al rilievo che tale danno risulterebbe completamente assorbito dall’indennizzo già percepito, “suscettibile di incrementarsi via via in ragione della rendita vitalizia riconosciuta”.

15. Il primo motivo risulta invece fondato nella parte in cui censura il mancato riconoscimento del danno morale ai genitori della ragazza.

15.1. La Corte ha erroneamente escluso la sussistenza di danni risarcibili sull’assunto che i genitori della M. dovessero allegare le circostanze in cui si sarebbe evidenziato il “danno morale e alla vita di relazione” e sull’ulteriore rilievo che il pregiudizio non era apprezzabile neppure in via presuntiva, considerato che la figlia non aveva mai presentato una sintomatologia evidente, che la stessa era in buone condizioni di salute e conduceva una vita normale e, infine, che non sussistevano seri rischi di trasmissibilità del virus in ambito familiare.

15.2. Le considerazioni della Corte piemontese circa il mancato assolvimento dell’onere di allegazione, condivisibili in riferimento al pregiudizio dinamico-relazionale (che, pur essendo apprezzabile in via presuntiva, presuppone una specifica descrizione da parte del danneggiato), risultano erronee in ordine al danno morale che, connotandosi quale sofferenza interiore provocata dall’illecito, non necessita di particolari e specifiche allegazioni delle circostanze in cui si sarebbe esteriorizzato.

L’ulteriore rilievo dell’asserito difetto di elementi presuntivi risulta parimenti erroneo, in quanto mostra di non tener conto del dato – fondamentale – del grave stato di malattia della figlia, idoneo di per sè (a prescindere dalla sintomatologia non evidente o dalle attuali buone condizioni di salute) a costituire, secondo massime di comune esperienza, fonte di sofferenza e preoccupazione per i genitori (potendo semmai gli elementi considerati dalla Corte incidere sulla quantificazione del danno).

15.3. La sentenza va dunque cassata sul punto, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame della domanda di risarcimento del danno morale proposta da M.F. e R.A..

Il ricorso incidentale di Z.G.P., nella sua qualità di Direttore Generale della (OMISSIS).

16. Il primo motivo (dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4) censura la “erronea qualificazione della costituzione del Direttore Generale della (OMISSIS) come intervento volontario”, atteso che l’atto di citazione in riassunzione era stato notificato al Direttore Generale della (OMISSIS) nella sua -supposta – funzione di Commissario liquidatore della disciolta USL To (OMISSIS).

17. Il secondo motivo denuncia la “erronea e falsa applicazione degli artt. 344 e 404 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, nell’avere dichiarato inammissibile l’intervento del Direttore Generale della (OMISSIS)”; il ricorrente assume che, anche a volerlo qualificare come intervento, “l’ingresso del Direttore Generale (…) non poteva che essere considerato ammissibile”, essendovi un “qualificato interesse ad agire del Direttore Generale a fronte dei gravi pregiudizi a cui può essere esposto se stesso e la (OMISSIS)”.

18. Il primo motivo è fondato, in quanto è senz’altro plausibile l’assunto che lo Z. si sia costituito nella veste di Direttore Generale della (OMISSIS) sulla base dell’evocazione nel giudizio di rinvio da parte degli attori in riassunzione, che ne supponeva la qualità di commissario liquidatore della estinta Usl To (OMISSIS); il tutto in coerenza con quanto statuito dalla sentenza non definitiva (che ha trovato conferma in questo giudizio).

Il secondo motivo -dedotto “in subordine”- resta assorbito.

19. Risultando definito ogni profilo della controversia concernente la posizione di M.S., può provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, con l’integrale compensazione delle stesse in ragione dei pregressi contrasti giurisprudenziali in punto di compensatio.

Sulle spese di lite relative alla posizione di M.F. e R.A. provvederà invece il giudice di rinvio.

20. Sussistono, in relazione al ricorso principale e a quello incidentale nel procedimento n. 12376/2015, le condizioni per applicare il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

21. Considerato l’oggetto della controversia, deve disporsi ai sensi del In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta sia il ricorso principale che il ricorso incidentale nel procedimento n. 12376/2015 R.G.; quanto al procedimento n. 8515/2016, accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso principale, rigettando gli altri, e il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbito il secondo; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche in relazione alle spese di lite relative alla posizione di M.F. e R.A.; compensa le spese di lite in relazione alla posizione di M.S..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza, quanto al procedimento n. 12376/2015, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2019

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