Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 473 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 11/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Trinco;

– ricorrente –

contro

V.G., rappresentato e difeso dagli Avv. Alberto

Pietropaolo e Filippo Aiello, con domicilio eletto nello studio di

quest’ultimo in Roma, via Cosseria, n. 2;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 274/2012 in data 18

luglio 2012;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 30

novembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Alberto Pietropaolo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c. e condanna

aggravata alle spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Pronunciando sulla controversia vertente tra V.G. e T.G., il Tribunale di Rovereto, con sentenza n. 344/10, accertava e dichiarava che V.G. era divenuto proprietario, per maturata usucapione ventennale, della p.f. (OMISSIS) C.C. (OMISSIS), con le relative pertinenze, mentre nulla disponeva in punto di spese, “stante l’accordo tra le parti”.

2. – In data 24 dicembre 2010 V.G. depositava presso il Giudice di pace di Rovereto ricorso per l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di T.G., onde ottenere il pagamento della somma capitale di Euro 789,61, oltre spese ed accessori, come ripetizione del 50% di quanto pagato a titolo di imposta di registro della sentenza n. 344/2010 del Tribunale di Rovereto.

Il Giudice di pace emetteva il richiesto decreto ingiuntivo T.G. proponeva opposizione, che veniva respinta dal Giudice di pace con sentenza depositata il 7 novembre 2011.

3. – Il Tribunale di Rovereto, con sentenza in data 18 luglio 2012, ha respinto l’appello del T..

3.1. – Dopo avere precisato che nella causa di usucapione dinanzi al Giudice di pace le parti, con le loro conclusioni congiunte, avevano domandato che le spese di lite fossero interamente compensate, mentre nulla avevano previsto in ordine alle spese di registrazione della emananda sentenza, il Tribunale ha sottolineato che il regime della spettanza della tassa di registrazione della sentenza in mancanza di diverso accordo tra le parti non può che essere quello risultante dalla normativa civilistica e tributaria. E poichè l’obbligazione per il pagamento dell’imposta di registro è solidale e grava sulle parti in causa, la parte che ha adempiuto alla predetta obbligazione, nel caso di specie V.G., ha diritto di ripetere dal coobbligato solidale la metà dell’imposta versata; e ciò in attuazione del principio di cui all’art. 1298 c.c., comma 2.

4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello T.G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 novembre 2012, sulla base di due motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso, illustrato con memoria depositata in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Non sussiste l’inammissibilità del ricorso eccepita dal pubblico ministero, perchè – contrariamente a quanto prospettato – il ricorso contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), recando gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e della posizione che vi hanno assunto le parti.

2. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla applicazione e interpretazione degli artt. 1965 e 2702 c.c., nonchè illogicità della motivazione. I1 ricorrente si duole che il Tribunale, nell’accollare ad entrambe le parti, in quote uguali, il pagamento della imposta di registrazione della sentenza, non abbia considerato l’esistenza di un accordo tra le stesse in ordine alla totale presa in carico di questa da parte del V..

2.1. – Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi.

La censura presuppone che tra le parti sia intervenuto un accordo di transazione stragiudiziale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1965 c.c. e ss. e art. 2702 c.c., in base al quale il V. si sarebbe visto trasferire da parte del T. il diritto di proprietà sull’immobile oggetto di causa con l’accollo di tutte le spese successive.

Sennonchè il Tribunale – pur ammettendo, senza tuttavia concedere, che le parti avessero raggiunto l’accordo conciliativo nel senso che le spese di registrazione sarebbero state a carico del V. – ha ritenuto che tale accordo è stato poi “superato e sostituito” da quello successivo risultante dalle conclusioni congiunte consacrate nel verbale di udienza del 15 giugno 2010.

Questa ratio decidendi – superamento e venir meno dell’accordo transattivo per effetto delle rassegnate conclusioni – non è oggetto di specifica censura.

3. – Il secondo mezzo lamenta violazione dell’art. 1475 c.c. ed erronea applicazione delle norme relative al trasferimento della proprietà immobiliare, nonchè carenza ed illogicità della motivazione. Essendo il rapporto sostanziale cui inerisce la sentenza n. 344/2010 (dichiarativa del trasferimento della proprietà per usucapione) il trasferimento della proprietà stessa, le obbligazioni tributarie afferenti alla registrazione della sentenza – ferma la solidarietà nei confronti dell’amministrazione finanziaria avrebbero dovuto gravare totalmente sul V., in qualità di acquirente per usucapione.

3.1. – Il motivo è fondato.

La questione di diritto veicolata con la censura è se il soggetto in favore del quale sia stata dichiarata l’usucapione dell’immobile possa, una volta che abbia provveduto a pagare l’imposta di registro relativa alla sentenza stessa, esperire nei confronti delle altre parti processuali l’azione di regresso per il pagamento pro quota dell’imposta.

Al quesito deve darsi risposta negativa.

E’ da premettere che l’art. 8, nota 2-bis, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) equipara le sentenze che accertano l’avvenuta usucapione agli atti di trasferimento a titolo oneroso.

Ora, l’art. 57 stesso D.P.R. prevede che le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta di registro.

Nei rapporti interni tra le parti in causa, tuttavia, l’obbligazione tributaria afferente al “trasferimento” immobiliare conseguente alla sentenza che ha accertato l’intervenuta usucapione in favore di una parte processuale, deve ritenersi sorta nell’interesse esclusivo del soggetto a vantaggio del quale è stato accertato l’acquisto della proprietà del bene: ciò ai sensi dell’art. 1298 c.c., norma applicabile non soltanto alle obbligazioni solidali nascenti da contratto, ma altresì alle obbligazioni ex lege venute ad esistenza, non nell’interesse comune, ma in quello di taluno dei coobbligati in solido.

Nell’ipotesi considerata, nei rapporti interni, l’obbligazione tributaria – indice di capacità contributiva, e non mero costo per la fruizione del servizio pubblico dell’amministrazione della giustizia – grava per intero sul debitore usucapente, che vi ha interesse esclusivo, mentre non grava affatto sul debitore che ha subito l’usucapione, trattandosi di soggetto che non vi ha interesse proprio.

Ne deriva che la parte, in favore del quale è stato pronunciato l’acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione, che abbia provveduto a pagare l’imposta di registro afferente al trasferimento immobiliare, non può agire in regresso nei confronti delle altre parti processuali, trattandosi di obbligazione tributaria assunta nell’esclusivo interesse di chi ha usucapito. Poichè il debitore che ha interesse all’obbligazione è uno solo, l’obbligazione, nei rapporti interni, non si divide.

D’altra parte, occorre considerare, a livello di sistema, che l’art. 1475 c.c. fissa, nel rapporto con l’alienante, l’obbligo del compratore di pagare l’imposta di registro quale spesa inerente alla vendita, mentre la solidarietà tra i contraenti vale solo nei rapporti con l’amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 2, 5 gennaio 1995, n. 195; Cass., Sez. 2, 22 maggio 1998, n. 5106).

Nè rileva che, nella specie, nel giudizio di usucapione le parti avessero concluso nel senso che le spese di lite fossero interamente compensate: la compensazione delle spese giudiziali, infatti, rispondendo ad una valutazione delle spese anticipate dalle parti nel processo, non può riguardare quelle ancora da erogare, come, appunto, le spese di registrazione della sentenza (Cass., Sez. 3, 3 maggio 1991, n. 4858).

4. – Il ricorso è accolto, attesa la fondatezza del secondo motivo.

La sentenza impugnata è cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento della proposta opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese, di merito e di legittimità, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto. Condanna V.G. al rimborso delle spese processuali dell’intero giudizio sostenute da T.G., che liquida: per il giudizio dinanzi al Giudice di pace, in Euro 300 per onorari, Euro 250 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge; per il giudizio dinanzi al Tribunale, in Euro 600 per onorari, Euro 550 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge; quelle dinanzi alla Corte di cassazione, in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 1.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda

civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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