Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4729 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. III, 26/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 26/02/2010), n.4729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 380/2009 proposto da:

L.R., B.M.M., B.G., la

prima in proprio e tutte quali eredi legittime di B.

A., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI MATTEO PUGLIESE, (Studio

Ughi e Nunziante), rappresentate e difese dall’avvocato PUGLIESE

Francesco Matteo, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.M., A.V., in proprio e quale mandatario

di B.C., B.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 303/2007 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

6/11/07, depositata l’08/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato Pugliese Francesco Matteo, difensore delle

ricorrenti che si riporta agli scritti insistendo per

l’ammissibilità del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di diffida e contestuale citazione 28 febbraio 1973 F.M. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Lagonegro, il figlio B.A. e la nuora L.R. chiedendone la condanna al rilascio in suo favore di un immobile di sua proprietà in (OMISSIS), occupata dai convenuti a titolo precario.

Entrambi i convenuti si sono costituitisi in giudizio.

Il B., per suo conto, ha fatto presente di avere costruito, su suolo di proprietà della madre e con il consenso della stessa – unitamente al fratello Cl. – un fabbricato composto da due appartamenti occupati ciascuno da un fratello sin dal (OMISSIS) ma, pur dichiarandosi disposto al rilascio dell’immobile occupato, ha chiesto – in via riconvenzionale – la condanna della F. al pagamento di una somma pari all’aumento del valore del suolo per effetto della realizzazione della costruzione nonchè al risarcimento dei danni patiti a seguito del revocato consenso, dalla attrice, al godimento dell’immobile da parte di esso concludente.

Diversamente la L. ha eccepito di avere abitato nella casa del marito sin dalla data del proprio matrimonio ((OMISSIS)) ignorando se la stessa fosse di proprietà di costui o di altri nonchè i pregressi rapporti del marito con la propria genitrice.

Ha chiesto, per l’effetto, che la domanda attrice fosse dichiarata inammissibile o rigettata.

Dichiarata, con ordinanza 7 novembre 1989 la interruzione del giudizio per essere deceduta l’attrice, il giudizio è stato riassunto, dai convenuti, nei confronti di B.M.A., B.C. e B.D. i quali – premesso che con testamento pubblicato il 1 febbraio 1990 erano stati nominati, dalla F., eredi dell’appartamento illegittimamente occupato dai convenuti – hanno chiesto che fosse emessa in loro favore, sentenza di rilascio dell’appartamento in questione, con riserva dell’accertamento della indennità dovuta per la illegittima occupazione.

Costituitosi in giudizio altresì B.P. questo ultimo ha fatto presente che i propri fratelli BR.Cl. e A. avevano, a proprie spese, costruito – con il consenso degli altri fratelli – sul terreno della madre il fabbricato sul quale insistevano i due appartamenti (occupati uno dal Cl., l’altro da A. con la moglie L.) e di non avere pretesa alcuna da vantare, quanto all’appartamento occupato dagli originari convenuti.

Dichiarata nuovamente l’interruzione del processo a seguito del decesso del procuratore degli attori, il giudizio era proseguito da B.M. e A.V. che si è costituito non solo quale mandatario dei fratelli B.D.S. e C. (giusta procura generale 23 luglio 1990) ma anche in proprio quale acquirente, con atto 26 febbraio 1991, dell’immobile in questione chiedendo che con sentenza parziale fosse disposta la consegna, in suo favore, dell’immobile, con riserva al prosieguo della determinazione della indennità dovuta dai convenuti per la illegittima occupazione, con decorrenza dalla data dell’ acquisto.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza non definitiva 29 settembre – 7 ottobre 1992, avverso la quale nessuna delle parti ha fatto riserva di gravame, ha accolto la domanda come originariamente proposta dall’attrice e fatta propria dai suoi eredi, ordinando ai convenuti l’immediato rilascio dell’immobile precariamente occupato.

Svoltasi una ulteriore fase istruttoria, nel corso della quale a tale giudizio è riunito altro, promosso con atto 10 luglio 1993 da BR.An. e da A.V. quale mandatario di B.C. e D. nei confronti di B.A. e L.R. per il risarcimento dei danni da occupazione illegittima della casa di loro proprietà, con sentenza 7 – 20 maggio 1997 il tribunale di Lagonegro, da una parte, ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni derivanti dalla occupazione protratta dell’ immobile loro concesso in via precaria, dichiarando tuttavia inammissibile la domanda volta alla quantificazione dei danni, atteso che questi si sarebbero dovuti liquidare in separata sede dopo il passaggio in giudicato della pronunzia sull’ai debeatur, dall’altra, ha accolto la domanda riconvenzionale del B. e volta al conseguimento di un importo pari all’aumento di valore del suolo della F. per effetto della realizzata costruzione, condannando gli attori in solido al pagamento della somma di L. 65 milioni, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi compensativi a tasso legale dalla data del rilascio dell’immobile sino al soddisfo.

Gravata tale sentenza in via principale da B.M. da A.V., sia in proprio che quale mandatario di B.C. e B.D., e in via incidentale da B.A. e L.R. la Corte di appello di Potenza, con sentenza non definitiva 8 febbraio – 6 aprile 2000 ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti dell’appello principale relativi alla dedotta rinuncia o sostituzione della domanda riconvenzionale di B.A., ha rigettato i motivi dell’appello principale concernenti la carenza di domanda indennitaria ex art. 936 c.c., del B. nei confronti degli eredi della F., di prescrizione della stessa, di difetto di titolarità da parte del predetto B.A., ha dichiarato il debito ereditario della FERRARI, relativo all’indennizzo ex art. 936 c.c., ripartito pro quota tra gli eredi nei sensi di cui in motivazione e rigettato, infine, l’appello incidentale.

Successivamente, svoltasi una ulteriore fase istruttoria la stessa la Corte di appello di Potenza, con sentenza definitiva 6-8 novembre 2007, in riforma della sentenza del primo giudice, da un lato, ha condannato B.A. e L.R. in solido tra loro a pagare in favore di A.V. la somma di Euro 7.869,93, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita e interessi al tasso legale dal giugno 2003 al soddisfo, dall’altro, ha condannato B.M.A., B.C. e B.D.S. a pagare ciascuno di essi a B.A. la somma di Euro 814,46 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita e interessi al tasso legale dal giugno 2003 al soddisfo, compensate per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Per la cassazione di entrambe tali sentenze hanno proposto ricorso, con atto 22 dicembre 2008, affidato complessivamente a 4 motivi (3 relativi alla sentenza non definitiva, uno con riguardo a quella definitiva) L.R., B.M.M. e B. G., la prima in proprio e tutte quali eredi di B. A. deceduto il (OMISSIS), nei confronti A. V., in proprio nonchè quale mandatario di B.C. e di B.D. e di B.M..

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.) perchè il ricorso sia deciso in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. Giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata della Corte di Cassazione il soggetto che non sia stato parte del giudizio a quo e proponga impugnazione (appello o ricorso per cassazione) nell’asserita qualità di erede di colui che ha partecipato al precedente grado del giudizio deve allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore e fornirne, quindi, tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione, provando sia il decesso della parte originaria, sia l’asserita qualità di erede.

La mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d’ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell’impugnazione e, come tale, alla regolare instaurazione del contraddittorio (Tra le tantissime, Cass. 17 ottobre 2006, n. 22244;

Cass. 13 giugno 2006, n. 13685).

In particolare, non dubitandosi, in sede di legittimità, che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da chi, non risultando dalla sentenza impugnata essere stato parte del giudizio conclusosi con quella sentenza e non avendo provato la dedotta qualità di erede di una parte di quel giudizio, deve considerarsi estraneo al giudizio di legittimità (Cass. 14 marzo 2002, n. 3756;

Cass. 12 febbraio 2004, n. 2702), il ricorso proposto da L. R., B.M.M. e B.G. nella qualità di eredi legittime di B.A. deve essere dichiarato inammissibile. (Nè può disporsi, ex art. 331 c.p.c., la integrazione del contraddittorio, del ricorso correttamente proposto dalla L.R. in proprio, non sussistendo una ipotesi di causa inscindibile o di cause connesse tra la domande proposte nei confronti di questa ultima e quelle contro B.A. a da questo ultimo proposte contro gli intimati.

3. Comunicata la sopra trascritta relazione ai ricorrenti costoro, con atto 18 novembre 2009 e date successive, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, hanno comunicato agli intimati, nonchè al P.M. di avere depositato nella Cancelleria di questa Corte certificato di morte di B.A. nonchè certificato di stato di famiglia storico a far data dal 18 dicembre 1966 di B.A. e dal quale risulta che le ricorrenti L.R., B.M. M. e B.G. la prima quale moglie non separata con addebito, le altre quali figlie eredi legittime di B. A., deceduto il (OMISSIS).

4. La circostanza esclude – a parere di questa Corte – che possa essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, sotto il profilo evidenziato nella Relazione sopra trascritta, atteso che in caso di decesso della parte costituita nel precedente giudizio di merito, colui il quale, in sede di giudizio di legittimità, abbia proposto ricorso assumendo di esserne il successore, deve provare, a pena di inammissibilità del gravame, la propria legittimazione processuale attraverso le produzioni documentali consentite dalla norma di cui all’art. 372 c.p.c., e tale prova può essere fornita in tempi anche successivi a quello del deposito del ricorso, purchè precedenti la discussione del medesimo, in modo che siano resi edotti di tale circostanza sopravvenuta gli eventuali controricorrenti (Cass. 21 marzo 2006, n. 6238. Sempre nel senso che la documentazione diretta a provare la legittimazione del ricorrente può essere depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., anche oltre il termine previsto dall’art. 369 c.p.c., ma del deposito eseguito la parte deve dare comunicazione all’altra notificandogli un elenco, Cass. 2 maggio 2007, n. 10122).

5. Quanto precede – comunque – non esclude che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., certo essendo, che lo stesso rientra comunque nella previsione normativa in questione, apparendo manifestamente infondato il primo motivo del ricorso (cfr. Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 8999) e dovendosi, comunque, disporre la integrazione del contraddittorio.

6. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza non definitiva – nonchè di conseguenza quella definitiva – lamentando violazione dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità del procedimento anteriore alla sentenza e per difetto di regolare contraddittorio tra le parti. Nullità dell’appello proposto da B.C..

Osservano, infatti, i ricorrenti che la sentenza del primo giudice è stata impugnata – con atto 21 aprile 1998 – tra gli altri, da B.C. rappresentata da A.V. in forza di procura generale rilasciatogli il 23 luglio 1990.

Un tale appello, invocano i ricorrenti, è nullo atteso che B. C. – come da certificato di morte rilasciato dalla Provincia dell’Ontario (Canada) con traduzione del Console Generale di Toronto – è deceduta il 19 gennaio 1992.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: dica la Ecc.ma Corte di Cassazione se, nella ipotesi in cui l’appello sia proposto da una delle parti da falso procuratore, essendosi estinto il mandato per morte del rappresentato, ed in mancanza di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del rappresentato deceduto, si sia verificata la nullità della vocatio in ius e dell’intero eventuale giudizio che ne è seguito per inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

1. Come anticipato il proposto motivo pare manifestamente infondato.

Come recentemente affermato – in una fattispecie pressochè identica alla presente – da questa Corte regolatrice, infatti, deve ribadirsi – ulteriormente – che in caso di estinzione del potere rappresentativo per morte del soggetto rappresentato, ai sensi dell’art. 1722 c.c., n. 4, gli atti compiuti dal rappresentante nell’esplicazione dell’attività gestoria, anche se posti in essere successivamente, sono operativi di effetti nei confronti sia del rappresentante sia dei terzi (con i quali il rappresentante costituisce i rapporti contrattuali previsti dalla procura), sempre che, al momento del compimento dell’attività gestoria, i terzi abbiano senza colpa ignorato la causa di estinzione del mandato (Cass. 18 febbraio 2008, n. 3959, resa in un cui fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto che l’estinzione del mandato per morte del mandante non avesse travolto la procura speciale rilasciata dal mandatario al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione).

Come precisato, dalla sentenza sopra richiamata, infatti, va al riguardo osservato che secondo quanto disposto dall’art. 1396 c.c. “Le modificazioni e la revoca della procura devono esse portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza esse non sono opponibili ai terzi se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato non sono opponibili ai terzi i che le hanno senza colpa ignorate”.

A norma dell’art. 1722 c.c., n. 4, costituisce causa di estinzione del potere di rappresentanza la morte del rappresentato.

Pertanto per le cause di estinzione diverse dalla revoca (come la morte del rappresentato) non è previsto un onere di renderle note ai terzi (ossia le parti contraenti con le quali il rappresentante costituisce i rapporti contrattuali previsti dalla procura) e le stesse non sono opponibili ai terzi che le abbiano ignorate senza colpa.

L’onere di provare che i terzi hanno ignorato l’estinzione della rappresentanza per propria colpa grava sul rappresentato o sui suoi eredi.

Va aggiunto che l’art. 1396 c.c., e, è applicabile non soltanto all’attività successivamente svolta dal rappresentante nei confronti dei terzi, ma anche all’attività dei terzi nei confronti del rappresentante nell’ ambito del rapporto al quale si riferisce la procura.

Pertanto gli atti compiuti dal procuratore nell’esplicazione dell’attività gestoria, anche se posti in essere dopo l’estinzione del mandato per morte del mandante, sono operativi di effetti sia nei confronti dei terzi sia nei confronti del rappresentato sempre che i terzi, al momento del compimento dell’attività gestoria, abbiano senza colpa ignorato la detta causa di estinzione del mandato (Cass. 18 febbraio 2008, n. 3959, in motivazione).

Nella specie non risulta che l’estinzione (per morte della mandante) della procura rilasciata nel 1990 da B.C., V. V. sia stata comunicata dal rappresentato al terzo, ossia agli avvocati A.M. e S.P., al momento del conferimento della procura per la proposizione dell’appello.

Del pari non risulta nè è stato provato che i citati avvocati al momento della presentazione dell’appello ignorassero colposamente l’estinzione del mandato in questione.

Deriva da quanto precede, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti che la procura rilasciata A.V., quale procuratore speciale anche di B.C. è valida come è valido l’appello proposto per quest’ultima.

8. Pacifico quanto sopra ritiene la Corte – peraltro – che gli odierni ricorrenti, ben consapevoli – sin dal 25 gennaio 2005 come si precisa nella esposizione del motivo – della estinzione, per morte del mandante, del mandato rilasciato da B.C. non potevano notificare, come hanno fatto, il presente ricorso all’ A. in qualità di mandatario di B.C., ma personalmente agli eredi della defunta B.C..

9. Sussistendo una ipotesi di causa inscindibile, per effetto del decesso, nelle more del giudizio, di una delle parti del giudizio di merito deve disporsi, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., la integrazione del con-traddittorio nei confronti degli eredi di BRUZZESE Carmela, entro il termine di giorni 90 dalla data di comunicazione della presente ordinanza.

PQM

LA CORTE ordina la integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di B.C.;

assegna, allo scopo, termine di giorni 90 dalla data di comunicazione della presente ordinanza;

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il giorno 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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