Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4729 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.23/02/2017),  n. 4729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15785-2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE, ANGELICO,

78, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato

e difeso dagli avvocati FRANCESCO RICCIARDI e SILVIO FERRARA in

virtù di mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio rilevato che, con decreto reso in data 9 aprile 2015, il Giudice di Pace di Roma ha convalidato il provvedimento di espulsione del cittadino indiano S.G. emesso nei suoi confronti dal Questore di Roma;

che avvero il provvedimento S.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

che l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese;

che il primo motivo di ricorso lamenta l’omessa motivazione del decreto impugnato e comunque l’omessa considerazione della sussistenza di circostanze che legittimavano il rimpatrio volontario e comunque l’adozione di modalità di espulsione meno afflittive di quelle prescelte;

che il secondo motivo lamenta la violazione della c.d. “direttiva rimpatri”, non avendo il decreto impugnato tenuto conto del principio comunitario di proporzionalità della misura espulsiva;

che il terzo motivo lamenta la violazione della Convezione Europea dei Diritti dell’Uomo e del relativo protocollo, là ove tutela il diritto all’unità familiare;

che, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, (nel testo modificato dalla L. n. 197 del 2016), è stata fissata adunanza camerale su proposta del relatore, che ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso;

che, nel termine stabilito dall’art. 380 bis, comma 2, la ricorrente ha depositato memoria;

ritenuto, all’esito dell’odierna adunanza, che non sussistono presupposti per la pronuncia in camera di consiglio;

PQM

Rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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