Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4729 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 21/02/2020), n.4729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33659/2018 R.G. proposto da

S.R.A., rappresentata e difesa dall’avv. Gianluca

Fontanella, con domicilio eletto in Roma, alla Via Pietro Gherardi

n. 50.

– RICORRENTE-

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso

dall’avv. Rosalda Rocchi, con domicilio eletto in Roma, Via del

Tempio di Giove n. 21.

– CONTRORICORRENTE –

e

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale

rappresentante p.t..

– INTIMATA –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18013/2018, depositata

in data.5.9.2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

31.10.2019 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.R.A. ha proposto opposizione alla cartella n. (OMISSIS), relativa al pagamento di Euro 1547,42 a titolo di sanzione per violazioni del codice della strada, lamentando la mancata notifica del verbale di accertamento e l’indebita applicazione della maggiorazione per il ritardato pagamento della somma dovuta.

La pronuncia di rigetto dell’opposizione, resa dal Giudice di pace di Roma, è stata riformata dal Tribunale, rilevando che solo alla prima udienza il Comune aveva documentato la notifica del verbale, senza tuttavia produrre l’atto notificato e senza consentire di verificare se l’importo e le relative le causali corrispondessero a quelli indicati nella cartella.

Ha liquidato a titolo di spese processuali Euro 43, per esborsi ed Euro 265,00 per il I grado, ed in Euro 91,50 per esborsi ed Euro 390,00 per compenso per l’appello.

La cassazione della sentenza è chiesta da S.R.A. sulla base di un unico motivo di ricorso, illustrato con memoria. Roma Capitale ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso deduce la violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018, dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 181 disp. att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, considerato l’importo della sanzione, il tribunale abbia liquidato, in totale carenza di motivazione, importi nettamente inferiori ai minimi tabellari e senza procedere alla liquidazione per fasi.

Il motivo è fondato.

Il tribunale, in accoglimento dell’opposizione ed in integrale riforma della decisione di primo grado, ha regolato le spese secondo soccombenza, ponendole a carico di Roma Capitale, titolare della pretesa di pagamento, e dell’Agenzia delle entrate, che aveva emesso la cartella di pagamento.

Le somme liquidate (pari ad Euro 43,00 per esborsi ed Euro 265,00 per il primo giudizio e ad Euro 91,50 per esborsi ed Euro 390,00 per compenso, per l’appello) risultano indicate direttamente in dispositivo e, quindi, senza alcuna specificazione dei criteri di liquidazione adottati e delle ragioni della decisione.

La causa di primo grado era stata definita con sentenza n. 5338/2016, mentre il giudizio di appello si è concluso con sentenza depositata in data 5.9.2018.

A prescindere dalla possibilità di applicare anche per il primo grado i parametri di cui al D.M. n. 37 del 2018, benchè non in vigore al momento della prima pronuncia, così come sostenuto nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., (in senso contrario, da ultimo, Cass. 17577/2018, nel regime del D.M. n. 140 del 2012; in senso favorevole, Cass. 31884/2018, secondo cui “qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del D.M. n. 55 del 2014, non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza), resta però che, tenuto conto della somma oggetto della cartella di pagamento (Euro 1547,42) e del valore della lite, le somme liquidate per entrambi i gradi di causa risultano inferiori sia ai minimi tabellari fissati dal D.M. n. 55 del 2014, che a quelli contemplati dal successivo D.M. n. 37 del 2018.

Pertanto, anche a voler escludere – in conformità con un orientamento di questa Corte – che detti minimi siano inderogabili, tuttavia in nessun caso il giudice poteva attribuire alla parte vincitrice somme inferiori senza dar conto delle motivazioni adottate (Cass. 22151/2018; Cass. 22991/2017; Cass. 8824/2017; Cass. 2387/2017).

E’ perciò accolto l’unico motivo di ricorso.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altro Magistrato del tribunale di Roma, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altro Magistrato del Tribunale di Roma, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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