Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4729 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 14/02/2022, (ud. 11/11/2021, dep. 14/02/2022), n.4729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18551-2016 proposto da:

G.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.P. DE’

CALBOLI n. 60, presso lo studio dell’avvocato D’APOLLONIO GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PARISI MASSIMO VINCENZO;

– ricorrente –

contro

A.S.P. – AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI, in persona del

Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliata

in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MILAZZO VINCENZO;

– controricorrente –

e contro

T.A., F.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1524/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/01/2016 R.G.N. 2415/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2021 dal Consigliere Dott. MAROTTA CATERINA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. G.G.G. aveva partecipato ad un concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla soppressa AUSL n. 9 di Trapani finalizzato alla copertura di 2 posti vacanti di dirigente medico di chirurga generale collocandosi al nono posto della graduatoria finale;

la graduatoria era rimasta efficace oltre il periodo di 24 mesi previsto dal bando attraverso provvedimenti normativi (tra cui il D.L. n. 216 del 2011) recepiti dall’ASP (Delib. n. 982 del 2012);

il G. con racc. del 7 settembre 2009 aveva comunicato all’Ufficio del Personale dell’ASP la propria disponibilità ad assumere l’incarico a tempo indeterminato e/o determinato in relazione alla sua collocazione al nono posto della graduatoria con preferenza presso il presidio di Marsala;

ciò nonostante, il predetto non era mai stato convocato dall’Azienda che, a dire del ricorrente, aveva assunto altri dirigenti anche collocati dopo di lui in detta graduatoria a addirittura non inseriti tra gli idonei al concorso;

erano state disattese ulteriori analoghe richieste inoltrate nel 2010 e nel 2011 mentre nel frattempo l’Azienda aveva stipulato contratti per incarichi professionali con altri medici non inseriti nella graduatoria;

dopo ulteriori solleciti l’ASP aveva convocato in data 7 marzo 2012 il G. per sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato quale dirigente medico di chirurgia generale presso la sede di Pantelleria;

2. il G. si era quindi rivolto nel 2012 al Giudice del lavoro, convenendo in giudizio l’Azienda Provinciale di Trapani nonché F.G. e T.A., rappresentando che l’assegnazione presso l’U.O. di Pantelleria non riguardava la chirurgia generale (non esisteva un reparto di degenza, una equipe operatoria) ma un’area medica, sostenendo che, sulla base della graduatoria e dello scorrimento degli idonei della stessa, vi erano altre sedi vacanti e disponibili nei P.O. della Provincia che erano state attribuite ad altri dirigenti medici con modalità di assunzione (a tempo determinato o indeterminato) diverse ed illegittime rispetto allo scorrimento della graduatoria e chiedendo la disapplicazione di tutti gli atti adottati nella parte in cui avevano leso il suo diritto all’assunzione ed alla stipulazione del contratto di lavoro per la posizione di dirigente medico di chirurgia generale presso le sedi vacanti e disponibili nei P.O. della provincia dell’ASP di Trapani (ciò anche in considerazione del fatto che egli aveva diritto all’assegnazione della sede più vicina al domicilio di una persona da assistere, sede che individuava in via principale presso il P.O. di Castelvetrano – UOC di Chirurgia generale ed in subordine presso il P.O. di Mazara del Vallo);

3. con sentenza n. 807/2013 il Tribunale di Marsala accoglieva la domanda proposta dal G. e dichiarava che il ricorrente, assunto in data 17/4/2012, per scorrimento della graduatoria concorsuale approvata con Delib. n. 677 del 2008, aveva diritto di scegliere, ai fini dell’assunzione, tra le sedi che, istituite prima del concorso del 16/3/2006, si erano rese vacanti successivamente sino alla rideterminazione della pianta organica adottata con determina del 6/10/2010 n. 4609, tra le quali quella di dirigente medico di Chirurgia generale presso il P.O. di Castelvetrano;

4. pronunciando sull’impugnazione principale dell’Azienda Provinciale di Trapani e su quella incidentale del G., la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1524/2016, in riforma della pronuncia di prime cure, respingeva il ricorso proposto dal G.;

rilevava la Corte territoriale che il G. era stato destinatario di provvedimento di licenziamento adottato in data 4/12/2012 ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater e che tale provvedimento era stato ritenuto legittimo in via definitiva non avendo il dirigente impugnato l’ordinanza n. 9404/2013 del Tribunale di Trapani che aveva respinto l’impugnativa dal medesimo proposta;

riteneva che il rapporto inter partes cui si riferivano le domande del G. (dirette all’assegnazione di sedi di servizio diverse da quella attribuitagli presso il P.O. di Pantelleria) si era irrimediabilmente estinto cosicché era venuto meno, già prima della sentenza del Tribunale (emessa il 27/9/2013), l’interesse ad agire, non avendo proposto, tra l’altro, il G. alcuna domanda di risarcimento dei danni derivatigli dall’assegnazione a sede diversa da quella eventualmente spettantegli;

escludeva che l’intervenuto licenziamento riguardasse un rapporto diverso da quello cui si riferivano le domande dedotte in causa;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.G.G. con tre motivi;

6. l’Azienda ha resistito con controricorso;

7. il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia erroneità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 24 Cost., del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63;

sostiene che la Corte territoriale abbia errato in ordine alla esatta qualificazione del petitum sostanziale;

evidenzia che la domanda proposta non era affatto rivolta ad uno scambio di sede ma al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria;

assume che la Corte abbia erroneamente legato l’interesse ad agire ad altra e diversa vicenda e cioè all’assunzione (tardiva) a Pantelleria;

rileva che il prospettato diritto all’assunzione ed alla scelta della sede erano antecedenti alla illegittima assunzione di Pantelleria del 2012;

sostiene che l’interesse ad agire non è dato dalla risoluzione di un rapporto di lavoro viziato a monte né dal fatto che non vi sia stata la – pur sempre attivabile – richiesta risarcitoria;

precisa che l’interesse sussiste anche se la domanda si limita all’an debeatur e consiste nell’esigenza del G. di ottenere dalla pronuncia un risultato utile e giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del Giudice;

2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

sostiene che la Corte territoriale, a fronte della esplicitata motivazione, non avrebbe potuto pronunciare il rigetto del ricorso ma al più dichiarare una carenza di interesse alla prosecuzione dell’appello ovvero dichiarare una cessazione della materia del contendere;

3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità ed erroneità della sentenza in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1375 e 1218 c.c., dell’art. 97 Cost. e L. n. 241 del 1990, art. 3,D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35-ter;

ripropone tutte le questioni in diritto già prospettate a sostegno dell’originario ricorso e della correttezza della sentenza di primo grado impugnata dall’ASP, non esaminate dalla Corte territoriale;

4. il primo motivo di ricorso è infondato;

la Corte territoriale ha interpretato la domanda del G. come intesa ad incidere, quanto alla sede di servizio rivendicata, sul rapporto di lavoro ed ha conseguentemente ritenuto che, essendo tale rapporto irrimediabilmente estinto per effetto del licenziamento e non avendo il G. proposto alcuna domanda risarcitoria, nessun interesse ovvero utilità concreta poteva ricollegarsi a detta domanda;

ogni pronuncia, infatti, sarebbe stata inutiliter data;

né la suddetta ricostruzione della Corte territoriale è stata adeguatamente censurata; si ricorda, infatti, che la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un ‘fatto allegato e non contestato da ritenere decisivò, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando, in base all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. ex multis Cass. 10 giugno 2020, n. 11103);

nello specifico il rilievo del ricorrente sia da un punto di vista formale di intestazione del motivo sia da un punto di vista contenutistico non soddisfa le suddette indicazioni non enucleando in modo chiaro alcuno dei suddetti vizi esclusivamente rilevanti;

peraltro si evince dagli atti trascritti (invero solo parzialmente) dal ricorrente che, a fronte di un accoglimento della domanda da parte del Tribunale limitato all’affermazione del diritto del G. a scegliere, tra le sedi che, istituite prima del concorso del 16/3/2006, quella di dirigente medico di Chirurgia Generale presso il P.O. di Castelvetrano, “rigetta(to) per il resto il ricorso”, in sede di appello incidentale il predetto dirigente aveva chiesto la riforma della decisione di prime cure solo limitatamente alla dichiarazione di esistenza nella pianta organica, prima del concorso del giugno del 2006, anche delle sedi presso il P.O. di Trapani e presso il P.O. di Marsala;

ciò corrobora la ricostruzione della Corte territoriale di un interesse circoscritto al rapporto di lavoro in essere;

nessun danno ulteriore rispetto alla pretesa assegnazione della giusta sede (ad esempio sotto il profilo economico, curriculare, della mancata tempestiva assunzione ecc.) risulta essere stato prospettato ed anche la dedotta illegittimità degli atti che sarebbero stati adottati dall’ASP di Trapani in spregio della graduatoria è da considerarsi, in mancanza di elementi di segno contrario (stante la trascrizione del ricorso di primo grado nella sola parte relativa alle conclusioni), meramente funzionale alla rivendicata assegnazione di una sede diversa da quella presso il P.O. di Pantelleria;

ed allora va ricordato che, come da questa Corte già affermato (v. Cass. 4 maggio 2012, n. 6749), l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire; ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (nella specie, un lavoratore, che nel frattempo aveva rassegnato le proprie dimissioni, aveva domandato l’accertamento dell’illegittimità del trasferimento disposto nei suoi confronti deducendo il proprio interesse all’accertamento dell’inadempimento datoriale, ma non vi aveva collegato alcuna domanda di condanna o di accertamento del diritto al risarcimento del danno; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso l’interesse ad agire del lavoratore, costituendo l’inadempimento datoriale solo uno degli elementi della fattispecie determinativa di danno) – si veda, in senso conforme, Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057 -;

5. le suddette considerazioni consentono di ritenere fondato il secondo motivo di ricorso nella parte in cui il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver, a fronte di un sopravvenuto ed accertato venire meno dell’interesse, rigettato il ricorso (così nella parte dispositiva) come se vi fosse stata una infondatezza ab origine dello stesso;

in una situazione quale quella sopra descritta, infatti, il ricorso del G. doveva essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito sullo stesso;

6. il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto attiene a questioni non trattate dalla Corte territoriale che si è fermata alla preliminare delibazione del venir meno dell’interesse ad agire nel corso del procedimento;

7. da tanto consegue che va accolto per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso e vanno rigettati gli altri;

la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dichiarando l’inammissibilità dell’originaria domanda per sopravvenuto difetto di interesse;

8. il diverso esito delle fasi di merito e la peculiarità della vicenda per cui è causa consentono di compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio;

9. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito,

dichiara l’inammissibilità dell’originaria domanda per sopravvenuto difetto di interesse;

compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, all’adunanza Camerale, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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