Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4728 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4728 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: PAZZI ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2906/2013 R.G. proposto da
LAMEC – Lavorazioni Meccaniche Industriali s.r.l. e Industria per il
miglioramento ambientale e climatico s.r.l. in liquidazione (già
Industrie Olivieri s.p.a.), rappresentate e difese dall’ Avv. Luigi
Beatrice, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via
Nomentana n. 91;
– ricorrenti e intimati contro

i

Data pubblicazione: 28/02/2018

Curatela Fallimento I.S.L.A., Industria Sannita Lavorazione Acciai s.r.I.,
rappresentata e difesa dall’ Avv. Sergio Miniero, con domicilio eletto in
Roma, via Pasubio n. 4, presso lo studio dell’ Avv. Lucilla Forte;
– controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Napoli n. 3789/2012

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2017
dal Consigliere Alberto Pazzi;

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 30 marzo 2009 il Tribunale di Benevento
accoglieva l’ azione revocatoria ordinaria proposta ex art. 66 I. fall.
dalla curatela del fallimento C.P.P. s.r.I., già I.S.L.A. s.r.I., e dichiarava
inefficace nei confronti della procedura attrice l’ atto di compravendita
del 28 febbraio 2000 con cui la società fallita aveva venduto alla
convenuta LAMEC s.r.l. il complesso produttivo composto di terreni e
fabbricati ove era insediata la sua attività produttiva, costituente l’
unico cespite di proprietà della cedente.
La Corte d’ Appello di Napoli, con sentenza in data 6 novembre 2012,
rigettava l’ appello principale proposto da LAMEC s.r.l. e Industrie
Oliveri s.p.a., intervenuta nel corso del giudizio di primo grado quale
successore a titolo particolare dell’ originaria convenuta,
rideterminava, in accoglimento dell’ appello incidentale, la misura delle
spese di lite liquidate in favore di parte attrice e riteneva assorbito l’
appello incidentale condizionato al rigetto dell’ appello principale, con
cui la curatela aveva insistito per l’ accoglimento della domanda di
simulazione dell’ atto di compravendita in questione o, in subordine,
dell’ azione revocatoria proposta ai sensi dell’ art. 67 I. fall..
2. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia
LAMEC s.r.l. e la società Industria per il miglioramento ambientale
2

depositata il 21 novembre 2012;

climatico s.r.l. in liquidazione (già Industrie Oliveri s.p.a.) al fine di far
valere due motivi di impugnazione.
Ha resistito con controricorso la curatela del fallimento I.S.L.A. s.r.I.,
la quale contestualmente ha proposto ricorso incidentale articolando

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 2901 c.c. e 66 I. fall. con riferimento all’ art. 2697 c.c. sotto il
profilo del mancato assolvimento dell’ onere della prova gravante sulla
curatela attrice in ordine alla sussistenza del pregiudizio patrimoniale;
a dire delle ricorrenti il curatore non aveva dimostrato, a seguito dell’
esperimento dell’ azione revocatoria ordinaria, che il credito quanto
meno di alcuni dei creditori ammessi fosse già sorto al momento del
compimento dell’ atto che si assumeva pregiudizievole, quale fosse la
consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito
dopo il compimento dell’ atto asseritamente pregiudizievole e quale
fosse il concreto detrimento che tale atto aveva arrecato alla massa dei
creditori.
Il secondo mezzo lamenta la violazione e la falsa applicazione degli
artt. 2901 c.c. e 66 I. fall. con riferimento alli art. 2697 c.c. nonchè il
vizio di motivazione rispetto al mancato assolvimento dell’ onere della
prova gravante sulla curatela attrice in merito alla sussistenza della
scientia decoctionis.
Al riguardo la corte territoriale aveva ritenuto che la prova potesse
ritenersi sussistente in re ipsa trascurando di considerare che il
requisito doveva essere accertato con riguardo alle persone fisiche che
rappresentavano la compagine alienante.
4.

Il primo motivo di ricorso incidentale illustrato nel

controricorso presentato dalla curatela del fallimento I.S.L.A. lamenta,
3

due motivi di impugnazione.

in via subordinata in caso di accoglimento del ricorso principale, l’
omessa motivazione circa un punto decisivo, dato che la Corte d’
Appello non si era pronunciata in merito al motivo di appello incidentale
con cui era stato chiesto, laddove fosse stato accolto l’ appello
principale, di dichiarare l’ atto di compravendita inefficace e

perché simulato.
Il secondo motivo del controricorso lamenta, sempre in via subordinata
in caso di accoglimento del ricorso principale, l’ omessa motivazione
circa un punto decisivo, poiché la corte territoriale non si era
pronunciata rispetto al motivo di appello incidentale con cui era stato
chiesto, laddove fosse stato accolto l’ appello principale, di revocare l’
atto di compravendita ai sensi dell’ art. 67, comma 1, I. fall..
5. Il primo motivo di ricorso è infondato.
A questo proposito è opportuno premettere che in linea generale in
tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento
dell’ azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio
del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta
o difficile la soddisfazione del credito, l’ onere di provare l’ insussistenza
di un simile rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali,
incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza
dell’ eventus damni (Sez. 2, n. 1902/2015).
Questa regola generale non trova però applicazione nel caso in cui l’
azione pauliana venga esercitata dal fallimento, non solo perché il
curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori
che il debitore fallito, ma anche in ragione del principio della vicinanza
della prova; in questo caso quindi l’ onere di dimostrare che il
patrimonio residuo era sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori
non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell’ atto
impugnato, il quale non è tenuto a conoscere l’ effettiva situazione
patrimoniale del suo dante causa (Sez. 1, n. 8931/2013).
4

improduttivo di effetti giuridici nei confronti della massa dei creditori

Il curatore fallimentare, ove promuova l’ azione revocatoria ordinaria
ex artt. 66 I. fall. e 2901 c.c., deve perciò dimostrare, sotto il profilo
dell’ eventus damni, la consistenza del credito vantato dai creditori
ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni
creditorie rispetto al compimento dell’ atto pregiudizievole e lo

debitore per effetto di tale atto; all’ esito dell’ assolvimento di questo
onere probatorio l’ eventus damni potrà ritenersi sussistente ove risulti
che per effetto dell’ atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente
più difficoltosa l’ esazione del credito, in misura che ecceda la normale
e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori (Sez.
2, n. 26331/2008).
Nel caso di specie la corte territoriale ha, nella sostanza, fatto corretta
applicazione di questi principi laddove in primo luogo ha evidenziato (a
pag. 4) che al momento del perfezionamento della vendita la società
venditrice poi fallita versava già in una situazione di insolvenza,
attestando così la preesistenza all’ atto traslativo di esposizioni
debitorie di consistenza tale da arrivare a compromettere la capacità
dell’ imprenditore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Quanto allo sconveniente mutamento qualitativo del patrimonio della
società poi fallita la corte territoriale ha osservato che la vendita,
involgendo l’ intero patrimonio immobiliare di proprietà, aveva
diminuito in maniera consistente la garanzia, dal momento che un
simile pregiudizio si verifica anche quando l’ atto dispositivo determina
una variazione pur solo qualitativa del patrimonio.
Questa valutazione ha fatto corretta applicazione del principio secondo
cui l’ atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito
può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio
del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso,
soprattutto in caso di monetizzazione dell’ intero patrimonio
immobiliare dell’ imprenditore, poiché la sostituzione di un immobile
5

svantaggioso mutamento, qualitativo o quantitativo, del patrimonio del

con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una
rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in
considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Sez. 3,
n. 1896/2012).
6. La giurisprudenza di questa corte ha già chiarito che il

di società di capitali non conosce criteri differenziati di valutazione dello
stato di scienza o di ignoranza dello stato d’ insolvenza, che, pertanto,
nel caso delle persone giuridiche, si identificano normalmente in quelli
delle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza in virtù del nesso
organico (Sez. 1, n. 5106/2012; nello stesso senso Sez. 2, n.
23685/2014).
La sentenza impugnata, nel ravvisare il presupposto della scientia
damni, ha fatto corretta applicazione di questo principio, apprezzandolo
rispetto alla persona che rivestiva la carica di legale rappresentante
nella compagine acquirente così come nella società venditrice.
Questa convergenza di cariche sulla medesima persona fisica,
risultante documentalmente, era idonea a dimostrare, secondo la
valutazione della corte distrettuale, che la compagine acquirente fosse
a conoscenza della situazione di insolvenza in cui versava la società
venditrice e del pregiudizio che l’ atto avrebbe arrecato ai creditori.
A fronte di una simile motivazione il secondo motivo di ricorso non si
confronta in alcun modo con le ragioni illustrate dal collegio d’ appello
e risulta così inammissibile, poiché la proposizione di censure prive di
specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile
alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’ art. 366, comma 1,
n. 4), c.p.c. (Sez. 6 – 1, n. 20910/2017).
7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso principale deve
quindi essere respinto.
Il ricorso incidentale, sotto entrambi i profili dedotti, è implicitamente
condizionato all’ eventuale accoglimento di uno dei motivi di ricorso
6

presupposto soggettivo dell’ azione revocatoria promossa nei confronti

presentati in via principale e deve perciò ritenersi assorbito a seguito
del rigetto del ricorso principale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso
incidentale e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese
di lite, che liquida in complessivi C 10.200, di cui C 200 per esborsi,
oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura
del 15%.
Ai sensi dell’ art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello
stesso articolo 13.

P.Q.M.

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