Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4728 del 26/02/2010
Cassazione civile sez. II, 26/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4728
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del
ricorso, dall’Avv. FREGA Davide, elettivamente domiciliato in Roma,
via G.G. Porro, n. 8, presso lo studio degli Avv. Zimatore-Abbamonte;
– ricorrente –
contro
P.C.;
– intimato –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Torre Annunziata n.
479/2006 depositata in data 21 febbraio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, conclusioni
alle quali si è riportato, in Camera di consiglio, il Sostituto
Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Giudice di pace di Torre Annunziata, con sentenza depositata il 21 febbraio 2006, ha accolto la domanda di ripetizione di indebito proposta da P.C. con atto di citazione notificato il 14 luglio 2005 contro il Comune di Torre Annunziata e, dichiarata l’illegittimità incidenter tantum dell’accertamento di infrazione al codice della strada n. (OMISSIS) elevato a carico del predetto e notificato in data 14 ottobre 2003, ha condannato il Comune al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 74,89, pari all’importo dal medesimo pagato a titolo di oblazione, oltre che al rimborso delle spese processuali;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Comune ha proposto ricorso, con atto notificato il 1 febbraio 2007, sulla base di quattro motivi;
che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con i primi tre motivi il Comune ricorrente censura: “violazione delle norme procedimentali di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 e agli artt. 203, 204 e 204 bis C.d.S.; omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia” (primo motivo); “disapplicazione dell’atto amministrativo, con l’effetto concreto della disapplicazione della legge processuale e sostanziale;
falsa applicazione di norme di diritto (L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E). Insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” (secondo motivo); “sull’effetto preclusivo del pagamento della sanzione;
insufficiente motivazione in relazione a un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione di norme di diritto” (terzo motivo); e si duole che il Giudice di pace abbia giudicato fondata nel merito l’azione di ripetizione d’indebito, nonostante essa fosse stata preceduta dal pagamento della sanzione in misura ridotta e nonostante il verbale di accertamento dell’infrazione non fosse stato impugnato in termini dall’interessato;
che i motivi – in quali, stante la loro intima connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono manifestamente fondati;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 2^, 19 marzo 2007, n. 6382; Cass., Sez. 2^, 8 giugno 2009, n. 13104), che il Collegio condivide ed alla quale intende dare continuità, in materia di violazioni al codice della strada, il c.d. “pagamento in misura ridotta” di cui all’art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest’ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento;
che l’intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l’esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la condictio indebiti e l’actio damni riconducibili all’avvenuta contestazione delle violazioni al codice della strada per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa;
che l’accoglimento dei primi tre motivi determina l’assorbimento dell’esame del quarto mezzo, attinente alle spese;
che, cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
che, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, la domanda di ripetizione di indebito promossa dal P. deve essere respinta;
che le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del P.. Condanna l’intimato al pagamento delle spese del doppio grado sostenute dal Comune di Torre Annunziata, che liquida, per la fase di merito, in complessivi Euro 381,56 (di cui Euro 35,23 per spese, Euro 156,10 per diritti ed Euro 190,23 per onorari), e, per la fase di legittimità, in Euro 600,00 (di cui Euro 400,00 per onorari), oltre a spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010