Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4728 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.23/02/2017),  n. 4728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5042-2015 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MELORIA

52, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTA OLMI, rappresentata e

difesa dall’avvocato UMBERTO MASSIMO FRANCESCO ABBONDANZA giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7416/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

19/11/2014, depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO MARIA.

Il MINISTERO DELL’INTERNO proponeva ricorso per cassazione avverso la

sentenza n. 7416/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 19.11.2014,

depositata il 2.12.2014.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 679 depositata il 14.1.2013, ha accolto il ricorso di G.S., nata il (OMISSIS), e le ha riconosciuto lo status di apolide. La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello introdotto dal Ministero dell’Interno.

Ricorre per cassazione ancora il Ministero dell’Interno, resiste con controricorso G.S..

Il ricorrente contesta innanzitutto la violazione di legge perchè, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, come resa esecutiva in Italia con L. n. 306 del 1962, può considerarsi apolide “la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino”. In conseguenza, secondo il Ministero, occorre che il richiedente il riconoscimento dello status di apolide dimostri almeno di aver domandato il riconoscimento della cittadinanza a quegli Stati con i quali presenta una ragione di stretto collegamento (ad es.: Stato di nascita, di residenza, di cittadinanza dei genitori). I Giudici dell’appello, invece, pur affermando che G.S. è “pacificamente originaria della Serbia”, hanno ritenuto sufficiente la dimostrazione da parte della istante che ella non è iscritta nei registri dell’anagrafe nel Comune di Lipljan, paese di origine dei genitori, ed hanno affermato: “in considerazione di tale mancata iscrizione è verosimile che l’odierna appellata non potrebbe conseguire, se lo richiedesse, il riconoscimento della cittadinanza della Serbia”. Il Ministero ha quindi provveduto a ricostruire lo stato della legislazione serba in materia per concludere che, a suo parere, non vi è nessuna ragione che impedisca alla G. il conseguimento della cittadinanza serba.

La valutazione espressa dalla Corte di merito non merita condivisione. Può essere opportuno precisare che l’art. 1, comma 1, della citata Convenzione di New York prevede che debba considerarsi apolide “una persona che nessuno Stato considera come propria cittadina in base alla sua legislazione”. Il dettato normativo appare chiaro, e non considera apolide colui che non sia iscritto nei registri di anagrafe di alcuno Stato, bensì colui che non ha diritto a conseguire la cittadinanza in base alla legislazione vigente negli Stati con cui presenta una significativa ragione di collegamento. Tale interpretazione appare consolidata nella giurisprudenza di legittimità, e la Cassazione ha già avuto modo di precisare che “lo stato di apolidia, di cui alla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ed al D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 57, art. 17 è riconoscibile a coloro che siano privi della cittadinanza degli Stati con i quali intrattengono o abbiano intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento effettivo, e presuppone, pertanto, un accertamento dello stato di cittadinanza in base alle normative di quegli Stati, la violazione delle quali integra vizio dì violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed è censurabile in cassazione… a nulla rilevando la mancata iscrizione” (Cass. sez. 1, sent. 21.6.2013, n. 15679) del richiedente nei registri dell’anagrafe di uno Stato sovrano.

Questa Corte ha anche avuto modo di precisare che, per quanto “l’onere della prova a carico del ricorrente lo status di apolide deve ritenersi attenuato… in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente”, occorre pur sempre accertare che il richiedente non abbia titolo per conseguire la cittadinanza di uno Stato con il quale presenti un significativo collegamento, anche se “eventuali lacune o necessità d’integrazione istruttoria possono essere colmate con l’esercizio di poteri/doveri istruttori officiosi da parte del giudice, realizzabili mediante la richiesta d’informazioni o di documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano o dello Stato d’origine” (Cass. sez. 6-1, ord. Dep. 3.3.2015, n. 4262).

In effetti la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto dal Ministero sebbene l’interessata non avesse provato di non poter conseguire la cittadinanza serba e, invero, la donna neppure ha provato di avere richiesto questa cittadinanza. La Corte di merito avrebbe a questo punto potuto attivarsi per verificare d’ufficio se, in base alla legislazione straniera, dovesse ritenersi che la donna avrebbe incontrato qualche ostacolo nel conseguimento della cittadinanza serba, ma neppure a questo adempimento si è provveduto. La Corte d’Appello ha poi preferito affidarsi ad una prognosi di difficoltà nel conseguimento della cittadinanza serba da parte dell’interessata che, basata come è sulla mera costatazione del mancato possesso della stessa, in assenza di prova che la donna si sia almeno attivata per conseguirla, non può essere condivisa. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e, se l’impostazione della presente relazione sarà condivisa dal Collegio, per l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della decisione impugnata”.

Il collegio dispone la trattazione in pubblica udienza.

PQM

Dispone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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