Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4728 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/02/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 22/02/2021), n.4728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26764-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MOLISE ISERNIA, (C.F.

(OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ENEL GREEN POWER SPA (OMISSIS), in persona del procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO, 14,

presso lo STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DI TANNO E ASSOCIATI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO PAULETTI, ROSAMARIA

NICASTRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 205/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di Enel Green power, proprietaria di parco eolico costituito da 27 impianti siti nel Comune di Frosolone (IS), di avviso di accertamento con il quale – a seguito di dichiarazione DOCFA era stata elevata la rendita catastale per impianto eolico, includendo nel computo il valore del palo di sostegno degli aerogeneratori (cd. torre), ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

3. La Commissione tributaria regionale del Molise, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Osservava la CTR: Secondo una tecnica legislativa “per esclusione” dapprima si determina ciò che, in generale, ha le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni o altro elemento strutturalmente connesso), che ne accresce l’utilità ed il valore; da questo “bene complesso” si escludono tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), indipendentemente dal loro grado di solidità o di fissità. La disposizione normativa ha stabilito che l’unico criterio di inclusione o di esclusione di taluni beni (impianti, macchinari, congegni, attrezzature) è quello della funzionalità specifica per il processo produttivo, non del contributo fornito al valore dell’immobile, e ciò indipendentemente dal grado di immobilità, consistenza o rilevanza in rapporto al valore del bene considerato. Il criterio distintivo va, in sintesi, individuato nell’utilità che il bene accessorio conferisce all’elemento principale, sicchè se esso è correlato strettamente al funzionamento dell’impianto produttivo allora deve essere escluso dal relativo computo. La funzione della torre è assolutamente integrata nell’impianto di produzione, tanto da esserne una componente essenziale: il vincolo di funzionalità è tale da rendere evidente che torre, rotore e navicella si atteggiano ad unico bene o impianto di produzione, spesso utilizzati come sinonimo per identificare l’impianto completo (“pale eoliche” o “torri eoliche”). La torre di sostegno è una componete primaria per il funzionamento dell’aerogeneratore, che svolge una funzione di contrasto alla forza impressa dal vento, al fine di consentire alla pala di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza eolica per generare così l’energia elettrica. La torre di sostegno, oltre a tenere in posizione l’aerogeneratore, forma un unico complesso strutturale con le altre componenti fisico-meccaniche, avendo il compito di assorbire le vibrazioni provenienti dalla navicella, evitando che ogni sollecitazione meccanica possa scaricarsi eccessivamente sul basamento e sulle fondazioni.

4. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un motivo.

Resiste la società contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione della L. 208 del 2015, art. 1, comma 21, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dovendosi includere la “torre” dell’impianto eolico ai fini della determinazione della rendita catastale.

Il motivo è infondato.

La questione proposta col predetto motivo riguarda la tassabilità della torre di acciaio dell’impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, (Legge di stabilità 2016), che ha escluso dalla stima diretta “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

La norma indicata, innovando quelli che erano i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali confermata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, statuisce che “A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

Questa Corte si è recentemente pronunciata sulla medesima questione (Cass., n. 1011/2021 e n. 1010/2021 fra le stesse parti; Sez. VI, 30 settembre 2020, nn. 20726, 20727, 20728; Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287, 21288; Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2020, nn. 21460, 21461, 21462), ritenendo che spetta alla CTR accertare se la torre costituisca parte dell’impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, rinviando la causa alla CTR perchè effettuasse il relativo accertamento (“se la torre costituisca macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21”).

E’ stato così ritenuto, con decisione qui condivisa, che la scelta legislativa operata con la norma indicata è quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla la natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (Cass. n. 20726, n. 20728/2020; n. 21462/2020).

Secondo la indicata giurisprudenza, la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E’ irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.

Tale conclusione è stata ritenuta conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E’, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo.

Nella specie, l’accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla CTR con accertamento in fatto, conformemente ai suindicati principi, come risulta dalla sentenza impugnata (“la funzione delle torri è assolutamente integrata nell’impianto di produzione tanto da esserne una componente essenziale: il vincolo di funzionalità è tale da rendere evidente che torre, rotore e navicella si atteggiano ad unico bene o impianto (…) la torre di sostegno è una componente primaria per il funzionamento dell’aerogeneratore, che svolge una funzione di contrasto alla forza impressa dal vento, al fine di consentire alla pala di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza eolica per generare così l’energia elettrica”).

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Le spese vanno compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA