Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4728 del 10/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 4728 Anno 2016
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: ABETE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 6263 — 2012 R.G. proposto da:
AUTOIZZI s.r.l. — p.i.v.a. 01900560697 — in persona del legale rappresentante Alfonsino Izzi
(cf ZZILNS62R2OL113H), rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del
ricorso dall’avvocato Alessandro Orlando ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via
Monti di Creta, n. 85, presso lo studio del dott. Antonio Porfilio.
RICORRENTE
contro
MINISTERO dell’ INTERNO
INTIMATO
Avverso la sentenza n. 201/2011 del tribunale di Larino,
Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 15 gennaio 2016 dal consigliere
dott. Luigi Abete,

k

1

Data pubblicazione: 10/03/2016

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Maria De
Renzis, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 2.3.2009 Alfonsino Izzi, in proprio e quale legale rappresentante della
“Autoizzi” s.r.I., esercente attività di vendita di autoveicoli nuovi ed usati, adiva il giudice di

Esponeva che la polizia stradale di Chieti in data 7.2.2009 aveva elevato a suo carico
verbale n. 7000002534156 per violazione dell’art. 193, 2° co., c.d.s., poiché il veicolo BMW
118 telaio WBAUD71069213231 circolava “senza la prescritta copertura assicurativa R.C.A.
con targa “prova” n. VAI 1ZZI scaduta il 22.01.2008″ (così ricorso, pag. 2).
Esponeva altresì che il rinnovo della polizza assicurativa della targa “prova” n. VA11ZZI
era in corso ed era poi stato regolarmente eseguito; che la medesima targa inoltre era stata
erroneamente apposta alla BMW 118; che egli ricorrente “aveva la disponibilità di altre due
targhe di prova, che — al momento della contestata violazione — erano libere e cioè non
utilizzate, ma coperte di assicurazione, sicché, nel caso di specie, poteva ravvisarsi la
violazione della mancata esibizione del contratto/contrassegno di assicurazione” (così ricorso,
pag. 3).
Chiedeva pertanto, segnatamente alla stregua della previsione dell’art. 3, 2° co., della
legge n. 689/1981, dichiararsi la nullità, l’inefficacia ovvero pronunciarsi l’annullamento del
verbale n. 7000002534156.
Resisteva il Ministero dell’Interno.
Con sentenza n. 3/2010 il giudice adito rigettava l’opposizione.
Proponeva appello l’ “Autoizzi” s.r.1..
Resisteva il Ministero dell’Interno — Ufficio territoriale del Governo di Campobasso.

2

pace di Palata.

Con sentenza n. 201/2011 il tribunale di Larino rigettava il gravame e compensava
integralmente le spese del grado.
Specificava il giudice dell’appello che, “nel caso in esame è pacifico che la targa di prova
collocata sulla BMW aveva validità fino al 22.01.2009 e, quindi, in data 7.02.2009, giorno
dell’accertamento, era priva di validità” (così sentenza d’appello, pag. 5).

” (così sentenza d’appello, pagg. 4 — 5); che, di conseguenza,
siccome esattamente ritenuto dal primo giudice, a nulla rilevava che la targa di “prova” “fosse
coperta da assicurazione, non avendo la targa stessa alcuna validità e, quindi, il veicolo
risultava privo di assicurazione” (così sentenza d’appello, pag. 5).
Esplicitava infine che il preteso errore scusabile non poteva considerarsi tale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’ “Autoizzi” s.r.1.; ne ha chiesto sulla scorta di
due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente s.r.l. deduce “violazione dell’art. 193, comma 2, cod.
str. — difetto assoluto di motivazione e, comunque, motivazione insufficiente, contraddittoria e
illogica in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.” (così ricorso, pag. 4).
Adduce che le si addebita la violazione dell’art. 193, 2° co., c.d.s. ovvero che “circolava
con il veicolo BMW 118 telaio WBAUD71069213231 senza la prescritta copertura
assicurativa R.C.A. con targa n. VA1 IZZI scaduta il 22.01.2008” (così ricorso, pag. 6); che
tanto le è contestato “contrariamente al vero, posto che la targa prova in questione, per la
3

Indi, esplicitava che correttamente il primo giudice aveva opinato che senso che

quale era in corso il suo rinnovo, era assicurata fino al 09.04.2009 dalla ZURICH
Assicurazioni in forza di polizza n. 48113578” (così ricorso, pag. 7); che, perciò, “la
contestazione elevata dalla Polstrada doveva ritenersi del tutto illegittima, configurandosi
l’illecito amministrativo (…) minore relativo alla circolazione senza certificato di
assicurazione obbligatoria (art. 180, comma 1, lett. D) e comma 7)” (così ricorso, pag. 6).

dell’art. 3 L. 689/81 in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. – difetto di motivazione” (così
ricorso, pag. 7).
Adduce che il fatto che le si addebita “fu conseguenza non di un’azione cosciente e
volontaria” (così ricorso, pag. 7); che il fatto fu determinato da errore, errore che, in quanto
incolpevole, “opera come fattore che incide sull’elemento soggettivo della violazione
amministrativa” (così ricorso, pag. 7).

Il primo motivo è destituito di fondamento.
Si rileva che, in base al combinato disposto dell’art. I della legge 24.12.1969, n. 990 (ove
è stabilito, con una norma di carattere generale e senza eccezioni, l’obbligo
dell’assicurazione per la responsabilità civile per i veicoli a motore senza guida di rotaie in
circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate), e dell’art. 9 del
regolamento di esecuzione della stessa legge approvato con d.p.r. 24.11.1970, n. 973, anche i
veicoli circolanti in prova sono soggetti all’obbligo assicurativo, che è adempiuto mediante la
stipulazione di una polizza sulla targa “prova”, la quale assicura qualsiasi veicolo in
circolazione con quella targa (cfr. Cass. 18.4.2005, n. 8009, ove si soggiunge che la polizza è
trasferibile da veicolo a veicolo).
Si rileva, in particolare, che l’art. 9 del d.p.r. 24.11.1970, n. 973, stabilisce che il
certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di

4

Con il secondo motivo la ricorrente s.r.l. deduce “violazione ed errata applicazione

dimostrazione per la vendita, deve contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lettera d)
del 10 co. del medesimo art. 9, i dati della targa di prova.
E’ ben evidente dunque che il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano
a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, è strettamente correlato alla targa
di prova, tant’è che ne deve riprodurre i dati.

derivante da veicolo usato posto in circolazione, ai fini della vendita, per la dimostrazione, il
collaudo o la prova, stipulata dall’assicuratore con il commerciante ai sensi dell’art. 17 del
d.p.r. 24.11.1970, n. 973, si riferisce esclusivamente al rischio collegato alla circolazione per
la prova, la dimostrazione o il collaudo e cessa, quindi, anche prima del termine di durata del
contratto, con la vendita del veicolo, che, importando con l’accertamento dell’idoneità del
veicolo la fine del periodo di prova, comporta il venir meno della operatività della relativa
garanzia (cfr. Cass. 26.22.1991, n. 12644).
In questi termini devesi opinare nel senso che, qualora sia sopravvenuta l’inefficacia della
targa di prova, pur il correlato certificato di assicurazione devesi considerare privo di effetti e
tamquam non esset, quanto meno giacché riproduce i dati di una targa di prova oramai
inefficace.
Pertanto, devesi, da un canto, condividere l’assunto del primo giudice — in toto recepito dal
giudice del gravame – secondo cui “” (così sentenza d’appello, pag. 4), “il veicolo risulta privo di
assicurazione”

(così sentenza d’appello, pag. 4); devesi, dall’altro, disapprovare

l’affermazione della ricorrente s.r.l. secondo cui l’autovettura BMW 118 telaio
WBAUD71069213231 circolava legittimamente giacché la targa “prova” era assicurata fino
al 9.4.2009.
Destituito di fondamento è del pari il secondo motivo.

5

Del resto questa Corte ha specificato che l’assicurazione per la responsabilità civile

Si osserva previamente che il principio posto dall’art. 3 della legge n. 689/1981 (secondo
il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà
della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una presunzione di colpa
in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la
concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto,

buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito
amministrativo disciplinato dalla citata legge n. 689/1981), assume, poi, rilievo solo in
presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell’autore della violazione, il
convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile,
siccome determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua
condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza (cfr. Cass. 12.5.2006, n. 11012).
Si osserva ulteriormente che questa Corte spiega che l’accertamento — che i surriferiti
principi importano – rientra nei poteri del giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in
sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. 29.9.2009, n.
20866).
Negli enunciati termini si reputa che l’iter motivazionale che, in parte qua agitur,
sorregge il dictum del giudice del gravame, risulta in toto ineccepibile sul piano della
correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.
Più esattamente risulta inappuntabile l’affermazione del tribunale di Larino secondo cui “la
circostanza che Izzi fosse operatore del settore, commerciante di autovetture, imponeva una
particolare cura ed attenzione nella assegnazione delle targhe alle vetture e, quindi, l’aver
attribuito alla BMW una targa prova non valida non può reputarsi in alcun modo evenienza
scusabile” (così sentenza d’appello, pag. 5).

4

6

l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa; che, al contempo, l’esimente della

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle
spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA