Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4727 del 10/03/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4727 Anno 2016
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: ABETE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 12656— 2011 R.G. proposto da:
SCARPELLINI SIMONE — c.f. SCRSMN70E06H294M – elettivamente domiciliato in Roma,
alla via Pietro De Cristofaro, n. 40, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Caligiuri che lo
rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
COMUNE di CORIANO — c.f. 00616520409 – in persona del commissario prefettizio pro
tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso
dall’avvocato Antonio Aluigi ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Merulana, n.
234, presso lo studio dell’avvocato Giuliano Bologna.
CONTRORICORRENTE
Avverso la sentenza n. 1722/2010 del tribunale di Rimini,

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Data pubblicazione: 10/03/2016

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 15 gennaio 2016 dal consigliere
dott. Luigi Abete,
Udito l’avvocato Maurizio Caligiuri per il ricorrente,
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Maria De
Renzis, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

Con ricorso depositato in data 17.10.2005 al giudice di pace di Rimini Simone Scarpellini
proponeva opposizione ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981 avverso il verbale n.
2258/2005/V elevato dalla polizia municipale di Coriano in data 18.8.2005 per infrazione
all’art. 142, 1° co., c.d.s., ovvero per asserito eccesso di velocità rispetto al limite massimo
consentito.
Chiedeva l’annullamento dell’atto recante la sanzione irrogatagli.
Si costituiva il comune di Coriano.
Con sentenza n. 815/2007 il giudice adito rigettava l’opposizione.
Proponeva appello Simone Scarpellini.
Resisteva il comune di Coriano.
Con sentenza n. 1722/2010 del tribunale di Rimini dichiarava inammissibile l’appello,
compensava per 1/2 le spese di lite e condannava l’appellante a rimborsare a controparte la
residua metà.
Esplicitava il giudice dell’appello che “nel caso di specie la notificazione della sentenza di
primo grado, per stessa ammissione dell’appellante, è avvenuta il 18.8.2008” (così sentenza
d’appello, pag, 2); che l’atto di gravame, proposto con ricorso anziché con citazione, “doveva
quindi essere notificato alla controparte entro trenta giorni a decorrere dal 16.9.2008, cioè
dalla fine del periodo di sospensione feriale del decorso dei termini, dunque entro e non oltre
il 15.10.2008” (così sentenza d’appello, pag, 2); che, “al contrario, il Comune di Coriano ha
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ricevuto la notificazione dell’atto di appello in data successiva al 17.12.2008, come si evince
dalla copia notificata dell’atto di appello, prodotta dall’appellato, che attesta che la spedizione
del ricorso è avvenuta a mezzo posta il 17.12.2008” (così sentenza d’appello, pag, 2); che,
conseguentemente, l’appello era stata proposto oltre il termine perentorio di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Simone Scarpellini; ne ha chiesto sulla scorta di

Il comune di Coriano ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso
con il favore delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente deduce “violazione e/o erronea applicazione di norme di
diritto ex art. 360 comma 1) n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 325 — 326 — 327 e 133 c.p.c.”
(così ricorso, pag. 3).
Adduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, “all’appello
interposto (…) andava applicato il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.
(…) e non, viceversa, il termine breve” (così ricorso, pag. 4); che invero mai gli era “stata
notificata — per le cure del Comune di Coriano — la sentenza n. 815/2007 emessa dal Giudice
di Pace” (così ricorso, pag. 4); che, allorché aveva dichiarato in atto di appello “di impugnare
la (…), intendeva in realtà riferirsi
solo ed esclusivamente alla data di avvenuta comunicazione, da parte della cancelleria civile
competente ex art. 133 comma 2 c.p.c., del biglietto di cancelleria contenente copia del
dispositivo e dell’avviso di deposito della sentenza” (così ricorso, pag. 4); che in effetti in
data 18.8.2008 aveva provveduto a ritirare, “presso lo sportello dell’Agenzia postale di
Riccione, il plico raccomandato contenente il suddetto biglietto di cancelleria e la copia del

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un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

solo dispositivo della sentenza (…) inviatogli su istanza della cancelleria del Giudice di Pace
di Rimini” (così ricorso, pagg. 4 – 5).
Adduce, al contempo, che “di tale oggettiva circostanza, e dell’errore di scrittura e/o
indicazione (…) compiuto (…) in atto di appello, il Tribunale di Rimini doveva e poteva
rendersi conto semplicemente esaminando la documentazione versata in atti” (così ricorso,

Adduce, conseguentemente, che il termine per la proposizione del gravame era quello di
un anno ex art. 327 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie,
termine dunque destinato a scadere il 25.3.2009 in dipendenza dell’avvenuto deposito della
sentenza in data 7.2.2008; che, pertanto, l’impugnazione era assolutamente tempestiva, “sia
che la stessa la si voglia considerare interposta già alla data del deposito del ricorso in appello
(deposito avvenuto il giorno 12.09.2008) sia che la si voglia considerare interposta solo alla
data di invio a mezzo posta, ed a cura dell’appellante, di copia del ricorso in appello (invio
avvenuto il giorno 17.12.2008)” (così ricorso, pag. 5).

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
La circostanza che il ricorrente abbia in data 18.8.2008 ricevuto – propriamente comunicazione del biglietto di cancelleria contenente copia del dispositivo e dell’avviso di
deposito della sentenza n. 815/2007 del giudice di pace di Rimini risulta fuor di contestazione.
D’altro canto, è indubitabile che la comunicazione del deposito della sentenza, che il
cancelliere dà alle parti costituite, ai sensi dell’art. 133, 2° co., c.p.c., con biglietto ai loro
difensori, non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare la sentenza stessa (cfr.
Cass. 2.2.2006, n. 2334, con specifico riferimento al ricorso per cassazione; altresì, Cass.
(ord.) 17.9.2015, n. 18278, secondo cui la comunicazione della sentenza effettuata
(anteriormente all’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 133, 2° co., c.p.c., nove/lato dal

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pag. 5).

dec. leg. n. 90/2014, convertito con modifìcazioni dalla legge n. 114/2014) dalla cancelleria
del giudice per posta elettronica certificata (P.E.C.), con l’invio del testo integrale del
provvedimento, ai sensi dell’art. 45 disp. att. c.p.c., non è idonea a far decorrere il termine
breve per le impugnazioni; nella specie, questa Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per
cassazione avverso la sentenza di appello, confermativa della dichiarazione di fallimento del

sentenza a cura della cancelleria, ma non anche della sua comunicazione integrale a mezzo
P.E.C.).
E, parimenti, è fuor di dubbio che l’appello avverso sentenze in materia di opposizione ad
ordinanza – ingiunzione, pronunciate ai sensi dell’art. 23 della legge 24.11.1981, n. 689, in
giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del dec. lgs. 1.9.2011, n. 150 (è il caso di specie),
ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a
condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella
cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (cfr. Cass. sez. un. 10.2.2014, n.
2907).
Su tale scorta, al cospetto dell’assunto del ricorrente (secondo cui “avvenuto il deposito
della sentenza il giorno 07.02.2008 e computato il periodo di sospensione feriale, ne deriva
che il termine per proporre utilmente l’appello scadeva (…) solo in data 25/03/2009”; così
ricorso, pag. 5), occorre imprescindibilmente vagliare il rilievo dell’ente pubblico
controricorrente a tenor del quale, allorché Simone Scarpellini ha depositato — il 12.9.2008 ratto di appello in forma di ricorso, “ha dimostrato di avere, alla data del deposito dello stesso
(…), piena conoscenza legale della sentenza gravata” (così controricorso, pag. 3), cosicché il
ricorso — recante l’atto di appello — “tenuto conto del residuo periodo feriale, andava
notificato entro il 15.10.2008” (così controricorso, pag. 3, ove si soggiunge che, viceversa, la
notifica è avvenuta il 19.12.2008).

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ricorrente, proposto nel rispetto del termine di trenta giorni dalla formale notificazione della

Ebbene, in relazione a tal ultimo profilo non può che ribadirsi, previamente,
l’insegnamento — pur menzionato dal controricorrente – di questo Giudice del diritto secondo
cui il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza “legale” del
provvedimento da impugnare e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un’attività
svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la

farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (cfr.
Cass. (ord.) 10.6.2008, n. 15359; Cass. 1.4.2009, n. 7962, secondo cui il termine breve di
impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza “legale” del provvedimento da
impugnare, e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo,
della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia
normativamente idonea a determinare “ex se” detta conoscenza o tale, comunque, da farla
considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale; non può
pertanto ritenersi integrare una conoscenza per fatti equipollenti il riferimento al contenuto
della sentenza risultante da una delibera del Commissario Governativo di una cooperativa,
parte impugnante, ovvero la notifica a mezzo raccomandata della medesima delibera ad
opera del difensore dell’ente).
In questi termini si reputa nel caso di specie che il deposito del ricorso recante l’atto di
appello non valga e non sia valso ex se ad esplicitare la conoscenza del dictum di prime cure,
non valga a dar ragione di una conoscenza “legale” della sentenza n. 815/2007 del giudice di
pace di Rimini.
Invero il deposito dell’atto di gravame si è correlato essenzialmente alla conoscenza della
sentenza n. 815/2007 che Simone Scarpellini ha acquisito a seguito della comunicazione ex
art. 133, 2° co., c.p.c. e siffatta comunicazione, siccome premesso, è sicuramente inidonea a
far decorrere il termine “breve”.

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quale sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da

E’ significativo rimarcare che nella fattispecie di cui alla pronuncia n. 15359/2008
dapprima citata questa Corte ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza la quale aveva
dichiarato inammissibile l’appello, proposto avverso sentenza del giudice di pace di rigetto di
opposizione ad ordinanza – ingiunzione, sul presupposto della tardività del gravame stesso per
essere decorso il termine breve di impugnazione dal giorno in cui era stata richiesta all’ufficio

In accoglimento del ricorso la sentenza n. 1722/2010 del tribunale di Rimini va cassata
con rinvio al medesimo tribunale in altra composizione.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza n. 1722/2010 del tribunale di Rimini; rinvia
al medesimo tribunale in altra composizione anche per la regolamentazione delle spese del
presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di

del giudice di pace la copia della sentenza appellanda.

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