Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4726 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. II, 26/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

B.M., per legge domiciliato presso la Cancelleria civile

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Adria n. 488/06 depositata

in data 30 novembre 2006.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso

per l’inammissibilità del ricorso, conclusioni alle quali si è

riportato, in Camera di consiglio, il Sostituto Procuratore Generale

Dott. Pierfelice Pratis.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Adria, con sentenza depositata il 30 novembre 2006, ha dichiarato improcedibile l’opposizione proposta da B.M. avverso il verbale n. (OMISSIS) in data 31 marzo 2006 elevato dalla Polizia municipale di Porto Tolle per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 3;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il C. ha proposto ricorso, con atto depositato il 31 gennaio 2007.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è stato fissato in Camera di consiglio a seguito di conclusioni del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., u.c.;

che, in realtà, essendo il ricorso stato proposto avverso una sentenza pubblicata in data 30 novembre 2006, l’impugnazione è soggetta, ratione temporis, alla disciplina di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e, quindi, all’esame preliminare ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.;

che, pertanto, il ricorso deve essere rinviato a nuovo ruolo, previo esame preliminare.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo previo esame preliminare.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

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