Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4726 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.23/02/2017),  n. 4726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3867-2016 proposto da:

O.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN DOMENICO

20 presso l’avvocato DANIELA DI ROCCO, (Studio Legale Capotorto)

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO GAROFALO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

nonchè contro

QUESTURA DI BARI, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimati –

avverso il provvedimento n. R.G. 11414/2015 del GIUDICE DI PACE di

BARI, depositato l’11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GENOVESE FRANCESCO

ANTONIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.:

“Con Decreto in data 11 dicembre 2015, il giudice di Pace di Bari ha convalidato il provvedimento adottato dal Questore di Taranto di trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione del sig. O.W., cittadino nigeriano.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il predetto sig. O.W., con atto notificato il 1 febbraio 2016, sulla base di cinque motivi, con i quali lamenta la violazione e falsa applicazione di varie disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 286 del 1998 (art. 14, comma 4 e comma 2, comma 6), D.Lgs. n. 142 del 2015 (art. 7, art. 1, comma 2, art. 2, comma 1, art. 6, comma 4), D.Lgs. n. 25 del 2008 (art. 10 – bis). Varie direttive UE (2013/32/Ue) e convv internazionali (CEDU, Patto di NY) e Cost. (art. 24).

La Questura non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto il provvedimento del giudice di pace, ai limiti del difetto assoluto di motivazione, appare lesivo di una pluralità di regole e principi, posti anche da questa Corte:

a) Con riguardo al regolarità del contraddittorio (“Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2, e art. 28, comma 2, si applicano le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, cui rinvia l’art. 21 cit. per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, senza che sia necessaria una richiesta dell’interessato di essere sentito. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di proroga adottato dal tribunale in assenza della persona trattenuta e per il mancato avviso al difensore della fissazione dell’udienza)”) per avere il GdP escluso la presenza dell’interessato sulla base di generici “motivi di salute e di prevenzione” (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12709 del 2016);

b) Con riguardo alla palese illegittimità del provvedimento presupposto (” In materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998in relazione all’art. 5, par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero.” (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24415 del 2015)) perchè scritto in lingua italiana ed inglese.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., n. 5″.

Considerato che lo stesso difensore del ricorrente ha rilevato, nella sua memoria ex art. 378 c.p.c., la mancata estensione del contraddittorio al Ministero dell’Interno;

che, il rilievo coglie nel segno, atteso che, diversamente che per i procedimenti che attengono al sindacato riguardante l’espulsione dello straniero che hanno come esclusivo legittimato passivo il Prefetto (cfr. Cass. Sez. 6^ – 1, Ordinanza n. 16178 del 2015, secondo cui “Nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, spetta al prefetto, quale autorità che ha emesso 11 provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’interno avverso un decreto di annullamento del provvedimento di espulsione di un cittadino ghanese, emesso dal giudice di pace).”), con riferimento all’esame giudiziale del provvedimento di proroga del trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione, di competenza del Questore (così come per tutti i provvedimenti di spettanza di quest’ultima autorità amministrativa), nel processo di Cassazione, il ricorrente deve evocare in giudizio il Ministero dell’Interno (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza interlocutoria n. 28749 del 2013: “In tema di opposizione al decreto di convalida del provvedimento questorile di espulsione con accompagnamento alla frontiera, il ricorso per cassazione avverso il decreto del giudice di pace va proposto – a seguito dell’abrogazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13 bis, operata del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 19, lett. c), – esclusivamente nei confronti del Ministero dell’Interno, al quale la notificazione va effettuata presso l’Avvocatura generale dello Stato”);

che, pertanto, il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei sensi anzidetti.

PQM

La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo e ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno, con notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-1a sezione civile della Corte di cassazione, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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