Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4725 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4725 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

sul ricorso 14044/2013 proposto da:
Agro Invest S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilia n.88, presso
lo studio dell’avvocato Vinti Stefano, rappresentata e difesa
dall’avvocato Diaco Corrado, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro

Costantino Annunziata, Costantino Elena, Costantino Giovanna,
Costantino Giulia, Manzo Michelina, Rispoli Agostino, Russo Rosa,

Data pubblicazione: 28/02/2018

elettivamente domiciliati in Roma, Via Rubicone n.27, presso
Tessitore Maria, rappresentati e difesi dagli avvocati Tedeschi
Giuseppe, Tedeschi Alfonso, giusta procura a margine del
controricorso;
-controricorrenti –

Comune di Scafati, Costantino Rosanna;
– intimatiavverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata
il 29/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/11/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI: conclude per la
declaratoria di improcedibilità e, in subordine, inammissibilità del
ricorso, ovvero, in ulteriore subordine, per il suo rigetto.

Rilevato che:
la Agro Invest s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di
quattro motivi illustrati da memoria, avverso la sentenza della corte
d’appello di Salerno depositata il 29-11-2012, di accoglimento
dell’opposizione alla stima di alcuni terreni di proprietà di Annunziata
Costantino e altri, ricadenti in un p.i.p. e oggetto di esproprio in
favore del comune di Scafati;
gli intimati hanno replicato con controricorso, proponendo
un’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione perché
tardivo;
non ha svolto difese il comune di Scafati.
2

contro

Considerato che:
il ricorso va dichiarato inammissibile;
come infatti risulta dalla copia autentica depositata in giudizio dai
controricorrenti unitamente alle annesse relate di notifica, la sentenza
impugnata era stata notificata sia ai difensori della società Agro

il ricorso per cassazione è stato a sua volta notificato il 24-5-2013,
oltre il termine previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.;
le spese seguono la soccombenza.
p.q. m .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 4.200,00, di cui
euro 200,00 per esborsi,oltre accessori e rimborso forfetario di spese
generali nella percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione

Invest, sia al comune di Scafati (contumace), in data 18-12-2012;

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