Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4725 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 13/06/2016, dep.23/02/2017),  n. 4725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul conflitto negativo di competenza, rilevato con la ordinanza del

Tribunale di Napoli, emessa il 16 ottobre 2015 e depositata il 19

ottobre 2015, a decidere la causa n. R.G. 14303/2015 proposta da:

Gallerie Commerciali Italia s.p.a., elettivamente domiciliata in

Roma, via dei Due Macelli 47 (studio Rucellai e Raffaelli), presso

gli avv.ti Sara Biglieri e Luca De Benedetto, dai quali è

rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto di citazione

del 18 settembre 2014 nel giudizio di merito da riassumere, e che

indicano per le comunicazioni relative al presente procedimento i

fax nn. 06/6783915 e 02/783524 e gli indirizzi p.e.c.

sara.biglieri.milano.pecavvocati.it e luca.debenedetto.legalmail.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

CIS Shopping s.r.l. e CISFI s.p.a., elettivamente domiciliate in

Roma, via delle Quattro Fontane 20, presso lo studio degli avv.ti

Francesco Gianni, Augusta Ciminelli e Maristella Boellis, che le

rappresentano e difendono, come da procure speciali a margine della

memoria ex art. 47 c.p.c..

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e nei confronti di:

C.G. e P.G..

– resistenti –

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. La Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 25 marzo 2015 – 1 aprile 2015, ha dichiarato la propria incompetenza per materia ritenendo competente il Tribunale di Napoli in composizione ordinaria a decidere la causa proposta da Gallerie Commerciali Italiane (G.C.I.) s.p.a. nei confronti delle società CISFI e CIS Shopping e i sigg.ri C.G. e P.G..

2. Tale controversia ha per oggetto la domanda di condanna al pagamento della somma di 10.267.162,43 di Euro ritenuta dovuta da (OMISSIS) s.p.a. come conguaglio del prezzo di vendita delle azioni rappresentative del 45% del capitale sociale di Vulcano s.p.a., oggetto del contratto di compravendita intercorso fra le parti, e la domanda riconvenzionale proposta da CISFI e CIS Shopping che contestano l’esistenza di un conguaglio da corrispondere a (OMISSIS) e assumono l’esistenza di un conguaglio a loro favore.

3. A seguito della ordinanza del Tribunale delle imprese dichiarativa della propria incompetenza la causa è stata riassunta davanti allo stesso Tribunale in composizione ordinaria che, a sua volta, con ordinanza emessa il 16 ottobre 2015 e depositata il 19 ottobre 2015, ha ritenuto la propria incompetenza, dovendo ritenersi competente la Sezione specializzata in materia di imprese, e ha richiesto alla Corte di Cassazione di regolare la competenza per materia.

4. Nel procedimento per regolamento di competenza sono intervenute la società Gallerie Commerciali Italiane s.p.a. e congiuntamente le società CISFI s.p.a. e CIS Shopping s.r.l. che hanno depositato memorie difensive ex artt. 47 e 380 ter c.p.c..

5. La Procura Generale – con nota del 4/11 aprile 2016 – ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di imprese trattandosi di controversia regolata dal D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. b).

Rilevato che:

6. La questione dell’interpretazione della dizione testuale del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. b, secondo cui sono devolute alle Sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti è stata decisa da Cass. civ. sez. 6 – 3 ord. n. 21910 del 16 ottobre 2014 nel senso di ritenere che “l’uso della disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle controversie relative “ai diritti inerenti” di cui al D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 2, lett. b), si riferisce sia ai diritti derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, sicchè ove il credito per il corrispettivo della cessione di una partecipazione sociale sia stato ceduto dal creditore ad un terzo, la controversia da costui proposta per l’adempimento contro il debitore ceduto soggiace alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa”.

7. In un’altra fattispecie Cass. civ. sez. 6-1 ord. 1546/15 del 27 gennaio 2015 ha sì ritenuto la competenza delle sezioni specializzate ma valorizzando l’elemento oggettivo dell’inerenza della controversia al trasferimento della partecipazione societaria. In quest’ultima prospettiva non appare arbitraria una lettura della norma nel senso di attribuire la competenza specializzata comprendendovi tutte le controversie che attengono alle partecipazioni sociali, ivi comprese quelle che concernono i diritti inerenti alle partecipazioni ma non necessariamente al negozio attraverso il quale vengono trasferite. Cosicchè laddove, come nel caso in esame, l’oggetto della controversia, e cioè la misura definitiva del prezzo di trasferimento delle partecipazioni, resti indifferente alla composizione societaria e alla titolarità e all’esercizio dei diritti inerenti alla partecipazione, non potrebbe ritenersi la competenza delle Sezioni specializzate se non a costo di estendere la materia di impresa, di cui sono titolari le Sezioni specializzate, anche alle controversie il cui oggetto è esterno all’assetto e al funzionamento della società.

Ritenuto che:

8. E’ opportuno discutere la presente causa in pubblica udienza.

PQM

La Corte rinvia alla pubblica udienza della 1^ sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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