Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4725 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/02/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 22/02/2021), n.4725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25095/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

PARAIBA TRAVEL SAS DI P.G. (C.F.), in persona del socio

accomandatario pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ALBERTO

CUTAIA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, n. 578/12/2019, depositata il 30 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 24 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società contribuente PARAIBA TRAVEL SAS DI P.G. ha impugnato un avviso di liquidazione per imposta di registro emesso in relazione a una sentenza del Tribunale di Agrigento, deducendo che il provvedimento doveva ritenersi esente da imposta di registro essendo di valore inferiore ad Euro 1.033,00.

La CTP di Agrigento ha accolto il ricorso e la CTR della Sicilia, con sentenza in data 30 gennaio 2019, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ha ritenuto il giudice di appello che nel caso di specie trova applicazione la L. 21 novembre 1991, n. 374, art. 46, (legge istitutiva del Giudice di Pace), norma applicabile indipendentemente dall’Ufficio giudiziario adito il cui atto è stato assoggettato a imposta di registro.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; il contribuente resiste con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 3(74) del 1991, art. 46, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile detta disposizione – che assoggetta al solo contributo unificato i provvedimenti emessi dal Giudice di Pace di valore non superiore ad Euro 1.033,00 – anche ai provvedimenti emessi da altri giudici, segnatamente il Tribunale ordinario. Deduce il ricorrente che la disposizione in oggetto è di carattere speciale e non riguarda controversie diverse da quelle individuate da tale disposizione, con la sola eccezione delle controversie rese in grado di impugnazione avverso le sentenze di primo grado rese dal Giudice di Pace.

2 – Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso articolata a termini dell’art. 360-bis c.p.c., avendo il ricorrente raffrontato la decisione del giudice di appello con le sentenze rese da questa Corte.

2.1 – E’, altrettanto, infondata l’eccezione di inammissibilità per mancata indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, sia per genericità della formulazione dell’eccezione stessa, sia in quanto il ricorrente ha specificamente individuato il punto decisionale della sentenza impugnata sottoposto a censura.

3 – Nel merito il ricorso è infondato.

3.1 – Questa Corte ha, difatti, affermato il principio secondo cui “il fatto che il L. n. 374 del 1991, art. 46, risulti inserito nel corpo normativo recante l’istituzione del giudice di pace non costituisce elemento decisivo per ancorare l’operatività della norma suddetta solo agli atti emessi dal giudice di pace, posto che l’unica condizione oggettiva richiesta è che si tratti di “cause (…) il cui valore non ecceda la somma di Euro 1.033,00″. Si è sottolineato che la rado della disciplina è quella di esonerare tali cause dal carico fiscale perchè di minimo valore e, quindi, di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più modesto: l’imposta di registro, infatti, è proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi risulta indifferente l’organo giudiziario che ha emanato il provvedimento. Rispetto a tale finalità risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga al disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, che escluda dal pagamento dell’imposta di registro tutti i provvedimenti adottati nelle cause di valore non superiore ad C 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio, dall’ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo (di cognizione, esecutivo o cautelare) instaurato” (Cass., Sez. VI, 2 ottobre 2020, n. 21050).

3.2 – Parimenti, si è affermato che “la ratio della disposizione non è poi di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale avanti al giudice di pace”, bensì quella “di esonerare tali cause dal carico fiscale perchè di minimo valore, ovvero di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più modesto (…) Rispetto a tale finalità risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga al disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, che escluda dal pagamento della tassa di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad Euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito” (Cass., Sez. V, 4 dicembre 2018, n. 31278).

3.3 – L’enunciazione di tale principio non è stata, pertanto, limitata ai soli provvedimenti emessi da giudici diversi dal Giudice di Pace in sede di impugnazione di provvedimenti emessi dal Giudice di Pace, ma è stata estesa a tutte le controversie, in considerazione del solo valore della causa, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito.

4 – La CTR, nella parte in cui ha ritenuto di applicare la L. n. 374 del 1991, art. 46, anche ai provvedimenti adottati dal Tribunale, benchè non in grado di impugnazione di sentenze del Giudice di Pace, non sì è sottratta a tali principi. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 510,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

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