Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4724 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4724 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

sul ricorso 15455/2013 proposto da:

Comune di Marsala,

in persona del

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Sindaco pro

tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Confalonieri n.5, presso lo
studio dell’avvocato Manzi Andrea, rappresentato e difeso
dall’avvocato Di Girolamo Corrado, giusta procura a margine del
ricorso;
-ricorrente contro

Data pubblicazione: 28/02/2018

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Bonafede Antonietta Giuseppa, in proprio e nella qualita’ di
procuratrice speciale di Bonafede Vincenza Anna, elettivamente
domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n. 88, presso lo studio
dell’avvocato Iacobelli Marina, rappresentata e difesa dall’avvocato

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 491/2013 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 18/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/11/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:
il comune di Marsala ricorre per cassazione, con due motivi, nei
riguardi della sentenza con la quale la corte d’appello di Palermo ha
definito, determinando la giusta indennità, il giudizio di opposizione
alla stima promosso da Antonietta Giuseppa Bonafede, in proprio e
quale procuratrice speciale di Vincenza Anna Bonafede, in relazione al
valore di alcune aree di proprietà espropriate a fini di realizzazione di
un piano di insediamento produttivo artigianale;
l’intimata ha resistito con controricorso e memoria.
Considerato che:
col primo motivo il comune denunzia la violazione o falsa applicazione
dell’art. 5-bis, terzo comma, del d.l. n. 333 del 1992 sotto il profilo
della classificazione di edificabilità delle aree espropriate;
previo richiamo alle risultanze della c.t.u., sostiene che: (i) prima
dell’avvio dell’iter procedimentale determinativo dell’espropriazione le
aree de quibus erano classificate come “zona agricola ed ex vincolo
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Marano Gaetano, giusta procura in calce al controricorso;

stradale”; (il) con il provvedimento assunto dal comune il 29-9-2006,
relativo al “progetto per l’insediamento produttivo artigianale in
Marsala c.da Amabilina”, era stato approvato il piano particellare di
esproprio e dichiarato l’intervento di pubblica utilità e si era dato atto
che con la delibera n. 5 del 21-12-2005 era stato già apposto il

pubblica utilità le aree interessate avevano ancora la destinazione
agricola, in quanto solo con successiva decisione n. 1249 del 31-102006 era stata approvata una variante e il lotto era divenuto
ricadente in “zona insediamenti produttivi artigianali”, con limite al
rilascio di concessioni subordinatamente all’approvazione del piano di
lottizzazione e alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria previste nell’intera area del p.i.p.; (iv) in presenza di tale
disciplina doveva dirsi mancante il “criterio di prevalenza ed
autosufficienza della edificabilità legale”, che avrebbe potuto
consentire di qualificare l’area come edificabile in base alo strumento
urbanistico senza necessità di interventi pubblici volti a realizzare le
effettive possibilità di edificazione da parte dei privati; (v) da questo
punto di vista si sarebbe dovuta rivisitare l’interpretazione
costituzionale dell’art. 5-bis, terzo comma, del d.l. sopra citato, per la
necessità di depurare l’indennità da riconoscere al privato da ogni
rendita di posizione derivante dal valore aggiunto determinato dalla
stessa azione della pubblica amministrazione;
il motivo è infondato;
il comune, nell’esporre la censura, ha dato conferma di quanto
l’impugnata sentenza ha accertato, vale a dire del fatto che all’epoca
del decreto ablativo (gennaio 2008) – che è quella alla quale, per
costante giurisprudenza, va correlata la ricognizione legale del suolo
(v. Cass. n. 8837-15, Cass. n. 5979-05, Cass. n. 4130-03) – i terreni
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vincolo preordinato all’esproprio; (iii) all’epoca della dichiarazione di

di cui si tratta rientravano in zona dello strumento urbanistico
comunale destinata a “insediamenti produttivi artigianali”;
trattandosi di area inserita in un piano urbanistico per insediamenti
produttivi, non è dubitabile la natura edificatoria avendo questa Corte
costantemente enunciato (fin da Cass. Sez. U n. 172-01 e n. 173-01)

risulti classificata in ragione della sua allocazione zonale e della
destinazione (generale) correlativa al momento della vicenda ablativa
dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o
autosufficienza della edificabilità legale;
siffatta destinazione legale consente di imprimere al fondo la detta
qualità giacché, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, essa
non richiede, onde rilevare giuridicamente, di essere volta a volta
confermata da ulteriori indagini sulle caratteristiche materiali, per
quanto subordinate, ovviamente, al rilascio di concessioni per singoli
lotti;
questa Corte ha del resto già affermato il principio le volte in cui ha
detto che l’inclusione dell’immobile in un piano per insediamenti
produttivi implica la destinazione edificatoria, visto che il piano in
questione è di carattere attuativo, ed è volto a incentivare le imprese
mediante offerta di aree per l’impianto e l’espansione di aziende;
sicché, in definitiva, la destinazione a zona edificabile nello strumento
urbanistico generale è condizione necessaria e sufficiente per
l’adozione del criterio previsto per le aree edificabili dall’art. 5-bis d.l.
n. 333 del 1992, conv. in I. n. 359 del 1992, tanto più qualora tale
destinazione sia confermata dallo strumento attuativo, come appunto
accade nella fattispecie di aree destinate dal piano regolatore a
insediamento di attività commerciali, laboratori artigianali, e per
questo inserite in un piano per gli insediamenti produttivi (p.i.p.),
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la regola per cui un’area va ritenuta edificabile quando come tale essa

che, comunque, anche ove sia in variante rispetto al piano regolatore
generale nel senso di attribuire prerogative di edificabilità, è su tale
punto strumento conformativo (v. Cass. n. 9891-07; Cass. n. 1565811);
col secondo motivo, il comune denunzia la violazione o falsa

metodo di stima, essendo stato adottato il metodo sinteticocomparativo a fronte del preminente criterio analitico-ricostruttivo;
il secondo motivo è inammissibile;
in tema di liquidazione dell’indennità di espropriazione per le aree
edificabili, la determinazione del valore del fondo può essere
effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto a
individuare il prezzo di mercato dell’immobile attraverso il confronto
con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con
metodo analitico-ricostruttivo, fondato sull’accertamento del costo di
trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due criteri un
rapporto di regola a eccezione;
resta pertanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di
stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività (cfr.
Cass. n. 6243-16, Cass. n. 7288-13);
le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese
processuali, che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per
esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella
percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da

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applicazione dell’art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992 sotto il profilo del

parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione

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