Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4724 del 26/02/2010
Cassazione civile sez. II, 26/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4724
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI ROVIGO, in persona del Prefetto pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
T.G.;
– intimato –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Lendinara Un data 2
gennaio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, conclusioni
alle quali si è riportato, in Camera di consiglio, il Sostituto
Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Giudice di pace di Lendinara, con sentenza depositata il 2 gennaio 2006, ha accolto l’opposizione proposta da T.G. ed ha annullato l’ordinanza-ingiunzione emessa, nei suoi confronti, dal Prefetto di Rovigo (prot. n. 1634/05, dep. del 29 maggio 2005), con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro 305,46 per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, elevato dalla Polizia municipale del Comune di Giacciano con Baruchella;
che il Giudice di pace ha rilevato il difetto di motivazione del verbale in ordine alla mancata immediata contestazione dell’illecito, rimanendo escluso che il mero richiamo all’articolo di legge (art. 201, comma 1-bis, lett. e) possa far ritenere assolto l’onere di motivazione;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la Prefettura di Rovigo ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 gennaio 2007, sulla base di un motivo.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l’unico mezzo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ., della L. n. 168 del 2002, art. 4, dell’art. 205 C.d.S. e dell’art. 345 reg. esec. C.d.S., della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e dell’art. 2700 cod. civ., nonchè motivazione erronea e insufficiente, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3”;
che il motivo è manifestamente fondato;
che risulta che l’eccesso di velocità è stato accertato tramite apparecchiatura autovelox e che il verbale elevato dalla Polizia municipale del Comune di Giacciano con Baruchella richiama l’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e, a giustificazione della mancata contestazione immediata;
che l’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, prevede come non necessaria la contestazione immediata ove la violazione sia accertata per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 15 novembre 2006, n. 24355; Sez. 2^, 18 aprile 2007, n. 9308; Sez. 2^, 2 4 aprile 2007, n. 9858; Sez. 2^, 10 luglio 2008, n. 19032), in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dal codice della strada o dal relativo regolamento di esecuzione, che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell’Amministrazione;
che, avendo il verbale di contestazione reso intelligibile, attraverso il richiamo alla specifica norma di legge, il motivo della mancata contestazione immediata, ha errato il Giudice di pace ad annullare l’ordinanza-ingiunzione sul rilievo che il verbale non avesse “dato conto di quale specifico motivo ha impedito in concreto l’immediata contestazione dell’illecito”;
che, d’altra parte, il vizio motivazionale dell’ordinanza-ingiunzione non comporta la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l’atto e, quindi, sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione, e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della proposta opposizione all’ordinanza-ingiunzione;
che le spese del giudizio di cassazione (le uniche sulle quali occorre provvedere, non constando che l’Amministrazione si sia costituita dinanzi al Giudice di pace per mezzo dell’Avvocatura) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione. Condanna l’intimato al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione sostenute dall’Amministrazione ricorrente, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010