Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4724 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.23/02/2017),  n. 4724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Milano con ordinanza, iscritto al n. R.G. 13633/2015 emessa il

07/04/2016, nel procedimento pendente tra:

P.A.;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona della D.ssa Sanlorenzo

Rita, che, visti gli artt. 45 e 444 c.p.c. chiede che la Corte di

Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del

Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del lavoro, con le

conseguenze di legge;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

P.A. ha proposto ricorso in opposizione all’avviso n. (OMISSIS) con il quale l’Inps accertava la debenza di contributi afferenti alla Gestione Assicurativa Obbligatoria IVS.

Il Tribunale di Palermo, avendo verificato che il ricorrente in opposizione era residente nel Comune di (OMISSIS) dichiarava la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Milano. Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Milano con ordinanza del 7 aprile 2016 era sollevato regolamento di competenza d’ufficio sul rilievo che il Comune di (OMISSIS) rientrava nella competenza del Tribunale di Pavia.

Tanto premesso, e conformemente al parere espresso dal Procuratore Generale, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.

Come disposto dal D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, art. 1, comma 3 contenente “Disposizioni correttive, integrative e di coordinamento delle disposizioni recanti la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero” “Al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 2” che, nello specifico ha inserito il Comune di (OMISSIS) nel circondario del Tribunale di Pavia del quale, conseguentemente, deve essere dichiarata la competenza a decidere sulla presente controversia.

Non si provvede in ordine alla spese del presente giudizio.

PQM

La Corte determina la competenza del giudice del lavoro presso il Tribunale di Pavia.

Nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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