Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4723 del 26/02/2010
Cassazione civile sez. II, 26/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4723
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
S.G., rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. PONTECORVO Michele,
elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Via A. Cantore, n.
5;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco pro tempore, e PREFETTURA
DI MESSINA, in persona del Prefetto pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Taormina in data 28
dicembre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso
per la remissione al primo grado per la integrazione del
contraddittorio nei confronti dell’ente esattore;
sentito l’Avv. Michele Pontecorvo;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che si è riportato alle
conclusioni scritte.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che con sentenza pubblicata in data 28 dicembre 2005 il Giudice di pace di Taormina – pronunciando, nel contraddittorio con il Comune di Taormina, sulle opposizioni avverso cartelle di pagamento per violazioni del codice della strada promosse da S.G. – ha accolto il ricorso contro la cartella esattoriale, per l’importo di Euro 105,00 relativa al verbale di contravvenzione n. (OMISSIS), elevato dal Comando di Polizia municipale di Taormina, sul rilievo che lo stesso Giudice di pace, con sentenza n. 282 del 2002, aveva annullato l’ordinanza-ingiunzione prefettizia emessa in sede di rigetto dell’impugnazione di detto verbale; mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la cartella esattoriale, per l’importo di Euro 215,67, concernente il verbale di contravvenzione n. (OMISSIS), elevato dai medesimi vigili urbani, giacchè detto verbale “è stato rifiutato alla notifica, e quindi doveva essere opposto entro sessanta giorni da quella”;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 18-22 gennaio 2007 tanto al Comune di Taormina quanto al Prefetto di Messina, sulla base di due motivi;
che con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè del principio del ne bis in Idem sostanziale, lamentandosi che il Giudice di pace sia andato ultra petita, “pronunciandosi (senza, tuttavia, averne il potere, essendo stato previamente incardinato altro giudizio avente il medesimo oggetto), in ordine alla legittimità del verbale di contestazione n. (OMISSIS), così ignorando integralmente il fatto che tale competenza spettava … al Prefetto della Provincia di Messina”, innanzi al quale detto verbale era stato opposto in data 19 ottobre 1998, senza che la S. abbia mai ricevuto alcuna comunicazione in merito alla definizione di tale opposizione, che era stata, in tal modo, accolta, non avendo il Prefetto adottato alcuna ordinanza-ingiunzione nei termini prescritti dal codice della strada;
che con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 201 e 203 C.d.S.) la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto rilevato dalla sentenza impugnata, il verbale non sarebbe mai stato rifiutato dalla S., la quale non lo avrebbe mai ricevuto (essendo stato questo notificato ad un indirizzo errato), risiedendo l’interessata ormai da anni in altra città, sicchè da tale supposto rifiuto non poteva decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso in via amministrativa;
che gli intimati non hanno resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che non sussistono i requisiti di evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., per la definizione del ricorso in camera di consiglio;
che, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo alla pubblica udienza.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010