Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4723 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 14/02/2022), n.4723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18498-2020 proposto da:

C.L., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa da sé

medesima;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1224/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

MARCHESE GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Catania, in accoglimento del gravame dell’INPS, ha riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda dell’avvocato C.L. volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione Separata INPS, in relazione ai redditi prodotti nell’anno 2009, e l’insussistenza del relativo credito contributivo;

2. la Corte territoriale, richiamati i precedenti di Legittimità, ha ritenuto obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato, che non fossero tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense;

3. ha, quindi, osservato come il requisito dell’abitualità dell’attività professionale dovesse presumersi in ragione della iscrizione dell’avvocato presso il relativo Albo, con apertura della partita IVA; ha, inoltre, giudicato non prescritto il credito, trattandosi di contributi richiesti in relazione all’anno 2009, per i quali il dies a quo andava fissato al 6.7.2010, in ragione del differimento del termine di scadenza del versamento, ai sensi del D.P.C.M. 10 giugno 2010, ed avendo l’Inps comunicato la richiesta di pagamento in data 30.6.2015;

4. avverso tale decisione, ha proposto ricorso la professionista, con due motivi, cui non ha opposto difese l’Istituto;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

6. con il primo motivo, è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, e art. 3, comma 12, del D.L. n. 98 del 2001, art. 18, commi 11 e 12, del D.Lgs. n. 509 del 1994, del D.Lgs. n. 103 del 1996 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 3, conv. con L. n. 326 del 2004 dalla L. n. 111 del 2011, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con modificazioni nella L. n. 326 del 2003, per avere la Corte di appello ritenuto che sussista l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS a carico del professionista avvocato che non ha l’obbligo di iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, per mancato raggiungimento del limite di reddito; in ogni caso, per avere ritenuto che l’attività libero-professionale dell’avvocato “iscritto all’Albo, previa apertura della partita IVA, si presume per ciò solo abituale”. Parte ricorrente censura il ragionamento presuntivo posto a fondamento della decisione ed evidenzia che l’attività esercitata dalla professionista era carente del carattere della abitualità, come dimostrato dall’entità del reddito prodotto, inferiore ad Euro 5.000,00 (nello specifico, pari ad Euro 2477,00), al di sotto della soglia di legge per l’insorgenza dell’obbligo contributivo;

7. il motivo è fondato nei termini che seguono;

8. in questa sede, va data continuità al principio di diritto secondo cui “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno -secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione- l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Cass. n. 30344 del 2017 e successive conformi; v Cass. 32167 del 2018 relativa alla attività di avvocato);

9. è stato precisato che la produzione (da parte del professionista) di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la Gestione Separata, restando invece normativamente irrilevante (l’entità del reddito) qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021);

10. dirimente deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno. A tale riguardo, è stato anche chiarito che il requisito dell’abitualità dev’essere accertato in punto di fatto, precisandosi, altresì, che, ai fini di detto accertamento, possono rilevare “le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività” oppure, in senso contrario, “la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad Euro 5.000,00” (Cass. n. 4419 del 2021 cit), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo, trattandosi “pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all’interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto” (Cass. n. 4419 del 2021 cit.);

11. tanto premesso, risulta evidente l’errore in cui è incorsa la Corte di appello che, senza accertare l’entità del reddito prodotto, ha giudicato abituale l’attività professionale svolta dalla C. ed ha espresso il relativo giudizio, attribuendo il valore di presunzione legale ad elementi, quali l’iscrizione all’Albo e l’apertura della partita IVA, che, invece, per quanto innanzi, hanno valore di presunzioni semplici;

12. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catania che, in diversa composizione, dovrà procederà al nuovo esame della fattispecie, facendo applicazione dei principi sopra indicati;

13. l’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo motivo che investe la questione (di recente risolta da questa Corte con la pronuncia n. 10273 del 2021), relativa al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del credito, per effetto dello slittamento, ad opera dei D.P.C.M., della scadenza dei termini di pagamento; l’accertamento del debito contributivo e’, infatti, allo stato, nuovamente rimesso al giudice del rinvio;

14. alla Corte di appello sopra individuata è demandata pure la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA