Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4722 del 28/02/2018


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Cassazione civile, sez. I, 28/02/2018, (ud. 14/11/2017, dep.28/02/2018),  n. 4722

Fatto

1. Con atto di citazione notificato il 6 aprile 1992, la Ing. P.I. s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Chieti, la U.S.L. Chieti (OMISSIS), chiedendo dichiararsi l’illegittimità del provvedimento di rescissione adottato dalla medesima il 7 novembre 1986 – per pretese gravi inadempienze dell’impresa appaltatrice nell’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere murarie e degli impianti tecnologici facenti parte del terzo lotto dei lavori per la costruzione della nuova sede del presidio ospedaliero (OMISSIS), assunte con i contratti nn. 50 e 51 del 30 dicembre 1980 con condanna dell’ente al risarcimento di tutti i danni subiti.

Con sentenza n. 118/1996, il Tribunale adito dichiarava l’inammissibilità dell’azione, poichè tardiva rispetto al termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 46.

2. Avverso tale pronuncia proponeva appello l’impresa I., con atto notificato l’11 giugno 1996. Nel giudizio di seconde cure interveniva spontaneamente la Gestione Liquidatoria dell’ex U.S.L. (OMISSIS) di Chieti, e veniva evocata altresì – ad istanza dell’impresa appellante, che la individuava come l’unica legittimata passivamente a rispondere dei debiti delle Gestioni Liquidatorie delle soppresse Unità Sanitarie Locali – la Regione Abruzzo, che si costituiva in giudizio resistendo alla domanda.

Con sentenza non definitiva n. 9, depositata il 13 gennaio 2005, la Corte d’appello dell’Aquila dichiarava il difetto di legittimazione passiva della disciolta U.S.L. e della Regione Abruzzo, e dichiarava che l’unico soggetto legittimato a resistere alla domanda dell’impresa I. era la Gestione Liquidatoria della soppressa U.S.L. Nei confronti di tale pronuncia la Gestione Liquidatoria proponeva ricorso per cassazione.

3. Con sentenza definitiva n. 1058/2012, depositata il 24 settembre 2012, la Corte d’appello dell’Aquila – in assenza delle altre parti estromesse dal giudizio – disapplicava l’atto di rescissione del 27 novembre 1986, affermava la sussistenza di un inadempimento contrattuale della stazione appaltante, e condannava la Gestione Liquidatoria della U.S.L. (OMISSIS) di Chieti, al risarcimento dei danni subiti dall’impresa I., quantificati in Euro 200.000,00, oltre interessi legali.

4. In data 31 ottobre 2012 – ossia dopo la pubblicazione della suddetta pronuncia n. 1058/2012 – veniva, peraltro, depositata la sentenza di questa Corte n. 18707/2012, che accoglieva il ricorso proposto dalla Gestione Liquidatoria avverso la sentenza non definitiva n. 9/2005 della Corte d’appello dell’Aquila, affermando la legittimazione passiva della Regione Abruzzo.

5. Con ricorso notificato il 12 settembre 2013, la Ing. P.I. s.r.l. in liquidazione (già Ing. P.I. s.p.a.), ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della Gestione Liquidatoria dell’ex U.S.L. (OMISSIS) di Chieti, avverso la sentenza definitiva n. 1058/2012, emessa dalla Corte d’appello dell’Aquila, sulla base di sette motivi. L’ente resistente ha replicato con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale, affidato a tre motivi.

6. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va osservato, in via pregiudiziale, che nel giudizio di seconde cure era stata evocata dall’impresa I. – sul presupposto che si trattasse dell’unico soggetto legittimato passivamente a rispondere dei debiti delle Gestioni Liquidatorie delle soppresse UU.SS.LL. – la Regione Abruzzo, poi illegittimamente – secondo quanto stabilito da questa Corte nella sentenza n. 18707/2012 – estromessa dal giudizio con la pronuncia non definitiva della Corte d’appello dell’Aquila n. 9/2005.

2. Premesso quanto precede, va osservato – sul piano generale che, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile, si realizza un’ipotesi di dipendenza di cause, in quanto la decisione della controversia fra l’attore ed il convenuto, essendo alternativa rispetto a quella fra l’attore ed il terzo, si estende necessariamente a quest’ultima, con la conseguenza che i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, legati da un nesso di litisconsorzio necessario processuale (per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo) che, permanendo la contestazione in ordine all’individuazione dell’obbligato, non può, dunque, essere sciolto neppure in sede d’impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., 08/08/2003, n. 11946; Cass., 03/04/2003, n. 5164; Cass., 29/10/2001, n. 13397).

3. Con specifico riferimento, poi, all’ipotesi – ricorrente nella specie, avendo la sentenza di questa Corte n. 18707/2012 individuato nella Regione Abruzzo un successore a titolo particolare dell’U.S.L. nel processo, ex art. 111 c.p.c. – della successione a titolo particolare di una delle parti, si è affermato che Il successore, che abbia spiegato intervento volontario nel giudizio o vi sia stato chiamato – come nella specie – ovvero abbia impugnato la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa ai sensi dell’art. 111 c.p.c., commi 3 e 4, assume la posizione di litisconsorte necessario, destinata a perdurare anche nelle fasi successive del processo fino alla sua eventuale estromissione. Ne discende che, in mancanza della sua evocazione nel giudizio di appello – tanto più quando, come nel caso concreto, il medesimo era stato indicato come l’unico soggetto chiamato a rispondere delle conseguenze della domanda – deve essere ordinata, dal giudice di seconde cure, l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, determinandosi, altrimenti, la nullità del procedimento e di tutti gli atti successivi, rilevabile, anche d’ufficio, in sede di legittimità, alla cui declaratoria consegue la rimessione della causa al giudice dinanzi al quale si è verificata la predetta violazione, affinchè provveda alla rinnovazione degli atti nulli, previa sanatoria del vizio (Cass., 31/10/2016, n. 22035; Cass. Sez. U., 22/01/2003, n. 875).

4. Da quanto suesposto deriva che, pronunciando sul ricorso, l’impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione, che dovrà procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Abruzzo, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e, quindi, procedere a nuovo esame del merito della controversia, provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2018

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