Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4722 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. II, 26/02/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 26/02/2010), n.4722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.F., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. CHINES Maria Vittoria, per

legge domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di

Cassazione, Piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLOGNA;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Bologna n. 6708/07 in data

9 agosto 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 9 agosto 2007 del Giudice di pace di Bologna, con cui è stata rigettata l’opposizione dal medesimo proposta avverso verbali di accertamento di violazioni del codice della strada elevati dalla Polizia municipale di Bologna;

che l’intimato Comune non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alla parte e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 23 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

“… Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, dovendo lo stesso essere dichiarato inammissibile. Infatti, a seguito della modifica della L. n. 689 del 1981, art. 23, operata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, le sentenze del giudice di pace, emesse nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, sono appellabili e non ricorribili per cassazione, se pubblicate – come nella specie – dalla data di entrata in vigore del citato decreto, cioè dal 2 marzo 2006 (art. 27 del decreto) (…)”;

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che, in assenza di costituzione da parte del Comune intimato, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese.

PQM

La Corte dichiara, inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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