Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4722 del 25/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4722 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 12005-2011 proposto da:
LEVATO ROSA LVTRS053D55C352M, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIOLITTI 387, presso lo
studio dell’avvocato BRIZZI SANTINA, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIGLIOTTI FRANCESCO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

TRAPASSO VINCENZO TRPVCN45D16C352Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo
studio dell’avvocato GARCEA ANNA, rappresentato e
difeso dall’avvocato GARCEA RAIMONDO, giusta procura
a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 25/02/2013

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 219/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO del 5.2.2010, depositata il 10/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/12/2012 dal Consigliere Relatore

udito

per

la

ricorrente

l’Avvocato

Francesco

Gigliotti che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva
rispetto alla relazione scritta.
,

Dott. MARIA ACIERNO;

Sezione sesta civile

“Rilevato che nella sentenza impugnata veniva dichiarata
l’inammissibilità dell’appello, per tardività, proposto da Rosa Levato
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 19/10/2004 con
la quale l’appellante era stata condannato al pagamento della
somma di E 104.213,84 oltre accessori a titolo di risarcimento dei
danni provocati al conduttore Trapasso per omessa manutenzione
straordinaria dell’immobile locato;
Rilevato, in particolare, che venivano disattese le ragioni esposte
dall’appellante volte a giustificare la dedotta tardività sulla base
della mancata conoscenza dell’avvenuta riassunzione del giudizio di
convalida di sfratto davanti al giudice competente, perché notificata
al procuratore costituito invece che ad essa personalmente e con
errata indicazione del nome della parte (levato Rosetta invece che
Rosa);
Rilevato, infine che veniva disattesa anche l’ulteriore eccezione di
nullità del procedimento per omessa notifica alla parte
personalmente dell’atto di riassunzione in quanto contenente una
domanda riconvenzionale;
considerato che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso
principale Rosa Levato affidandosi ai seguenti motivi
a) l’atto di riassunzione deve essere ritenuto invalido perché
recante l’errata indicazione del nome della parte convenuta,
dovendosi reputare non rilevante che il nome Rosetta fosse
stato utilizzato dal procuratore della stessa parte nella fase
sommaria della convalida di sfratto;

Rilevato che il relatore designato ha depositato la seguente
relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.nel procedimento n.12005
del 2011;

c) la necessità della notifica alla parte personalmente derivava
anche dall’autonomia esistente tra il giudizio sommario di
convalida e la successiva fase a cognizione piena;
considerato, inoltre, che la parte resistente ha proposto
controricorso;
ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato atteso che
l’atto di riassunzione, ai sensi dell’art. 125, ultimo comma disp.
att.c.p.c. deve essere notificato, a pena di nullità, al procuratore
costituito, in virtù dell’espresso richiamo, contenuto nella norma
sopraindicata, all’art. 170 cod. proc. civ.(Cass. 5275 del 1982;
152 del 1990; 4456 del 1999; 11028 del 2003), né la necessità
della notifica alla parte personalmente può sorgere dalla dedotta
autonomia della fase a cognizione piena rispetto alla fase
sommaria, attesa l’incontestata unicità del procedimento in
questione (Cass. 12288 del 2004);
ritenuta, inoltre, l’irrilevanza della indicazione del nome
“Rosetta”invece che “Rosa” al fine dell’esatta identificazione della
parte (Cass. 1079 del 2004 e 3511 del 2006), non essendo
contestata la correttezza di tutti gli altri dati desumibili dall’atto
di riassunzione ed essendo tale denominazione proveniente da
un atto giudiziario della stessa ricorrente;
ritenuto infine che nell’atto di riassunzione così come trascritto
nel ricorso non è contenuta alcuna domanda nuova o
riconvenzionale ma solo la richiesta di reiezione di quelle già
proposte;

b) la domanda riconvenzionale proposta in sede di riassunzione
dal Trapasso (così riportata nel ricorso :”riconoscere e
dichiarare che la domanda avanzata da Levato Rosetta con
l’atto di citazione indicato in narrativa era inammissibile,
notificata
essere
doveva
infondata”)
ed
illegittima
personalmente alla parte in quanto preceduta dall’indicazione
“ulteriori conclusioni”;

ritenuto, pertanto, che ove si condividano i predetti rilievi il
ricorso deve essere rigettato con applicazione del principio della
soccombenza in ordine alle spese del procedimento,”

Ritenuto, tuttavia, che in tale ultimo atto difensivo non viene
indicato alcun nuovo elemento di fatto o di diritto dal quale
desumere che con l’atto di riassunzione vi sia stata l’introduzione
di domande nuove da parte del conduttore Trapasso, tale non
potendosi ritenere l’accertamento dell’illegittimità della domanda
di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento
conduttore, contenuta nell’intimazione di sfratto per morosità;
ritenuto, a tale ultimo riguardo, che la sanatoria della morosità
non determina acquiescenza nella parte intimata alla domanda di
risoluzione del contratto di locazione per morosità ma mira
esclusivamente ad eliminare gli effetti della convalida di sfratto,
lasciando immutate le eccezioni (e le eventuali domande
riconvenzionali) formulate con l’opposizione all’intimazione;
Ritenuto, pertanto, che in tale comparsa di risposta, e,
conseguentemente fin dalla fase sommaria della convalida di
sfratto, la parte conduttrice aveva formulato tempestiva
eccezione alla duplice domanda di risoluzione del contratto,
soltanto riepilogata nell’atto di riassunzione;
Ritenuto, infine, di dover aderire alla relazione e alla proposta di
soluzione in essa formulata;
P.Q.M.
La Corte,
orre e il ricorrente al
rigetta il ricorso e condanna i
pagamento delle spese processuali del presente procedimento
che liquida in E 5200 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 dicembre 2012

Ritenuto che la parte ricorrente ha depositato memoria e ha
discusso oralmente la causa;

hailoori. ~ad°

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