Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4722 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. II, 25/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 25/02/2011), n.4722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26555/05) proposto dal:

COMUNE DI SIDERNO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato

e difeso, previa autorizzazione intervenuta con Delib. di G.M. 31

maggio 2005, n. 205 in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. Vizzari Antonia ed elettivamente domiciliata

presso lo studio dell’Avv. Alberto Panuccio, in Roma, via Sistina, n.

121;

– ricorrente –

contro

S.P., nella qualità di titolare della ditta Sgotto –

Servizi funebri ed autoambulanze, rappresentato e difeso dall’Avv.

Antonio Speziale in virtù di procura in calce al controricorso

(contenente ricorso incidentale) ed elettivamente domiciliato presso

lo studio dell’Avv. Sergio De Felice, in Roma, viale delle Milizie,

n. 34;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 28691/05) proposto da:

S.P., nella qualità di titolare della ditta Sgotto –

Servizi funebri ed autoambulanze, rappresentato e difeso dall’Avv.

Antonio Speziale in virtù di procura in calce al controricorso

contenente ricorso incidentale ed elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avv. Sergio De Felice, in Roma, viale delle Milizie, n.

34;

– ricorrente incidentale –

e

COMUNE DI SIDERNO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato

e difeso, previa autorizzazione intervenuta con Delib. di G.M. 31

maggio 2005, n. 205 in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. Vizzari Antonia ed elettivamente domiciliata

presso lo studio dell’Avv. Alberto Panuccio, in Roma, via Sistina, n.

121;

– ricorrente principale –

Avverso la sentenza del Giudice di pace di Siderno n. 174/2004,

depositata il 15 settembre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’11

gennaio , 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

uditi gli Avv. Squarcia Emanuele, per delega, nell’interesse del

ricorrente principale e Riccio Antonio, per delega, nell’interesse

del ricorrente incidentale;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Scardaccione Eduardo Vittorio, che ha concluso per

l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e conseguente

cassazione con rinvio della sentenza impugnata, assorbiti l’altro

motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato presso la cancelleria del giudice di pace di Siderno in data 8 maggio 2003, il sig. S.P., nella qualità di titolare della ditta omonima esercente servizi funebri ed autoambulanze, proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 33, prot. n. 7866, emessa dal Sindaco del Comune di Siderno in data 7/4/2003, notificata il 10/4/2003, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di Euro 3.140,25, a titolo di sanzione amministrativa per violazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, art. 24, n. 507 per avere il ricorrente affisso abusivamente, nell’anno 2002, in varie occasioni, manifesti mortuari.

A seguito della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e della conseguente trattazione, il giudice di pace adito, nella costituzione dell’ente opposto, con sentenza n. 174/2004 (depositata il 15 settembre 2004) accoglieva la formulata opposizione e, per l’effetto, annullava l’impugnata ordinanza-ingiunzione, condannando il Comune convenuto al pagamento delle spese giudiziali. A sostegno dell’adottata sentenza, il giudice di pace riteneva che, nella fattispecie, avuto riguardo alla violazione oggetto dell’ordinanza- ingiunzione e al combinato disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 18 e 19, il provvedimento sanzionatorio si doveva considerare illegittimo poichè il Comune avrebbe potuto pretendere il diritto sulle pubbliche affissioni solo nel caso in cui le stesse fossero state effettuate dall’Ente o da apposito concessionario, e non anche quando fosse stata eseguita direttamente dall’interessato, come era, invece, accaduto nel caso esaminato.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ritualmente ricorso per cassazione (notificato il 28 ottobre 2005 a G.P., nella specificata qualità) il Comune di Siderno, basato su due motivi.

L’intimato G.P. (nella indicata qualità) si è costituito in questa fase con apposito controricorso (notificato al Comune di Siderno il 14 ottobre 2005) contenente ricorso incidentale articolato in cinque motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente principale ha dedotto la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 24 e dell’art. 5, comma c), e art. 37, lett. 2 b), del regolamento comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, congiuntamente all’errata interpretazione ed applicazione del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, in uno al ritenuto travisamento dei fatti.

2. Con il secondo motivo il ricorrente principale ha prospettato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè l’illogicità manifesta su punti decisivi della controversia, unitamente al travisamento dei fatti.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale lo S.P. (nella riportata qualità) ha censurato la sentenza impugnata per omessa motivazione circa il motivo dell’opposizione inerente la dedotta nullità dell’ordinanza-ingiunzione per la tardività della conclusione del procedimento amministrativo nonchè per la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

4. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale ha assunto l’omessa motivazione della sentenza impugnata con riferimento ad altra doglianza formulata nell’opposizione relativa alla nullità dell’ordinanza-ingiunzione per difetto della titolarità del Sindaco ad emetterla, nonchè la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

5. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale ha prospettato l’omessa motivazione della sentenza impugnata con riguardo ad altro motivo dedotto con l’opposizione e riferito alla nullità dell’ordinanza-ingiunzione per vizio di motivazione in ordine all’inconsistente valutazione dell’affissione abusiva dei manifesti sulle plance di proprietà della SICAP, unitamente alla violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

6. Con il quarto motivo il ricorrente incidentale ha dedotto l’omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine ad altro motivo rappresentato nell’opposizione con riferimento alla nullità dell’ordinanza-ingiunzione per la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 18 (per omessa audizione dello stesso S. nel corso del procedimento amministrativo, malgrado la proposizione di rituale richiesta), congiuntamente alla violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

7. Con il quinto motivo il ricorrente incidentale ha prospettato il vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione ad altro motivo avanzato con la formulata opposizione riguardante la nullità dell’ordinanza-ingiunzione per violazione di legge (con riferimento alla mancata valutazione dell’omesso esercizio della pretesa sanzionatola mediante il ricorso al regime dei ruoli esattoriali), congiuntamente alla violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

8. Rileva il collegio che – disposta la riunione dei proposti ricorsi siccome formulati avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.) – il primo motivo dedotto dal ricorrente principale è fondato e deve, perciò, essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo, nel mentre occorre dichiarare l’inammissibilità del proposto ricorso incidentale.

9. Invero, come prospettato nell’interesse del Comune di Siderno, quale ricorrente principale, nella fattispecie l’ordinanza- ingiunzione oggetto di opposizione dinanzi al giudice di pace riguardava specificamente e propriamente l’abusiva affissione sulle plance pubblicitarie affidate in gestione ad apposita società di manifesti mortuari ad opera della ditta Sgotto Pasquale, e ciò in violazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 24 in correlazione con l’art. 37, comma 2, lett. b), dell’approvato (con apposita Delib. consiliare 3 marzo 1995, n. 19) regolamento comunale sulla pubblicità e sul diritto relativo alle pubbliche affissioni (da intendersi richiamato dallo stesso D.Lgs. n. 507 del 1993, commi 1 e 2), relativo appunto alla previsione della conseguente sanzione per la condotta di affissione abusiva su impianto destinato ad affissioni pubbliche.

Pertanto, l’oggetto della violazione (per come emergente anche dall’inerente verbale di contravvenzione elevato dalla polizia municipale) dalla quale era derivata l’irrogazione della sanzione in questione concerneva l’abusiva affissione dei manifesti mortuari, perchè non preceduta da apposita autorizzazione, e non era riconducibile – diversamente da quanto rilevato dal giudice di pace nella sentenza impugnata (nella quale si fa richiamo anche alla risoluzione n. 7/6126 del 28 aprile 1994 emanata dal Ministero delle Finanze) nè al ritenuto mancato versamento dell’imposta sulla ‘ pubblicità nè all’omesso pagamento del diritto di affissione che spetta al Comune o al suo concessionario, quale corrispettivo per il servizio di pubblica affissione reso. Questi ultimi integrano, infatti, comportamenti che rilevano sotto diversi profili (cfr, soprattutto, il citato D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 5, 6, 18 e 19) ai quali conseguono distinti trattamenti sanzionatori ma che non sono ricollegabili alla violazione di affissione abusiva di manifesti pubblicitari, la cui condotta viene, perciò, a realizzarsi anche da parte delle imprese esercenti servizi funebri allorquando procedono, senza la necessaria autorizzazione, all’affissione dei suddetti manifesti in spazi di cui non dispongono legittimamente (come, per l’appunto, rimasto accertato nel caso di specie), essendo indubbio (cfr. Cass. 5 marzo 2004, n. 4506) che le norme contenute nel D.Lgs. n. 507 del 1993 (che tutelano, oltre all’interesse finanziario del Comune, anche l’ambiente, il decoro urbano, l’igiene ed altri ambiti simili) disciplinano il normale sistema di affissioni pubblicitarie, sia sotto l’aspetto fiscale (e dei diritti da percepire) sia sotto quello amministrativo, afferente alle modalità ed alle procedure da seguire per effettuare legittimamente le affissioni, che corrisponde a quello specificamente ricorrente nel procedimento sottoposto al vaglio del giudice di pace nella fattispecie esaminata.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo principale, deve ritenersi che la sentenza impugnata sia incorsa nella denunciata violazione di legge, con assorbimento del secondo motivo dedotto relativo al riportato vizio motivazionale e conseguente cassazione della stessa sentenza con rinvio al giudice di pace di Siderno, in persona di altro magistrato, che si atterrà (rimanendo impregiudicato l’esame delle altre domande proposte: v. sub 10) al riportato principio di diritto in base al quale deve ritenersi configurabile, anche a carico della ditta esercente servizi di pompe funebri, la violazione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 24 (in correlazione con le specifiche disposizioni regolamentari comunali) allorquando proceda all’abusiva affissione di manifesti pubblicitari mortuari in spazi non legittimamente disponibili in difetto delle prescritte autorizzazioni. Il suddetto giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

10. Il ricorso incidentale proposto nell’interesse della ditta Sgotto Pasquale (ed articolato nei cinque motivi precedentemente riportati) deve essere, invece, dichiarato inammissibile per carenza di interesse della suddetta ditta, vittoriosa nella fase di merito. In proposito si ricorda che la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. 7 marzo 2001, n. 3341; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1691;

Cass. 10 giugno 2008, n. 15362, ord.; Cass. 10 dicembre 2009, n. 25821) è concorde nell’affermare che la parte totalmente vittoriosa in appello (o nell’unico grado di merito, come nel caso in questione) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nell’ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l’eccezione del giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso; essa può, peraltro, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, proporre ricorso incidentale condizionato all’accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacchè in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l’interesse all’impugnazione; invece, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicchè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni. In definitiva, il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello (o nell’unico grado di merito previsto); quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata, poichè l’accoglimento del ricorso principale (come verificatosi in questo caso) comporta la possibilità che dette domande o eccezioni (come quelle che sono state dedotte in questa sede con i riportati motivi del ricorso incidentale) potranno essere riesaminate in sede di giudizio di rinvio, poichè sulle stesse – già prospettate nel giudizio di merito – il giudice di pace di Siderno non si era pronunciato non avendole esaminate in dipendenza dell’accoglimento dell’altro assorbente motivo, precedentemente riportato, avanzato dalla ditta S.P. e che ha costituito oggetto del formulato ricorso principale, in questa sede accolto.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo dello stesso ricorso principale nonchè l’inammissibilità del ricorso incidentale; cassa in relazione al motivo accolto con rinvio al giudice di pace di Siderno, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA