Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4722 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 14/02/2022), n.4722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38299-2019 proposto da:

P.G., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANDREA BAVA, CARMINUCCIA MARCARELLI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPINA GIANNICO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4274/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 12/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli respingeva l’opposizione proposta da P.G. avverso gli esiti dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., che aveva ritenuto non sussistere il requisito sanitario per il diritto alla pensione ex L. n. 222 del 1984;

2. A fondamento della decisione, il Tribunale osservava che le censure dell’opponente si sostanziavano in un mero dissenso diagnostico. In sostanza, l’istante si limitava a richiedere la revisione del convincimento manifestato dal CTU, le cui conclusioni erano congruenti con le risultanze obiettive e con la documentazione medica prodotta in atti. L’ausiliario aveva compiutamente risposto alle osservazioni di parte, con particolare riferimento alle patologie da quest’ultima, diversamente valutate. La ulteriore documentazione medica versata in atti non induceva a ritenere necessaria una nuova indagine peritale, in quanto la nuova certificazione risultava sovrapponibile e/o confermativa di quella già esaminata nella precedente fase;

3. avverso la sentenza ha proposto ricorso P.G., articolato in due motivi, cui ha opposto difese l’INPS con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

5. la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3- è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 445 bis c.p.c., la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché dell’art. 149 disp. att. c.p.c.. Parte ricorrente assume che il Tribunale avrebbe superato la questione dell’aggravamento del quadro patologico, travisando la funzione del giudizio di opposizione;

7. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (sotto il profilo della motivazione apparente ed al di sotto del minimo costituzionale). Si sostiene che il Giudice, a fronte di documentazione attestante il sopravvenuto aggravamento, avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della CTU: il mancato espletamento di una (nuova) consulenza medico-legale integrerebbe una grave carenza nell’accertamento dei fatti che si tradurrebbe in un vizio motivazionale;

8. i due motivi possono congiuntamente esaminarsi, presentando profili di stretta connessione;

9. ritiene il Collegio che le censure siano inammissibili;

10. invero, il giudice del merito ha posto a base del decisum la condivisibilità delle valutazioni del consulente tecnico – anche nella parte in cui questi replicava alle contestazioni della parte, poi riproposte nella fase della opposizione – nonché la assenza di nuovi elementi di prova emergenti dai documenti prodotti;

11. trattasi di valutazioni di merito, censurabili in questa sede non già sulla base di pretesi errori di diritto o di vizi di carenza motivazionale ma unicamente -ai sensi del testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – con la specifica indicazione di un fatto storico emergente dagli atti di causa, oggetto di discussione tra le parti ed avente rilievo decisivo, non esaminato nella sentenza impugnata. A tale onere la parte non ha adempiuto, contrapponendo, nella sostanza, alle valutazioni del ctu, fatte proprie dal giudicante, un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative;

12. è solo il caso di rimarcare, sotto il profilo del dedotto vizio di carenza motivazionale, anche in considerazione delle difese ribadite in memoria, che come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. un., n. 19881 del 2014; Cass., sez. un., n. 8053 del 2014) la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; è pertanto denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un “error in procedendo” che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, non essendo invece più consentita la formulazione di censure per il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione (Cass., sez. un., n. 14477 del 2015; ex multis, tra le sezioni semplici, Cass. n. 31543 del 2018);

13. è stato, peraltro, precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass.” sez. un., n. 22232 del 2016);

14. evenienze queste che non si riscontrano nella sentenza impugnata perché il Tribunale ha spiegato in maniera ampiamente esaustiva e niente affatto perplessa le ragioni dell’adesione alla consulenza tecnica espletata nella precedente fase e i motivi per cui l’ulteriore certificazione medica non orientasse per un aggravamento del quadro patologico;

15. sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va dichiaro inammissibile;

16. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

17. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove tenuto al versamento.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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