Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4721 del 27/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4721 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 3749-2011 proposto da:
PIPERNO MICUCCIO C.F. PPRMCC60A7F537M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TARVISIO l, presso lo studio
dell’avvocato BARBIERI FRANCESCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MACCARONE FRANCESCO SALVATORE,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3646

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F.

80078750587,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 27/02/2014

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, CORETTI
ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, giusta delega in calce
alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 03/06/2010 R.G.N. 1200/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega CORETTI
ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
accoglimento del ricorso.

RG. n. 3749/11
Ud. 11.12.13
Piperno c. INPS

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa all’udienza del 3.6.10 la Corte d’appello di Catanzaro,
vista la mancata comparizione delle parti, ha dichiarato estinto il giudizio pendente
tra Micuccio Piperno e l’INPS ed avente ad oggetto l’indennità di disoccupazione

per l’anno 2001 chiesta dal primo nei confronti del secondo, domanda che in prime
cure era stata rigettata dal Tribunale di Vibo Valentia.
Per la cassazione di tale ordinanza ricorre Micuccio Piperno affidandosi a due
motivi.
L’INPS ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il primo motivo si lamenta nullità della pronuncia per mancata
sottoscrizione del consigliere estensore in violazione dell’art. 132 co. 3 0 c.p.c.,
sottoscrizione dovuta perché, avendo l’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del
giudizio natura sostanziale di sentenza, tanto da essere ricorribile per cassazione,
deve essere munita di analoga veste formale quanto alla sottoscrizione
dell’ estensore.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 181
c.p.c. nel testo anteriore alla novella di cui all’art. 50 co. 1° d.l. n. 112/08,
convertito, con modificazioni, in legge n. 133/08 (novella che il ricorrente ritiene
inapplicabile ratione temporis nel caso di specie), che prevedeva, per la mancata
comparizione delle parti, solo la cancellazione della causa dal ruolo e non anche
l’estinzione del giudizio.

2- La fondatezza del secondo motivo di ricorso assorbe la disamina del primo.
Invero, il nuovo testo dell’art. 181 c.p.c., che prevede in caso di inattività delle
parti non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale
dichiarazione di estinzione del giudizio, è applicabile unicamente ai giudizi
instaurati dalla data della sua entrata in vigore e, quindi, dal 25.6.08 (giusta esplicita
disposizione in tal senso contenuta nell’art. 56 d.l. n. 112/08, come convertito in
legge n. 133/08), mentre nel caso di specie è pacifico che il giudizio è stato
1

2

R.G. n. 3749/11
Ud. 11.12.13
Piperno c. INPS

instaurato con ricorso depositato il 13.12.02 e che l’appello è stato proposto con
ricorso depositato il 23.5.08.

del primo e cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro.
P.Q.M.

La Corte
accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, in data 11.12.13.

3- In conclusione, deve accogliersi il secondo motivo di ricorso, con assorbimento

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