Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4721 del 23/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.23/02/2017),  n. 4721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13276-2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADALBIRTO 6,

presso lo studio dell’avvocato GENNARO ORLANDO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONAIE DELLA PRPNIDENZA SOCIALE I.N.P.S.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 21/01/2015

– R.g. 2109/14;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ARIENZO ROSA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 1.12.2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

Con ricorso del 29.1.2014, M.G. presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., per la verifica del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile. Il CTU officiato accertava lo stato di invalidità dell’istante nella misura dell’82% e le conclusioni non erano seguite da manifestazione di dissenso (con ricorso in base alL’art. 445 bis c.p.c., comma 6).

Il Tribunale adito omologava l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del Ctu e poneva definitivamente a carico dell’INPS le spese di procedura nella misura di Euro 600,00, nonchè quelle di ctu.

Con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.. Il M. impugna il provvedimento suddetto in base a due motivi di impugnazione. L’INPS è rimasto intimato.

Il ricorrente si duole, con il primo motivo, della violazione o falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che l’attività professionale iniziata sotto il regime del DM 140/12 si è conclusa nella vigenza dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014. Richiama pronuncia della S. C. a sostegno del rilievo secondo cui, in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di esse deve liquidarsi il compenso, occorre tenere conto della natura dell’attività professionale e se, per la complessa portata dell’opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario, la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l’esplicazione dell’attività ha avuto inizio quando era vigente l’altra tariffa. Ritiene che nel caso in esame era applicabile il D.M. n. 55 del 2014.

Con il secondo motivo, il M. denunzia violazione o falsa applicazione del artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che la liquidazione del compenso nella misura precisata è manifestamente lesiva della dignità e del decoro della professione forense e che sia il D.M. n. 140 del 2012 che il D.M. n. 55 del 2014 prevedono la liquidazione del compenso per fasi individuate (fase di studio della controversia, fase di introduzione del giudizio, fase istruttoria e fase decisoria) e che il giudice, contravvenendo al generale obbligo di motivazione, non ha dato conto dei criteri per i quali è giunto alla determinazione delle spese nella misura di Euro 600,00.

Sulla esperibilità del rimedio proposto, va osservato che, avverso il decreto di omologa (che segue appunto automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni), non vi sono rimedi, giacchè questo è espressamente dichiarato “non impugnabile”, quindi non soggetto ad appello, nè al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., giacchè il rimedio concesso a chi intenda contestare le conclusioni del CTU c’è, ma si colloca esclusivamente in un momento anteriore, ossia “prima” della omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza. In assenza di contestazioni si chiude quindi definitivamente la fase dell’ accertamento sanitario, giacchè le conclusioni del CTU sono ormai definitive.

Diversamente, con riguardo alla statuizione sulle spese è stato ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi, solo in parte qua, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile.

Il giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa, alla statuizione sulle spese, e cioè sia sulle spese legali, sia sulle spese di consulenza, ponendole a carico dell’INPS.

Pur essendo il rimedio esperibile, i motivi di impugnazione sono inammissibili: il primo per l’intrinseca contraddittorietà connessa all’affermazione dell’applicabilità del D.M. n. 55 del 2014 (affermazione in linea con Cass. 11.2.2016 n. 2748) e l’assunta violazione del D.M. n. 140 del 2012, ritenuto dallo stesso ricorrente non applicabile ratione temporis; il secondo in ragione del rilievo che, ove il ricorso per cassazione avverso la liquidazione delle spese processuali operata dal giudice non riporti le singole voci della nota spese ridotta globalmente, esso non consente di verificare la pretesa violazione dei minimi, sia per i diritti che per gli onorari, e, pertanto, non essendo autosufficiente, è inammissibile.

Tali principi valgono in tutti i casi di scostamento dagli importi richiesti con la nota spese, anche se dovuti a pura e semplice pretermissione di quest’ultima da parte del giudice, che erroneamente abbia ritenuto non prodotta la nota, perchè ciò che rileva è il rispetto o meno dei limiti tariffari (cfr. Cass. 20289/2015, Cass. 21325/2005, Cass. 12741/2001). Non va mancato di osservare che la pronunzia a S. U n. 20598/2008 citata dal ricorrente a sostegno della censura, relativa all’obbligo motivazionale attiene all’ipotesi di compensazione delle spese di lite, diversa da quella per cui è causa.

I principi costituzionali del diritto di difesa e del diritto ad un giusto processo sono poi invocati senza che possa ravvisarsene una lesione in relazione al caso concreto.

Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità, in sede camerale, del ricorso straordinario proposto”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Osserva il Collegio come il contenuto della sopra riportata relazione sia pienamente condivisibile in ragione di quanto osservato sia con riguardo alla indicazione di normativa inapplicabile catione temporis, sia con riguardo alla rilevata mancanza di specificazione delle voci cui si riferisce la censura relativa alla quantificazione delle spese processuali.

Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità, essendo l’INPS rimasto intimato.

Attesa la proposizione del ricorso in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, vigente il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, deve rilevarsi, in ragione della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’indicata normativa, posto a carico del ricorrente (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA