Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4721 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 14/02/2022), n.4721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38186-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Dirigente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della

Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio

dell’avvocato CARLA D’ALOISIO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, ANTONIETTA CORETTI;

– ricorrente –

contro

L.P., elettivamente domiciliata in ROMA, CIRC.NE

CLODIA 80, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2377/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato L.P. non tenuta al versamento dei contributi relativi all’iscrizione nella Gestione separata INPS, per l’anno 2009, in relazione all’attività libero professionale svolta quale avvocato iscritto all’Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, per intervenuta prescrizione del credito;

2. la Corte territoriale ha individuato come dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, coincidente con quello in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi, nella specie fissato al 16.6.2010, e quindi ha ritenuto tardiva, ai fini interruttivi, la richiesta di versamento dei contributi, giunta alla destinataria il 30.6.2015;

3. ha escluso, inoltre, qualsiasi effetto sospensivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2941 c.c., n. 8, collegato alla incompleta compilazione della dichiarazione dei redditi, nella specie del “riquadro RR”, perché non indicativa della volontà di occultare il preteso debito contributivo;

4. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la controparte ha resistito con controricorso;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

6. è stata depositata memoria della parte controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. con il primo motivo di ricorso, l’INPS ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli art. 2935 e 2941 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 – 31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, e del D.P.C.M. 10 giugno 2009, (rectius 10 giugno 2010), per avere la Corte di merito dichiarato l’intervenuta prescrizione, senza considerare lo slittamento al 6.7.2010 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M. cit., pubblicato nella G.U. n. 141 del 19.6.2010;

8. il motivo è fondato e deve trovare accoglimento;

9. in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all’orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. n. 27950 del 2018, n. 19403 del 2019, n. 1557 del 2020); l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”. Viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”;

10. di recente, questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, “anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per Vanno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (v. Cass. n. 10273 del 2021);

11. il D.P.C.M. 10 giugno 2010 cit., art. 1, comma 1, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che “i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (…) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze”, debbano effettuare i versamenti “entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione” (lett. a), e “dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo” (lett. b);

12. in relazione al caso in esame, deve darsi atto che, come chiarito da questa S.C., la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631 del 2016; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; n. 16573 del 2004); che i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata; che, secondo l’orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nel caso di specie (il D.P.C.M. 6 luglio 2010, è stato emanato in attuazione della delega di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5);

13. da tali premesse discende che erroneamente la Corte di appello ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2010; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione del D.P.C.M. cit., art. 1, comma 1, lett. a), e quindi è quest’ultima (id est: il 6.7.2010) la data da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale;

14. la sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbito l’esame del secondo motivo con cui l’Istituto ha posto (in via gradata) questione di sospensione della prescrizione, per la mancata compilazione del “quadro RR”;

15. la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che, nel decidere la controversia, dovrà considerare il 6.7.2010 quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale;

16. al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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