Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4720 del 28/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 4720 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: MUCCI ROBERTO

ORDINANZA
sul ricorso n. 20482/2013 proposto da:
COMUNE DI MENFI, in persona del Sindaco

pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio n. 37, presso lo
studio dell’Avv. Marcello Furitano, rappresentato e difeso dall’Avv.
Salvatore Pensabene Lionti giusta procura a margine del ricorso
– ricorrente CO ntro
IMPRESA D’ANNA GIOVANNI, in persona del titolare, in proprio e
quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea costituita
con l’Impresa Di Stefano Filippo, elettivamente domiciliata in Roma
presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa,
anche disgiuntamente, dagli Avv. Ignazio Cucchiara e Vincenzo
Cucchiara giusta procura a margine del controricorso
– controricorrente avverso le sentenze n. 529/2013 e 298/2008 della CORTE DI
APPELLO DI PALERMO, rispettivamente depositate il 21 marzo 2013 e
il 12 marzo 2008;

Le2-

Data pubblicazione: 28/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13
settembre 2017 dal Cons. ROBERTO MUCCI.
Considerato che:
1. con contratto di appalto del 10 novembre 1990 il Comune di
Menfi affidava alle imprese D’Anna e Di Stefano associate i lavori di

1990 e protrattisi oltre il termine contrattuale di un anno a causa
della sospensione disposta dal Comune dal 4 luglio 1991 al 28 luglio
1993 per l’effettuazione di tre perizie di variante;
2.

il Tribunale di Sciacca – adito dall’impresa D’Anna per

l’ottenimento di somme riferite a tre riserve, nonché a rate di saldo
lavori e saldo revisionale – riconosceva all’impresa il solo credito di
lire 49.835.000 risultante dal certificato di collaudo, ritenendo
legittima la sospensione dei lavori e non avendo l’impresa mai chiesto
lo scioglimento del contratto ex art. 30 del d.P.R. 16 luglio 1962, n.
1063;
3.

interposto gravame dall’impresa D’Anna, nonché appello

incidentale dal Comune di Menfi, con le impugnate sentenze la Corte
di appello di Palermo riformava parzialmente la pronuncia di primo
grado; in particolare, con la sentenza non definitiva n. 298/2008,
rideterminava in complessivi euro 37.760,00 il credito dell’impresa
(ancora alla stessa dovuto, detratto quanto già corrisposto dal
Comune) per rata di saldo finale e revisione prezzi e riteneva
illegittima la sospensione dei lavori (eccezion fatta per i quattro mesi
necessari per l’adeguamento del progetto alle prescrizioni di sicurezza
sugli impianti tecnici di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, rimasta
priva di regolamento attuativo fino al 6 dicembre 1991)
determinando, con la sentenza definitiva n. 529/2013, le relative voci
di danno;
4. avverso le dette sentenze propone ricorso per cassazione il
Comune di Menfi (previa notificazione della riserva facoltativa ex art.
2

costruzione della piscina comunale, lavori consegnati il 22 novembre

361 c.p.c.) affidato a tre motivi, cui replica l’impresa D’Anna con
controricorso.
Ritenuto che:
5.1. con il primo motivo di ricorso il Comune di Menfi lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 1063 del

riesaminare con la sentenza definitiva l’illegittimità del periodo di
sospensione dei lavori affermata nella sentenza non definitiva,
avverso la quale il Comune aveva formulato riserva di appello, detta
sospensione sarebbe, secondo il Comune, legittima poiché giustificata
tanto da ragioni obiettive (necessità di adeguamento tecnico con
connessi miglioramenti nella qualità dell’opera) quanto dall’assenza di
negligenza nel comportamento dell’ente;
5.2. con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 115 c.p.c. quanto al saldo finale e revisione
prezzi, somme già pagate dal Comune e pertanto non dovute;
5.3. con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 91 c.p.c.: la Corte di appello avrebbe errato «nel compensare
per metà tra le parti le spese di lite sia di primo che di secondo
grado, laddove se avesse correttamente deciso, ritenendo nulla
dovuto dal Comune di Menfi all’impresa D’Anna, avrebbe dovuto
condannare quest’ultima al pagamento delle spese stesse» (p. 11 del
ricorso);
6. tutti i motivi di ricorso devono essere disattesi;
6.1. il primo mezzo è in parte infondato e in parte inammissibile;
6.1.1. inconferente si palesa, in primo luogo, la deduzione del
Comune ricorrente quanto all’insussistenza del giudicato interno sulla
parziale illegittimità della sospensione dei lavori (detratti cioè, come
più sopra detto, i primi quattro mesi di sospensione legittima per
l’adeguamento ex legge n. 46 del 1990), atteso che la Corte
territoriale: a) tanto ha affermato (nella sentenza definitiva: p. 2) con
3

1962: premesso che ben avrebbe potuto la Corte di appello

riferimento alla contraria deduzione dell’impresa D’Anna appellante
circa l’illegittimità dell’intero periodo di sospensione;

b) ha deciso

sulla domanda con sentenza (non definitiva) “parziale”, come tale
assoggettata all’impugnazione per cassazione immediata ovvero, in
alternativa (come nella specie), all’impugnazione differita con onere

agosto 2010, n. 18104); c) ha pertanto correttamente applicato il
principio secondo cui nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva
il giudice si spoglia della potestas iudicandi relativa alle questioni
decise, delle quali gli resta precluso il riesame – sia in ordine alle
questioni definite che in ordine a quelle da esse dipendenti – salvo
che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in
giudicato, a seguito di impugnazione immediata (tra le altre, Sez. L,
23 novembre 2015, n. 23862; Sez. 3, 31 agosto 2009, n. 18898);
6.1.2. ciò chiarito, la Corte territoriale, nella sentenza non
definitiva (p. 6 ss.), ha congruamente motivato in ordine alle ragioni
della ritenuta illegittimità della sospensione dei lavori – in quanto
addebitabile alla superficialità dell’ente appaltante -, facendo corretto
governo del principio secondo cui «In tema di appalto di opere
pubbliche, “le ragioni di pubblico interesse o necessità” che, ai sensi
dell’art. 30, comma secondo, d.P.R. n. 1063 del 1962, legittimano
l’ordine di sospensione dei lavori, vanno identificate in esigenze
pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili
dall’Amministrazione con l’uso dell’ordinaria diligenza, così che esse
non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o
imprevidenza dell’Amministrazione medesima. In particolare, nel caso
che sopravvenga la necessità di approvare una “perizia di variante”,
tale emergenza non deve essere ricollegabile ad alcuna forma di
negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del
progetto da parte dell’ente appaltante, il quale è tenuto, prima
dell’indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti
4

di formulazione della riserva di ricorso ex art. 361 c.p.c. (Sez. 1, 4

tecnici, e ad impiegare la dovuta diligenza nell’eliminare il rischio di
impedimenti alla realizzazione dell’opera sì come progettata» (da
ultimo, Sez. 6-1, 25 ottobre 2012, n. 18239);
6.1.3. di contro, le doglianze del Comune risultano generiche e
palesemente tendenti a sollecitare un non consentito riesame, nella

in quanto conducente ad un esito difforme da quello auspicato da
parte ricorrente (tra le tante, Sez. 5, 28 novembre 2014, n. 25332;
Sez. 1, 30 marzo 2007, n. 7972).
6.2. del pari inammissibile è il secondo mezzo poiché, oltre ad
involgere nuovamente profili di merito, non coglie la ratio decidendi,
incentrata sul riconoscimento del saldo revisionale nella relazione di
accompagnamento dello stato finale dei lavori;
6.3. infine, il quarto mezzo, sul governo delle spese del giudizio di
appello, è assorbito e comunque inammissibile, risolvendosi, per
come formulato, in un’evidente petizione di principio.
7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del
giudizio di cassazione vengono regolate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il Comune di Menfi alla rifusione delle
spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per
esborsi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13.
Roma, 13 settembre 2017.

presente sede di legittimità, dell’apprezzamento del giudice del merito

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA