Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4720 del 27/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4720 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 26766-2010 proposto da:
DE BIASE FELICE C.F. DBSFLC54M01I300D, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo
studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO,
che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3600

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI C.F.
97439910585 in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in

Data pubblicazione: 27/02/2014

ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1487/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 12/11/2009 r.g.n. 6366/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MANNA;
udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. MATERA MARCELLO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO

R.G. n. 26766/10
Ud.10.12.13
De Biase e. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 12.11.09 la Corte d’appello di Roma rigettava il
gravame interposto da Felice De Biase contro la sentenza con cui il Tribunale della
stessa sede ne aveva respinto la domanda, proposta nei confronti del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, intesa ad ottenere la declaratoria del diritto ad essere
inquadrato – all’esito di concorso interno per posti di C3 – nella posizione
economica C3, con effetto giuridico ed economico dal 1°.1.02 e risarcimento dei
danni.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre Felice De Biase affidandosi a tre motivi.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 414 c.p.c. e vizio di
motivazione per avere i giudici di merito erroneamente ritenuto che il ricorrente non
avesse allegato né provato il proprio utile inserimento nella graduatoria definitiva
all’esito della selezione, mentre — in realtà — tale allegazione è contenuta nel ricorso
introduttivo di lite (che si trascrive) ed è accompagnata da apposita richiesta di
prova testimoniale; in particolare, il De Biase ha espressamente allegato che, dopo
essere stato ammesso al concorso in forza di apposito provvedimento cautelare
(seguito, poi, da conforme sentenza di merito emessa dal Tribunale di Roma), è
stato ammesso anche all’esame finale al cui esito ha conseguito un risultato utile a
farlo considerare vincitore o idoneo e che, ciò nonostante, l’amministrazione,
invece di collocarlo nella graduatoria utile per l’accesso ai posti a suo tempo messi
a concorso, lo ha posizionato in una graduatoria a parte in attesa che la decisione di
ammissione al concorso presa dal Tribunale divenisse definitiva.
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 115, 414, 420 e 421 c.p.c.
nella parte in cui la Corte territoriale ha considerato tardive le produzioni
documentali effettuate in prima udienza dal ricorrente nonostante che le stesse
fossero state acquisite dal giudice ex art. 421 c.p.c. perché ritenute necessarie ai fini
del decidere, il che rende irrilevante qualsivoglia opposizione del ministero,
opposizione che, per altro, quest’ultimo non ha manifestato; in realtà — prosegue il
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Ud 10. 12. 13
De Biase c. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

ricorso — l’amministrazione si è limitata a contestare il documento relativo alla
graduatoria non perché non autentico o non proveniente dall’amministrazione
medesima, ma perché frutto dell’applicazione della tesi difensiva propugnata dal De
Biase, che invece il ministero contesta; per di più — conclude il ricorrente — si tratta

di documento coincidente con altro che lo stesso ministero ha prodotto in altra
analoga controversia.
Con il terzo motivo ci si duole di violazione degli artt. 421 c.p.c., 2909 c.c. e 111
Cost. nella parte in cui l’impugnata sentenza ha trascurato che la produzione dei
documenti avvenuta in prima udienza innanzi al Tribunale è divenuta ormai
definitiva (giacché il primo giudice ha ammesso ex art. 421 c.p.c. la produzione
medesima perché necessaria ai fini del decidere), anche perché non impugnata
dall’amministrazione.

2- I tre motivi di ricorso — da esaminarsi congiuntamente perché connessi — sono
fondati.
Come statuito da Cass. S.U. 22.5.12 n. 8077 – con indirizzo da condividersi – il
giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della
sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la
questione della sufficienza delle allegazioni contenute nell’atto introduttivo del
giudizio, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti
sui quali il ricorso si fonda (sempre che, come avvenuto nel caso in esame, la
censura sia stata proposta conformemente alle prescrizioni dettate dagli artt. 366 co.
1° n. 6 e 369 co. 2° n. 4 c.p.c.).
Ciò premesso, nella vicenda in oggetto risulta che effettivamente il ricorso
conteneva — contrariamente a quanto ritenuto dalla gravata pronuncia — l’espressa
allegazione che il De Biase era stato ammesso anche all’esame finale, al cui esito
aveva conseguito un risultato utile a farlo considerare vincitore o idoneo e che, ciò
nonostante, l’amministrazione, invece di collocarlo nella graduatoria utile per
l’accesso ai posti a suo tempo messi a concorso, lo aveva posizionato in una
graduatoria a parte in attesa che la decisione di ammissione al concorso presa dal
Tribunale divenisse definitiva.
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Ud.10.12.13
De Biase c. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Del pari, contrariamente a quanto si legge nell’impugnata sentenza, il ricorso
introduttivo di lite conteneva apposita istanza di prova testimoniale a riguardo,
sebbene i testi fossero stati impropriamente definiti come informatori.
È appena il caso di notare che tale imprecisione terminologica non incide

sull’istanza di prova, che non ha bisogno di formule sacramentali né di formale
articolazione in capitoli di prova separati dalla narrativa in fatto, bastando che
l’articolazione di quest’ultima si componga di capitoli separati nei quali siano
schematicamente ed analiticamente indicati i fatti su cui la domanda si fonda (cfr.
Cass. 22.7.04 n. 13753).
Pertanto, nulla impediva di dare luogo alla richiesta prova testimoniale ove quella
documentale acquisita ex officio in prime cure si fosse rivelata insufficiente o di
incerta lettura.
Né era appropriato parlare di tardività delle produzioni documentali, giacché
queste erano state comunque acquisite ex art. 421 co. 2° c.p.c. da parte del
Tribunale (sicché si trattava di produzioni successive, per definizione, al deposito
dell’atto introduttivo del giudizio).
Altra cosa, ovviamente, è la valutazione dell’efficacia probatoria dei documenti,
ma la presenza di ammissibile e tempestiva istanza di prova testimoniale già
avanzata dal De Biase nel proprio ricorso ex art. 414 c.p.c. — e su una circostanza di
fatto rilevante – era comunque tale da non consentire che la delibazione dei giudici
di merito si esaurisse puramente e semplicemente nella disamina di documenti
ritenuti non attendibili e/o non pregnanti.

3- In conclusione, il ricorso è da accogliersi, con conseguente cassazione della
sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,
alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché dia luogo alla
richiesta prova testimoniale ove ritenga insufficiente, ai fini del decidere, il
materiale documentale già acquisito agli atti.
P.Q.M.

La Corte

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RG. n. 26766/10
Ud 10. 12. 13
De Biase c. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla
Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, in data 10.12.13.

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