Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4720 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. II, 26/02/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 26/02/2010), n.4720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. SANDULLI Emilio Paolo,

elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, Via della Frezza,

n. 59;

– ricorrente –

contro

G.M. e G.A., rappresentati e difesi, in forza

di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. CECERE

Antonio, elettivamente domiciliati presso lo studio del Dott. Armando

Tesorio in Roma, Via di Porta Labicana, n. 43;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Avellino depositata il 22 agosto

2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che P.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 22 agosto 2008 del Tribunale di Avellino che aveva rigettato il reclamo proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza emessa in un procedimento possessorio;

che gli intimati M. ed G.A. hanno resistito con controricorso;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 23 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

“(…) Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, dovendo lo stesso essere dichiarato inammissibile. Al riguardo va considerato che il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: i provvedimenti di natura cautelare o possessoria hanno sempre carattere strumentale ed interinale, operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso e, come tali, sono inidonei a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale (SU. 27187/2007; Cass. 15579/2006; S.U. 12454/2004).

La pronuncia, emessa in sede di reclamo, ha deciso la fase cautelare attraverso l’adozione dei provvedimenti urgenti, potendo la definitiva determinazione delle posizioni soggettive avvenire in sede di decisione del merito possessorio, la cui prosecuzione, ai sensi dell’art. 703 cod. proc. civ., u.c., è disposta dal giudice a seguito di istanza della parte interessata (per effetto del D.L. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e bis, conv. nella L. n. 80 del 2005, in vigore dal 1 marzo 2006).

D’altra parte, la pronuncia di inammissibilità va estesa anche alla statuizione sulle spese della fase interdittale adottata dal tribunale con la predetta ordinanza, contro la quale è previsto, dall’art. 669 septies cod. proc. civ., u.c., lo specifico rimedio della opposizione ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ., e segg., rimanendo altresì ferma la possibilità per la parte condannata di chiederne la revoca nella seconda fase del procedimento (Cass. 17651/2005) (…)”;

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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