Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4720 del 25/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4720 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Gennaro Calignano, domiciliato in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dell’avv.to Luciano Caloja, giusta procura a
margine del ricorso per cassazione;
– ricorrente contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato
presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12;

2o11,

.6’354

– controricorrente avverso il decreto della Corte di appello di Napoli,

1

Data pubblicazione: 25/02/2013

emesso il 9 ottobre 2009, depositato il 9 dicembre
2009, nella procedura iscritta al n. 2291/09 R.G.;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 5
ottobre 2012 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso;

Rilevato che:
1. Gennaro Calignano ha chiesto, con ricorso del 21
aprile 2009 alla Corte di appello di Napoli l’equa
riparazione, ex legge n. 89/2001, del danno conseguente
alla durata non ragionevole della procedura iniziata
davanti al T.A.R. della Campania con ricorso del 15
settembre 2000 e definita con sentenza del 14 novembre
2007.
2. La Corte di appello ha respinto il ricorso ritenendo
la consapevolezza da parte del ricorrente in ordine
all’inammissibilità del suo ricorso depositato oltre il
termine di decadenza previsto dall’art. 45 (punto 17
parte seconda) del decreto legislativo n. 80/1998.
3. Ricorre per cassazione affidandosi a due motivi di
ricorso con il quale deduce la omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione del decreto impugnato e la
violazione e errata applicazione della legge n. 89/2001
e successive modificazioni.
4. Si difende con controricorso il Ministero.

A7-J-

2

Generale Dott. Pierfelice Pratis che ha concluso per

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.
Ritenuto che:
6.

Il ricorso è fondato. L’assunto della Corte di

appello

circa

l’evidente

consapevolezza

dell’inammissibilità del ricorso al T.A.R. è smentita

dato testuale del decreto legislativo n. 80/1998 al
momento della proposizione del ricorso del Ciccarelli
per ottenere il riconoscimento del suo diritto al
pagamento del lavoro notturno prestato in favore
dell’Azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli.
7. Deve escludersi quindi che ricorrano i presupposti
indicati dalla giurisprudenza di legittimità per
escludere la sussistenza di un danno non patrimoniale
conseguente alla durata eccessiva del processo (cfr.
ob,
Cass. Civ., sezione VI-1, n. 28592 del 23 dicembre

2012, secondo cui in caso di violazione del termine di
durata ragionevole del processo, il diritto
all’equa riparazione di cui all’art. 2 della legge n.
89 del 2001 spetta a tutti i soggetti che ne siano
parti, indipendentemente dal fatto che essi siano
risultati vittoriosi o soccombenti, costituendo l’ansia
e la sofferenza per l’eccessiva durata i riflessi
psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine
alle posizioni coinvolte nel processo, ad eccezione del
caso in cui il soccombente abbia promosso una lite
temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio in
difetto di una condizione soggettiva di incertezza;

h dalla non pacifica e consolidata interpretazione del

mentre

dell’esistenza

di

costituenti abuso del processo,

queste

situazioni,

deve dare prova

puntuale l’Amministrazione).
8. Il ricorso va pertanto accolto e, non sussistendo
ulteriori elementi fattuali da acquisire nel giudizio
di merito, la causa può essere decisa con condanna

euro, con interessi dalla domanda al saldo, a titolo di
equa riparazione del danno non patrimoniale per i
quattro anni di durata eccessiva del processo svoltosi
davanti al T.A.R. della Campania. Va adottato infatti
il normale parametro applicato dalla giurisprudenza di
questa Corte di 750 euro per i primi tre anni di durata
eccessiva e di 1.000 euro per gli anni successivi.
9. Le spese del giudizio di merito e di cassazione
vanno poste a carico dell’amministrazione.
m
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, condanna il
Ministero al pagamento, a titolo di indennità ex legge
n. 89/2001, della somma di euro 3.250, con interessi
dalla domanda al saldo. Condanna il Ministero al
pagamento delle spese processuali del giudizio di
merito liquidate in complessivi 875 euro di cui 100 per
spese, 400 per diritti e 375 per onorari e del giudizio
di cassazione liquidate in complessivi 585 euro oltre
200 euro per rimborsi r c

tfa-ni;t4,:r4t.-20

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
5 ottobre 2012.

m dell’amministrazione al pagamento della somma di 3.250

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