Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4720 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.23/02/2017),  n. 4720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4806-2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO e MAURO RICCI, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9277/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ARIENZO ROSA;

udito l’Avvocato EMANUELA CAPANNOLO, che si riporta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 1.12.2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 19.2.2014, la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto a C.G., dichiarava il diritto della predetta all’assegno mensile di assistenza L. n. 118 del 1971, ex art. 13, con decorrenza dal 1.3.2010 (domanda amministrativa del 16.3.2007), con condanna dell’INPS al pagamento dei relativi ratei nella misura di legge. Compensava in ragione di 1/3 le spese di lite del doppio grado, poste per i residui 2/3 a carico dell’istituto.

Rilevava la Corte che risultavano integrati il requisito reddituale e quello dell’incollocamento e che, pure essendo risultata un’inabilità del 100% dal marzo 2010, il beneficio doveva riconoscersi nei limiti di quanto richiesto (assegno di invalidità).

Per la cassazione di tale decisione ricorre la C., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS. Con il primo motivo viene denunziata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, e della L. n. 118 del 1971, art. 13, comma 1, come integrato dal D.Lgs. n. 509 del 1988 e successivamente modificato dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, evidenziandosi che il CTU aveva rilevato che essa ricorrente si trovava nelle condizioni medico legali per accedere all’assegno già alla data della domanda amministrativa, poichè le patologie a quella data sofferte determinavano un grado di invalidità nella misura dell’80% e che tale invalidità si era aggravata fino a raggiungere il 100% a decorrere dal marzo 2010, sicchè nel caso di specie, in adesione all’accertamento tecnico dell’ausiliare, il diritto all’assegno andava riconosciuto a far data al 1.4.2007, primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa.

Con il secondo motivo, si denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, osservandosi che la sentenza non contiene alcun riferimento al momento nel quale la ricorrente ha conseguito il grado di invalidità minimo del 74% per avere diritto all’assegno, che il ctu ha ritenuto sussistere dal marzo 2007, il che costituisce il fatto rilevante e decisivo per il giudizio, trattandosi del thema decidendum introdotto in causa, contestato dall’Inps e posto ad oggetto della ctu.

Con il terzo motivo, viene censurato il capo sulle spese, rilevandosi, in via subordinata, che, anche in ipotesi di mancato accoglimento dei precedenti motivi, la decisione debba essere in parte qua cassata atteso che non vi sarebbe stata nella specie reciproca soccombenza idonea a giustificare la parziale disposta compensazione.

Il primo e secondo motivo, che vanno trattati congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni con gli stessi dedotte, devono ritenersi meritevoli di accoglimento.

Ed invero, va ritenuto osservante del principio dell’autosufficenza il motivo che riporta il contenuto della ctu nella parte di interesse, posta a fondamento delle censure ed anche le critiche formulate risultano coerenti con il contenuto delle conclusioni dell’ausiliare e dotate di un grado di specificità tale da consentire alla corte di apprezzarne la decisività. Quest’ultima deve ritenersi sussistente posto che effettivamente le conclusioni medico legali della detta ctu, quali enunciate in ricorso, sono tali da rendere evidente la carenza della sentenza nella parte in cui ha limitato l’esame al periodo successivo al raggiungimento della soglia di invalidità del 100%. Tale omissione impone la cassazione della decisione impugnata nella parte relativa alla disposta decorrenza dell’assegno di invalidità civile, unica prestazione richiesta in ricorso, e prima ancora con la domanda amministrativa, cui si chiedeva di ancorare la decorrenza del beneficio.

La proposta del relatore, in conformità alle norme richiamate nel primo motivo è, pertanto, quella di accoglimento dei primi due motivi, con assorbimento del terzo sulle spese, cui consegue la cassazione della decisione in punto di decorrenza della prestazione, ed il rinvio al giudice del merito da designarsi per nuovo esame riferito alla epoca di sussistenza del requisito sanitario che, ove anteriore a quella indicata in sentenza quale decorrenza del beneficio assistenziale, rende necessaria la valutazione in ordine alla contemporanea sussistenza anche degli ulteriori requisiti socio economici, utili per il riconoscimento dello stesso”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. La C. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Osserva il Collegio come il contenuto della sopra riportata relazione sia pienamente condivisibile in ragione di quanto rilevato con riguardo alla decorrenza del beneficio riconosciuto dalla ricorrente e che ciò comporta la decisione nei sensi di cui alla relazione, non potendo essere adottata decisione nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, parte 2, come richiesto dalla ricorrente, in ragione della evidente necessità di estendere il controllo circa la sussistenza degli altri requisiti di legge a periodo anteriore a quello considerato in sentenza. Va, pertanto, disposto il rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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