Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4720 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. I, 21/02/2020, (ud. 25/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14036/2016 proposto da:

Minted Peas Technologies Limited, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

Piazza Di Pietra 38/39, presso lo studio dell’avvocato Grippiotti

Giovanni Antonio, rappresentata e difesa dagli avvocati Boletto

Maria, Lazzeretti Gabriele, Roncaglia Pierluigi, Rossi Francesco,

con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2016 della COMMISSIONE RICORSI CONTRO I

PROVVEDIMENTI DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI, depositata

l’11/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2019 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Minted Peas Technologies Limited era titolare di un brevetto Europeo depositato il 26.6.07 e concesso il 15.2.12; dopo aver proceduto alla convalida del brevetto per l’Italia, essa incorse in ritardo per il versamento della sesta annualità del brevetto, che sarebbe stata pagabile con mora entro il 30.12.12, ed invece fu pagata il 30.12.13, con conseguente decadenza dal titolo di proprietà industriale.

La suddetta società, in data 7.1.14, per il tramite della Società Italiana Brevetti s.p.a. (S.I.B.), presentò istanza di reintegrazione nei diritti inerenti al brevetto, ex art. 193 CPI, esponendo che: la domanda di brevetto Europeo in questione fu gestita, su incarico del titolare originario (G-3 Vision Ltd.), da Marks & Clerk LLP, società di consulenza in proprietà industriale; il servizio di sorveglianza e pagamento delle tasse brevettuali fu contestualmente affidato alla CPPA Global, impresa leader mondiale per la fornitura dello specifico servizio in questione; la fase di convalida del brevetto per i singoli Stati membri fu curata dalla Marks & Clerk, ma nel frattempo la CPA Global aveva curato regolarmente il pagamento delle tasse per il brevetto Europeo; nell’aprile del 2012, la G-3Vision cedette il proprio diritto di brevetto alla Minted Peas e nell’aprile del 2013 la Marks & Clerk comunicò all’E.P.O. l’avvenuta cessione; successivamente, la stessa Minted Peas mantenne il rapporto di consulenza con la Marks & Clerk, intrattenendo con essa un ordinario rapporto d’affari; la stessa Minted Peas per inesperienza non comunicò la cessione alla CPA Global e, pertanto, quest’ultima continuò a trasmettere le comunicazioni relative alla scadenza dei termini di pagamento al precedente titolare del brevetto, non ricevendo da questi nessuna risposta; nel dicembre del 2012, la Minted Peas, avendo richiesto alla Marks & Clerk una relazione completa sullo stato del brevetto, apprese che in diversi Paesi lo stesso era decaduto per il mancato pagamento della tassa dovuta per il 2012.

Con nota del 19.6.2014, l’U.I.B.M. comunicò alla Minted Peas di non poter accogliere l’istanza di reintegrazione, non essendo stato dimostrato l’impiego della diligenza richiesta nella fattispecie, considerato che, secondo l’ufficio, il ritardo fu dovuto al “cattivo coordinamento tra i mandatari incaricati (Marks e CPA), oltre che al mancato aggiornamento dei dati in possesso della CPA”; in particolare, la Marks & Clerk avrebbe dovuto fornire istruzioni al nuovo titolare, sollecitandolo a fornire i propri dati alla CPA o, in alternativa, avrebbe potuto informare la stessa CPA dell’avvenuta cessione.

A seguito del deposito di note illustrative, lo U.I.B.M., con provvedimento del 23.9.14, respinse l’istanza di reintegrazione, rilevando che: non era stata dimostrata “la diligenza richiesta dalle circostanze” da parte del mandatario britannico, che non comunicò l’avvenuta cessione alla CPA; la Marks & Clerk era incorsa nella reiterazione di errori di identica natura, nel corso dello stesso anno 2012, con la precisazione che la notorietà internazionale e le dimensioni di uno studio di consulenza non costituivano prova di adeguata organizzazione; la nota di replica del 5.9.14 dell’istante si limitò a ribadire le medesime ragioni già oggetto della richiesta.

La Minted Peas propose ricorso alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, avverso il suddetto provvedimento fondato su tre motivi.

Con sentenza del 14.12.2015, la Commissione rigettò il ricorso, rilevando che: era da condividere l’argomentazione dell’ufficio preposto secondo la quale non era stato provato, da parte del mandatario britannico (Marks & Clerk), l’impiego della diligenza richiesta dalle “circostanze”, in quanto tale società si era limitata a comunicare l’avvenuta cessione del diritto di brevetto all’EPO, ma non aveva curato di fornire analoga comunicazione alla CPA, nè la stessa Marks & Clerk aveva richiamato all’attenzione del proprio cliente il fatto che il proprio incarico non comprendesse il servizio di sorveglianza a pagamento delle tasse brevettuali e che tale cliente avrebbe dovuto rivolgersi ad altro operatore specializzato; tali disfunzioni non erano errori isolati, bensì un sintomo dell’inadeguatezza organizzativa, essendo pertanto censurabile il fatto che la Marks & Clerk affidasse solo alle proprie condizioni generali di contratto l’informazione al cliente-cessionario circa la necessità di rivolgersi ad altro operatore in ordine al servizio di sorveglianza e pagamento delle tasse brevettuali, non essendo peraltro presumibile, alla stregua della comune esperienza, che tutti i contenuti di tali condizioni generali contrattuali fossero chiaramente e completamente recepiti dal cliente, senza che su di essi fosse richiamata specificamente l’attenzione dell’operatore professionista; il difetto di diligenza del mandatario risultava confermato anche dalle reiterazione delle disfunzioni allo stesso imputabili, avvenute nel 2012; la tesi difensiva che attribuiva alla mera inesperienza il ritardo del pagamento della tassa non era fondata, in quanto la stessa inesperienza, quale forma d’imperizia, era da considerare espressione di colpevolezza alla stregua della negligenza ed imprudenza; tale addotta inesperienza del titolare del brevetto non era stata, comunque, causa esclusiva del ritardato pagamento della tassa, poichè, da un lato, la negligenza del mandatario britannico era stata una concausa determinante, dall’altro le procedure adottate dalla CPA Global – come rilevato anche in altre occasioni – non erano apparse adeguate data la mancanza di meccanismi di verifica nei casi di avvenuta reiterazione di comunicazioni di avviso di pagamento rimaste senza risposta; non era necessaria ai fini del rigetto dell’istanza la gravità della negligenza, nè era rilevante che in altri Paesi fossero state accolte analoghe istanze, data la necessità di garantire l’uniformità dell’applicazione delle norme in materia di proprietà industriale.

Ricorre in Cassazione la Minted Pe. L. con unico motivo illustrato con memoria.

Resiste il Ministero dello Sviluppo Economico con controricorso illustrato con memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso, la società ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 193 CPI, esponendo che: la Commissione adita avrebbe erroneamente affermato che incombesse sul mandatario Marks & Clerk il dovere di comunicare l’avvenuta cessione ai terzi interessati, in quanto l’oggetto del rapporto tra il titolare originario del brevetto e il successivo acquirente, da un lato, e con la stessa Marks & Clerk, dall’altro, non riguardava il pagamento dei rinnovi, onere che invece incombeva sulla CPA Global da questa gestito in piena autonomia intrattenendo rapporti diretti con il titolare del brevetto; che la Marks & Clerk, quale operatore altamente professionale ed affidabile, aveva regolarmente comunicato all’Ufficio Europeo dei Brevetti la cessione del brevetto in questione al fine della trascrizione a favore dell’acquirente; non era censurabile, come invece affermato dalla Commissione, affidare l’informazione della gestione dei rinnovi delle tasse brevettuali a condizioni generali di contratto, data la piena efficacia legale di tali condizioni; non era ravvisabile neppure la negligenza della CPA Global – per la contestata omessa verifica dei regolari pagamenti annuali delle tasse brevettuali-consideratane la qualità di operatore professionale, e tenuto conto della negligenza piuttosto imputabile al venditore del brevetto il quale si era reso inadempiente al contratto di cessione, violando gli obblighi di esecuzione in buona fede, omettendo di comunicare alla ricorrente acquirente i ripetuti solleciti della stessa CPA Global; la decisione impugnata confliggeva con precedenti sentenze della stessa Commissione.

Il ricorso è infondato.

La società ricorrente si duole, in sostanza, che la Commissione abbia respinto l’istanza di reintegrazione nella titolarità del brevetto Europeo, decaduto per tardivo pagamento della tassa brevettuale del 2012 (versata con un anno di ritardo, nel dicembre 2013), lamentando l’erronea valutazione della mancata diligenza in capo alla società ricorrente che, invece, secondo quest’ultima, non potrebbe esserle ascritta.

Le argomentazioni a sostegno dell’unico motivo non hanno pregio. Anzitutto, la ricorrente contesta che tra i doveri del mandatario britannico rientrasse quello di provvedere alla comunicazione della cessione del brevetto alla CPA Global, ente preposto alla riscossione delle tasse brevettuali, assumendo altresì che solo per inesperienza aveva confidato nella condotta del mandatario e che, in sostanza, l’unico soggetto cui era ascrivibile una qualche negligenza sarebbe stata la parte che aveva ceduto il brevetto per aver omesso di comunicare alla stessa Minted Peas la richiesta di pagamento della tassa e i solleciti formulati dalla CPA Global.

Va premesso che la Commissione ha ritenuto che il tardivo pagamento fosse dipeso dal concorso della condotta negligente del mandatario britannico, il cui operato aveva dato luogo a diverse disfunzioni ravvisate nel corso del 2012, con la condotta imperita della ricorrente cui è stato contestato di aver prescelto un soggetto incaricato non affidabile.

Al riguardo, occorre incidentalmente rilevare che la motivazione della Commissione non è plausibile nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la norma contenuta nelle condizioni generali di contratto della Marks & Clerk in ordine alla clausola che stabiliva che la cessionaria del brevetto avrebbe dovuto rivolgersi ad altro operatore per la gestione dei pagamenti delle tasse brevettuali, per la sua non agevole comprensione; invero, l’argomento non è sorretto da valida motivazione giuridica, anche considerando che, al contrario, si deve presumere che le società che operano in un certo ambito professionale abbiano le qualità professionali per ben interpretare i contratti che stipulano.

Tuttavia, le doglianze della società ricorrente sono infondate proprio tenendo conto che l’aver essa omesso di attivarsi adeguatamente per il pagamento della tassa, anche attraverso un incarico ad un terzo operatore affidabile e professionalmente qualificato, costituisce una forma di negligenza o imperizia.

Al riguardo, secondo la giurisprudenza di questa Corte – cui il collegio intende dare continuità, l’azione di reintegrazione nei diritti relativi al brevetto prevista dal D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 193, comma 1, (Codice della proprietà industriale) impone l’onere della diligenza “richiesta dalle circostanze”, sicchè, ove il titolare del brevetto abbia incaricato un terzo del pagamento richiesto dall’Ufficio senza preoccuparsi di controllare l’effettiva esecuzione dell’incarico da parte sua, non è sufficiente, ai fini della restitutio in integrum, l’avere verificato che il mandatario sia dotato di un’organizzazione astrattamente adeguata, ma occorre dimostrare che costui, in concreto, si sia profuso per contrastare il fatto impeditivo, con indicazione di fatti specifici e con idonea documentazione (Cass., n. 16833/15).

Va altresì osservato che, in materia di brevetto, l’azione di reintegrazione prevista dal D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 193, comma 1, (Codice della proprietà industriale), si differenzia dalla precedente disciplina, contenuta nel R.D. n. 1127 del 1939, art. 90 (come modificato dal D.P.R. n. 338 del 1979) per il grado di diligenza richiesta in capo al titolare del brevetto che, nel primo caso, è quella “richiesta dalle circostanze”, mentre in precedenza era imposto l’onere della “massima diligenza”; ne consegue che, ove il titolare del brevetto abbia incaricato un mandatario del pagamento richiesto dall’Ufficio brevetti senza preoccuparsi di controllarne l’effettiva esecuzione, non assume rilievo l’inquadramento della condotta nell’una o nell’altra disposizione, trattandosi di un comportamento comunque negligente (Cass., n. 6885/13; n. 7496/19).

In particolare, è stato altresì affermato che, ai fini della reintegrazione nei diritti di brevetto disciplinata dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 193, comma 1, la nozione di “diligenza richiesta dalle circostanze” – quale parametro della scusabilità della condotta di chi non abbia osservato un termine nei confronti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o della Commissione dei ricorsi – va posta in relazione con il quadro reale nel quale l’attività da compiersi si colloca, in modo da poter valutare se un qualche rimprovero possa essere mosso al soggetto che quell’attività ha omesso di svolgere. Pertanto, il ricorso ad un mandatario specializzato, dovendo quest’ultimo disporre di un sistema interno di controllo e di sorveglianza dei termini che ne escluda generalmente l’involontaria inosservanza – come richiesto dalle direttive comunitarie riguardanti i procedimenti in questione – comporta che solo eventi eccezionali e, quindi, imprevedibili in base all’esperienza, possano determinare una restitutio in integrum (Cass., n. 4387/15; n. 13889/15).

Ora, nella fattispecie, pur volendo considerare che il mandatario britannico tale non era, perchè non incaricato espressamente della gestione dei pagamenti delle tasse brevettuali (data la chiara norma contenuta nelle richiamate condizioni generali di contratto), non è contestabile la mancata diligenza della società ricorrente nel non aver verificato, anzitutto, le norme contrattuali, e nel non aver poi controllato che la Marks & Clerk eseguisse il pagamento in questione, ovvero che non l’avesse eseguito con altre modalità o in proprio, senza intermediari (in tal senso specifico, v. Cass. n. 6885/13 cit.).

In proposito, le critiche della ricorrente in ordine al grado di diligenza richiesto dall’art. 193 CPI, sono parimenti infondate poichè, come motivato nel provvedimento impugnato, è sufficiente per negare la reintegrazione l’accertamento della mancata diligenza “richiesta dalle circostanze”, ovvero della diligenza professionale media relativa al caso concreto (v. Cass., n. 4387/15 con riferimento espresso al “quadro reale nel quale l’attività da compiersi si colloca”), a differenza della normativa previgente che, come esposto, prescriveva l’impiego della massima diligenza.

Nè sono contestabili, sulla questione, le argomentazioni della Commissione la cui motivazione, chiara ed esaustiva, non è censurabile in questa sede.

Infine, è irrilevante il riferimento contenuto nel ricorso alle precedenti pronunce della Commissione, peraltro solo citate mediante brevi stralci decontestualizzati, e dunque, sotto questo profilo si tratta di riferimenti inammissibili.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 7800,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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