Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 472 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 11/01/2017, (ud. 29/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23172-2012 proposto da:

S.A.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA BERNARDO DAVANZATI 21, presso lo studio dell’avvocato

VALENTINA GRECO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO

ARABIA;

– ricorrente –

contro

C.G., CE.GI., C.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA RIMINI 14, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI CARUSO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 778/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 08/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, il quale ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 2 luglio 1992 S.A.P. conveniva davanti al Tribunale di Catanzaro N.E., chiedendo che venisse dichiarato che i lavori di ampliamento, recinzione della corte comune, realizzazione di una fossa settica e di un casotto contenente l’autoclave, posti in essere dalla convenuta, avevano impedito l’uso della corte e l’accesso all’immobile, con conseguente condanna al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno. In particolare, deduceva l’attore che, con i summenzionati lavori, N.E. aveva occupato la corte comune di un fabbricato, costituito da originarie quattro contigue casette, contornato da tale corte in modo da garantire l’indipendenza e l’accesso individuale a ciascuna di esse.

Si costituiva la convenuta, la quale chiedeva il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, l’affermazione dell’intervenuto acquisto per usucapione in suo favore.

Nel corso del giudizio di primo grado moriva la convenuta N.E. ed il giudizio era riassunto nei confronti degli eredi G., A. e Ce.Gi..

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza depositata il 20 maggio 2006, dichiarava la carenza di legittimazione attiva dell’attore.

S.A.P. proponeva appello con cui si doleva della decisione di prime cure e ne chiedeva la riforma.

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 778/2011 dell’8 luglio 2011, ritenuta la legittimazione attiva di S.A.P., rigettava comunque l’appello principale, come anche la domanda di usucapione degli appellati.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione S.A.P., articolandolo in tre motivi, mentre G., A. e Ce.Gi. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso S.A.P. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 112, 163 e 164 c.p.c., nonchè l’omessa, falsa e contraddittoria interpretazione e valutazione della volontà della parte e il difetto, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza, poichè la Corte di Catanzaro avrebbe errato nel ritenere che fosse stata proposta solo una domanda di rivendica e nell’escludere l’esistenza della prova della proprietà, essendo stata esercitata pure una actio negatoria o confessoria servitutis.

La doglianza è infondata.

La Corte di Catanzaro, nelle pagine 5 e 6 di sentenza, ha qualificato la domanda di S.A.P. come “rivendicazione della comproprietà” della corte del fabbricato sito in località (OMISSIS), conformemente alla censura rivolta dallo stesso appellante principale alla pronuncia del Tribunale, che aveva invece qualificato la domanda come confessoria servitutis, pur assumendo che la doglianza originaria dell’attore lamentasse il mancato uso della cosa comune anche quale area di passaggio necessario per l’accesso alla propria abitazione.

E’ noto come l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, in quanto tale, al giudice del merito, sicchè ove le stesse siano state operate da quest’ultimo, come risulta avvenuto nella specie in base alle considerazioni appena riportate, non pùò invocarsi in sede di legittimità una violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omesso esame della diversa domanda che la parte assuma di aver realmente proposto. Viceversa, ove si intenda censurare l’interpretazione della domanda prescelta dal giudice del merito, il profilo va affrontato nel ricorso per cassazione unicamente invocando il controllo sulla correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione, qui applicabile, antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012 (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2630 del 05/02/2014).

Nel primo motivo di ricorso, S.A.P. sostiene che nella comparsa conclusionale egli avesse declinato i principi sulla prova “in tema di actio negatoria o confessoria servitutis” e lamenta che erroneamente la sentenza della Corte di Catanzaro avesse qualificato la sua pretesa unicamente come azione di rivendica, essendosi in presenza di “una domanda avanzata sotto un duplice e compatibile profilo”.

La tesi del ricorrente non ha fondamento innanzitutto perchè la Corte di Catanzaro ha dato atto che fosse stato lo stesso appellante S. a censurare la qualificazione in termini di confessoria prescelta dal Tribunale, ed è noto come il potere – dovere del giudice di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo vada coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicchè non può consentirsi al ricorrente per cassazione di dolersi della qualificazione dell’azione ritenuta dal giudice d’appello proprio in accoglimento del gravame sul punto proposto da quella stessa parte (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24028 del 27/12/2004).

Inoltre, è intimamente contraddittoria la prospettazione di una contemporanea proposizione di un’azione di rivendicazione, di una negatoria servitutis e di una confessoria servitutis, trattandosi di azioni del tutto distinte ed incompatibili nei requisiti e nel contenuto. Invero, nella rivendica l’attore si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso ed agisce contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione; nella negatoria, invece, l’attore, proponendosi quale proprietario e possessore della cosa, tende al riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino al libero ed esclusivo godimento dell’immobile da parte sua; mentre nella confessoria servitutis, infine, l’attore dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Sicchè, nella prima azione l’attore, dato il carattere rivendicativo e restitutorio della sua pretesa, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario; nella seconda, essendo l’azione di accertamento negativo di diritti reali di terzi sul proprio fondo, l’attore deve dare dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido; nella terza, l’attore ha l’onere di provare l’esistenza della servitù che lo avvantaggia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24028 del 27/12/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 732 del 13/03/1972; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 484 del 19/02/1972).

2. Con il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c. e il difetto, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte d’Appello avrebbe errato nell’escludere, sulla base di una non corretta lettura dei documenti agli atti e della Ctu, la prova della sussistenza di una comproprietà dell’area oggetto di lite. I due motivi sono entrambi infondati.

La Corte di Catanzaro, preso atto della qualificazione in termini di azione di rivendicazione della domanda proposta da S.A.P., ha penalizzato quest’ultimo per non aver dato egli prova che la corte comune esistente fra i fabbricati siti in località (OMISSIS) fosse anche di sua proprietà, non essendoci menzione di tale bene in nessuno dei titoli prodotti (l’atto di vendita del (OMISSIS) in favore di S.T., l’atto di vendita del (OMISSIS) in favore di Si.Gi. e l’atto di donazione ad N.E. del (OMISSIS)). Anzi, a dire della Corte di merito, da tali titoli emergerebbe che il fabbricato oggetto delle vicende circolatorie confinasse con la strada comunale, sicchè la corte per cui è causa risulterebbe proprio non esistente. Da ciò il difetto di prova della proprietà della corte comune sulla quale N.E. avrebbe realizzato le opere lamentate. La sentenza impugnata ha quindi argomentatamente escluso che fin dall’origine vi fosse una simile area a servizio dell’intero fabbricato, rimasta nella proprietà comune di tutti coloro che sono proprietari del fabbricato medesimo, ed ha precisato, così implicitamente rispondendo alle considerazioni contenute nella Ctu concernenti l’esistenza di una corte, che “la configurazione fattane in catasto (di una striscia di terreno che corre tutt’intorno al fabbricato, e che lo cinge su tutti i lati) probabilmente prende atto solo di una condizione di fatto (ampiamente mutata nel corso degli anni, per come attesta anche il ctu), ma non corrisponde ad una situazione di diritto, risultando invece, per quel che dai titoli emerge, che le parti abbiano ristretto come proprio uno spazio di proprietà comunale”. In pratica, secondo la Corte di Catanzaro, andrebbe negato che la zona interessata dalle costruzioni contestate fosse di proprietà privata, dovendosi ritenere che il Ctu avesse verosimilmente ricavato l’esistenza di “aree pertinenziali di sorta” solo sulla base della raffigurazione catastale, riscontro non idoneo a consentire di attribuire le stesse in proprietà ai titolari del fabbricato.

La soluzione raggiunta dalla Corte di Catanzaro è immune da censure, essendo conforme agli orientamenti interpretativi più volte ribaditi in argomento da questa Corte.

Soggiace, infatti, all’onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà dall’art. 948 c.c. chi – seppur invocando la qualità di comproprietario, e non di proprietario esclusivo del bene – agisca per ottenere – previo accertamento della comunione – il recupero dell’utilizzazione della cosa – di cui lamenti di essere stato privato – attraverso un provvedimento che gli consenta l’esercizio dei poteri spettanti al comunista nell’uso della cosa comune impedito dal comportamento del comproprietario (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3648 del 24/02/2004).

Spettava, pertanto, certamente allo S., che assumeva di essere comproprietario dello spiazzo comune anche ad N.E. (la quale aveva alterato lo stato dei luoghi, sottraendone il possesso allo stesso attore), di dimostrare la titolarità del diritto di comproprietà mediante la prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o quanto meno il possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte sua ed eventualmente dei suoi danti causa, protrattosi per il tempo necessario all’usucapione del bene (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7894 del 09/06/2000). La Corte d’Appello ha puntualmente svolto l’indagine ad essa spettante sull’esistenza, la validità e la rilevanza del titolo di comproprietà dedotto dall’attore a fondamento della pretesa, quanto essenzialmente all’individuazione negli atti di acquisto del bene domandato dallo S.. Tale valutazione sull’esatta individuazione e collocazione del bene rivendicato nell’ambito dell’originaria proprietà dell’attore e dei danti causa è frutto di accertamento di fatto riservato al giudice di merito, ed insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso in esame, risulti correttamente e congruamente motivato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4704 del 19/09/1985; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5808 del 07/12/1978).

Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA