Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 472 del 10/01/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 472 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 27920-2006 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA

persona del Direttore pro tempore,
domiciliati in

ROMA VIA DEI

elettivamente

PORTOGHESI

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
2012

ENTRATE in

DELLE

12,

presso

che li rappresenta

e difende ope legis;

– ricorrenti –

2302
contro
RUFFA PAOLA, elettivamente
CAVOUR,

presso

domiciliata in ROMA PIAZZA

la cancelleria della

CORTE DI

Data pubblicazione: 10/01/2013

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE
PASCALE LUIGI giusta delega a margine;

controricorrente

avverso la sentenza n. 118/2005 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 27/09/2005;

udienza del 04/12/2012 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

Con sentenza 20.12.2001 la CTP di Napoli accoglieva la opposizione
proposta da Ruffa Paola avverso l’avviso di liquidazione n. 951V016755
notificato il 25.9.1997 dall’Ufficio del Registro Atti Pubblici di Napoli con

in lire 340.000.000 ai fini INVIM relativo all’immobile oggetto della
compravendita stipulata con atto registrato il 6.10.1995.
La CTP rilevato che il contribuente si era avvalso della facoltà prevista
dall’ad. 12 DL n. 70/1988 conv. in legge n. 154/1988 relativa alla
applicazione della valutazione automatica del valore imponibile ai sensi
dell’art. 52 co4 TU n. 131/1986, ha ritenuto che l’Ufficio

anche in difetto

degli adempirnenti richiesti dalla norma al contribuente: istanza di attribuzione della
rendita catastale. produzione della ricevuta di deposito della istanza-

non potesse

procedere ad accertamento ex artt. S I e 52 col TU n. 131/1986, costituendo
il valore imponibile indicato al comma 4 dell’art. 52 TU Imposta Registro
un limite invalicabile alla rettifica.
L’appello proposto dall’Ufficio Napoli l della Agenzia delle Entrate è
stato rigettato con sentenza della CTR di Napoli sez. 35 in data 27.9.2005
n. 118, avendo rilevato i Giudici del gravame che dall’esame degli atti dei
fascicolo processuale risultava già esistente alla data 19.9.1997 il
classamento catastale dell’immobile con attribuzione di rendita e pertanto
l’Ufficio anziché notificare nella successiva data 25.9.1997 l’avviso di
rettifica e liquidazione della imposta calcolata secondo il valore venale del
bene compravenduto, avrebbe dovuto limitarsi a liquidare la imposta -come
richiesto dal contribuente nell’atto stipulato- in conformità all’inderogabile
parametro di valutazione automatica indicato nel comma 4 dell’ad. 52 TU
n. 131/1986.

RG n. 2720/2006
ric. Ag.1:,ntrate4- I c/R un’a Paola

🙁
S t e fano

I ivieri

il quale era stato rettificato in lire 585.000.000 il valore “finale” dichiarato

Avverso la sentenza di appello il Ministero della Economia e delle
Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione
svolgendo un unico motivo di impugnazione con il quale denunciano
violazione dell’art. 12 legge n. 154/1988 dell’art. 52 co4 Dpr n. 131/1986,
in relazione all’art. 360co I n. 3) c.p.c.

Motivi della decisione

§ l. Questioni pregiudiziali e preliminari

1.1

Va preliminarmente dichiarata ex officio l’inammissibilità del

ricorso proposto dal Ministero dell’Economia, per difetto di legittimazione
attiva, non avendo assunto l’Amministrazione statale la posizione di parte
processuale nel giudizio di appello svolto avanti la CTR della Campania
introdotto dalla sola Agenzia delle Entrate-Ufficio Napoli 1, in data
successiva ali ‘1.1.2001 (subentro delle Agenzie fiscali a titolo di successione
particolare ex lege nella gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era
parte l”Arnministrazione statale), con conseguente implicita estromissione della

Amministrazione statale ex art. 111 co3 c.p.c. (cfr. Corte cass.
14.2.2006 n. 3116 e3118).

Non avendo il ricorso proposto dal Ministero comportato aggravio di
attività difensiva si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le
spese di lite.

1.2 Palesemente infondata la eccezione di inammissibilità del ricorso
per omessa formulazione del quesito previsto dall’art. 366 bis c.p.c.
trattandosi di norma (introdotta dall’art. 6 Digs n 40/2006

e

successivamente abrogata dall’ad. 47 della legge n. 69/2009) che trova

RG n. 2720.2006
Au.Entrate+ I c’Rliftà Paola

Con§,. e t.
St e fano 9 1 vi cri

Ha resistito la contribuente con controricorso.

applicazione esclusivamente ai ricorsi per cassazione proposti avverso le
sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data
(2.3.2006) di entrata in vigore del Dlus. n. 40/2006.
La sentenza impugnata per cassazione risulta depositata in Cancelleria in
data 27.9.2005 e dunque il ricorso non era soggetto alla predetta condizione

§ 2. 1 motivi di impugnazione

2.1. Le censure svolte con i motivi di impugnazione

Parte ricorrente critica la sentenza impugnata in quanto asseritamente
fondata su una erronea interpretazione delle norme di diritto sostanziale
indicate in rubrica (artt. 12 DL n. 70/1988 conv. in legge n. 154/1988; art.
52c.o4 Dpr n. 131/1986) sostenendo :
che all’atto della registrazione del contratto di compravendita, nel
1995, il bene non aveva ancora ricevuto il classamento con
attribuzione di rendita catastale e pertanto l’imposta poteva liquidarsi
soltanto previo accertamento in rettifica secondo i criteri indicati
dall’art. 51 TU n. 131/1986
che avendo dichiarato il contribuente nell’atto assoggettato a
registrazione di volersi avvalere dei benefici accordati dall’art. 12
DL n. 70/1988 conv. in legge n. 154/1988, ma non avendo poi dato
corso agli adempimenti richiesti dalla norma per la procedura di
accatastamento deIF immobile. l’Ufficio era legittimato a procedere
ad accertamento in rettifica come previsto dal medesimo art. 12
comma I ultima parte DL n. 70/1988
che la diversa interpretazione fornita dai Giudici di merito, secondo
cui anche l’accertamento in rettifica non avrebbe potuto, comunque,
3
RG n. 2720/2006
ne. Ag.Entrate P I cl-Zuffa Paola

Con est.
Stefno I ieri

di ammissibilità.

derogare al criterio di valutazione automatica di cui all’art. 52 co4
TU n. 131/1986, e quindi la imposta doveva essere liquidata in base
alla rendita catastale riconosciuta nel 1997, era in contrasto con
l’orientamento giurisprudenziale del Giudice di legittimità secondo
cui il valore catastale dell’immobile assume rilievo esclusivamente ai
fini della liquidazione cd. automatica di cui all’art. 52co4 TU n.

7 .9

.

La difesa della resistente

La resistente aderisce alla motivazione di Giudici di merito rilevando
che all’Ufficio era precluso l’accertamento in rettifica avendo la
contribuente richiesto nell’atto di compravendita l’applicazione del criterio
di calcolo automatico ai sensi dell’art. 12 DL n. 70/1988 ed avendo
dichiarato nello stesso atto un valore superiore a quello tabellare.

§ 3. La valutazione della Corte sulla fondatezza dei motivi

Il motivo è fondato.
Dall’esame della normativa tributaria e delle numerose pronunce di
questa Corte in materia di determinazione del valore del bene immobile
oggetto di compravendita ai fini della applicazione della imposta di registro
e dell’INVIM possono enuclearsi i seguenti postulati:
l – il valore “finale” dell’immobile, ai fini della applicazione INVIM,
deve individuarsi in

“quello dichiarato o in quello maggiore

definitivamente accertato per il trarle’ pimento del bene ai fini della
imposta di registro- (art. 6 co2 Dpr n. 643/1972)

2- la stima del valore “finale” deve essere compiuta “alla data nella
quale si verificano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3” e dunque, nella
4
RG n. 2720/200
vie. /12…Ent1-ate-r I ciftulTa Paola

C o n’!

r-:( itieri
/

l 31/1986 e non costituisce un parametro legale di stima.

specie, alla data della stipula dell’atto di alienazione a titolo oneroso
(art. 6eol in relazione agli artt. 2eol e 18col lett. e), Dpr n. 64311972.

disposizione quest’ultima che rinvia implicitamente al] ‘art. 13co1 TU n.
131/1986 che obbliga alla presentazione della richiesta di registrazione

unitamente alla alleizata dichiara/ione concernente i valori iniziale e finale ai
fini INVIM- “miro venti giorni dalla data cicli ‘ano- )

registro e di incremento valore immobile, può precludere il potere di
accertamento in rettifica da parte dell’Ufficio avvalendosi dei benefici
previsti dall’art. 52 co4 TU n. 131/1986, dichiarando un valore od un
corrispettivo dell’immobile non inferiore al prodotto della rendita
catastale moltiplicata per il coefficiente stabilito in base alla natura
dell’immobile: tale beneficio è stato esteso anche ai casi in cui
l’immobile alienato non risulti ancora iscritto in catasto. L’art. 12 del
DL 14.3.1988 n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154,
prevede, infatti, che “le disposizioni del comma 4 dell’art. 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (e del
quinto comma dell’art. 26 del decreto del Pres/t-lente della Repubblica
26 ottobre 1972, 11. 637, aggiunto con l’art. 8 della legge 17 dicembre
1986, n. 880) si applicano anche ai trasfe’,rimenti di .fabbricati o
della nuda proprietar, nonche’ ai trasferimenti ed alle costituzioni di
diritti reali di godimento sugli stessi, dichiarati ai sensi dell’art. 56 del
regolamento per la .ffirmazione del nuovo catasto edilizio urbano,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1^ dicembre
1949, n. 1142, ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con
attribuzione di rendita- . A tal fine si richiede dalla medesima

disposizione di legge che il contribuente: a-) dichiari nell’atto (o nella
dichiarazione di successione) “di volersi avvalere delle disposizioni
del presente articolo”; b-) alleghi alla domanda di voltura prevista

dall’art. 3 del Dpr n. 650/1972 “specifica istanza per l’attribuzione
RG n. 2720.’2006
ric. A g. Finiate I I c/R un’a Paola

Co
Slefan

est

3- il contribuente, ai fini della applicazione di entrambe le imposte di

della rendita catastale” fornendo con essa, oltre agii estremi dell’atto,

tutti i dati relativi alla individuazione delle caratteristiche
dell’immobile, come descritte nell’atto, onde consentire il classamento
catastale; c-) depositi entro sessanta giorni presso l’Ufficio competente
alla registrazione dell’atto la ricevuta della presentazione della predetta
istanza;

trasmesso dall’Ufficio del catasto all’Ufficio del Registro “entro dieci
mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda di roltura (art.
12 co2 DL n. 70/1988 eit.): ricevuto il certificato con la rendita catastale

l’Ufficio del registro, può procedere alla applicazione dell’art. 52 co4
TU n. 131/1986, essendo in grado di liquidare la imposta di registro e
di determinare definitivamente il valore “finale – del bene ai lini della
liquidazione dell’INVIM: è dunque irrilevante !a eventuale indicazione
nell’atto di un valore “dichiarato – dal contribuente diverso a quello
risultante dal criterio di valutazione automatica, atteso che la sequenza
procedimentale volta alla determinazione dell’imponibile ed alla
liquidazione dei tributi (atto di alienazione con indicazione del valore del
bene e richiesta di applicazione del criterio di valutazione automatica ex art. 52
co4 TU n. 131/86 -presentazione delle dichiarazioni previste per imposta di
registro ed INVIM – deposito della ricevuta di presentazione della istanza ai tini
della attribuzione della rendita catastale – classamento dell’immobile

ed

attribuzione della rendita catastale – determinazione definitiva del valore del
bene con criterio automatico – liquidazione definitiva e riscossione delle
imposte) è disciplinata in modo da imputare in ogni caso alla

dichiarazione del contribuente -il quale nello stesso atto di alienazione ha
espressamente richiesto l’assoggettamento al criterio tabellare di valutazione
dell’immobile: Corte cass. V sei. 30.5.2002 n. 7947 – l’eventuale maggior

valore risultante dalla applicazione del criterio automatico. Ne
consegue che, da un lato. ove il contribuente abbia espressamente
6
RG n. 2720/2006
vie. Ag.Entrate4 I c/Ruffa Paola

Co
Stel’ar

iv ieri

4- il certificato catastale con attribuzione della rendita deve essere

dichiarato di volersi avvalere dei benefici previsti dall’art. 52 co4TU n.
131/86, la indicazione del minor valore risultante dall’atto di
alienazione, in quanto destinata ad essere sostituita dalla valutazione
automatica, legittima l’Ufficio a procedere alla liquidazione
“provvisoria” dei tributi ma non anche all’accertamento in rettifica ex
artt. 51 e 52 col TU n. 131/86 (cfr. Corte cass. V sei. 1.3.2002 n. 965

a quello che deriva dal criterio di valutazione automatica, mentre, oVe, a
seguito dell’aceataganiento, l’applicazione di detto criterio porli ad un valore
superiore a quello dichiarato, legittimamente la maggiore impo.sta viene
richiesta con avviso di liquidazione, senza che sia neces.vario l’arriso di
a(‘ceriamento. “); dall’altro che l’applicazione dei criterio automatico,

non implicando nuove valutazioni in fatto od in diritto da parte
dell’Ufficio, non può ascriversi ad esercizio del potere di accertamento
ma si risolve in una mera operazione contabile (come infatti bene chiarito
da Corte cass. 1 sei. 16.3.2000 n. 3046 ove ” i/ valore dichiaralo sia risultato
interiore all’ammontare determinato in modo automatico in base alla legge n.
154 del 1988, 17.fficio legittimamente provvede a chiedere, con

tilTiSO

di

liquidazione e non con ano di accertamento, il conguaglio dell’imposta dovuta
summenzionato, atteso che, in tal caso, la tassazione avviene in base al
valore dichiarato dal contribuente (quando viene attribuita all’immobile la
rendita catastale, il ,alore determinato in base a tale rendita e’ valore

“dichiarato” dal contribuente) e la amministrazione provvede .solo a liquidare
il dovuto”‘ ; coni Corte eass. V sei. 5.6.2001 n. 7580; id. 13.2002 n. 2973).

Tanto premesso, la sequenza procedimentale sopra descritta può
interrompersi, come è avvenuto nel caso di specie, allorché il contribuente,
il quale abbia espressamente richiesto nell’atto di volersi avvalere delle
disposizioni dell’art. 12 DL n. 70/1988 citato, non assolva all’onere di
attivazione che gli incombe in ordine alla richiesta di attribuzione della
7
RG n. 27202006
ric. Ag .Entrate I- I c/Ruffa Paola

Con est.
Stefano ( v ieri

secondo cui l’Ufficio “non /Età attribuire al bene un calore ,snperiore ri.speno

rendita catastale, impedendo in tal modo all’Ufficio competente di
applicare il criterio di determinazione automatica del valore.
A tal fine interviene la disposizione dell’art. 12 col ult. parte del DT n.
70/1988 che, in caso di mancata presentazione della ricevuta relativa alla
istanza di attribuzione della rendita catastale nel termine di gg. 60 dalla
formazione dell’atto pubblico o dalla registrazione della scrittura privata,

nell’atto utilizzando l’ordinario criterio del valore venale.
1 Giudici della CTR di Napoli hanno, tuttavia, affermato la irrilevanza di
tale condotta omissiva in quanto il certificato del classamento con
attribuzione della rendita catastale risultava rilasciato in data anteriore alla
notifica dell’avviso di rettifica e di liquidazione.
Tale tesi è errata in quanto, come evidenziato al precedente punto 2-, la
valutazione del valore dell’immobile deve essere compiuta alla data della
stipula dell’atto di alienazione -in tal modo garantendosi in funzione del
principio di capacità contributiva la tendenziale corrispondenza cronologica tra

il

fatto generatore di imponibile e l’applicazione della imposta- e non tiene conto

della “ratio legis” sottesa all’art. 52co4 TU n. 131/1986, giustificandosi
l’applicazione del criterio di valutazione automatica con preclusione
dell’ulteriore esercizio del potere di rettifica, esclusivamente in vista della
maggiore speditezza dell’accertamento di valore in base ai certificati
catastali ed al fine di prevenire future contestazioni, e non anche per
garantire accertamenti di valore più convenienti al contribuente (in tal Senso
si è ripetutamente pronunciata anche la Corte costituzionale secondo cui

– “la

valutazione . finlenaria, ovvero automatica, del valore, dei beni. prevista dal citato
ari. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986.. si risolve in una n’era .wmplificazione (lel .sislema

(leterminazione dei valori. riconducibile al genera le criterio di utilizzazione delle
presunzioni. Essa non introduce un nuovo sistema di determinazione dei valori
imponibili, ma semplicemente limita il ruere di rettifica che gli uffici finanziari
hanno nel caso in cui non rilengano congruo il valore dei beni dichiarali, impedendo
8
RG n. 27202006
ne. AgTntratel i CROM Paoia

Con
.est.
vieni
Siamo

legittima l’Ufficio ad esercitare il potere di rettifica del valore dichiarato

loro di procedere ad 1117(1 maggiore valutazione al/orche il valore dei beni stessi via
,S1(11. 0

dichiarato in

1771,S111″(1 11017

inferiore all’ammontare determinato in modo

automatico (reddito calastale aggiornato moluplicato per il coeflicieme 1(I0 per i
fabbricati: cfr. ordinanze n. 78 del 1991 e n. 586 del 1987)…..”: Corte eost. ent.

26.10.1995 n 463 con la quale è stata dichiarata manifestamentc. inffindata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 1)1. n. 70/1988 conv. in legge n.

costitutivi del presupposto di imposta siano suscettibili di modificazioni nel
tempo: indicative in proposito sono le pronunce di questa Corte che
escludono l’applicazione del beneficio della valutazione automatica quando
la rendita catastale attribuita all’immobile non possa più ritenersi
corrispondente alla realtà del bene in conseguenza di intervenute modifiche
nella situazione giuridica o di tatto dello stesso (cfr. Corte eass. V sez.
18.7.2003 n. 11279; id., 8.2.2006 ti. 2784: id. V. sei. 14.5.2008 n. 12021 – In tema
di imposta di registro, il criterio cli valuta:ione automatica di cui all’art. 52
d.P.R. 26 aprile 19N6. n. 131. postilla l’esistenza di una rendita certa riferibile

stato del bene al momento del rogito e

17017

puoi trovare applicazione quando. a

causa di intervenute modifiche, la situazione di . faito e giuridica risulti modificata
rispetto a quella calastale, polche in tale evenienza e’ come se l’immobile . j6sse
privo di rendita”).

Questa Sezione si è già espressa in fattispecie sostanzialmente identica
a quella oggetto del presente giudizio, rilevando come la disciplina
normativa dell’art. 12 DL n. 70/1988 conv. in legge n. 154/1988 impone
specifici oneri alla parte che intenda avvalersi dei benefici connessi alla
applicazione del criterio di valutazione automatica ex art. 52co4 TU n.
131/1986 ed alla preclusione dell’ulteriore esercizio del potere di rettifica
da parte dell’Ufficio, sostenendo che il mancato adempimento dell’onere di
deposito, presso l’Ufficio competente alla applicazione della imposta, della
ricevuta di presentazione della istanza di richiesta di attribuzione della
rendita catastale all’immobile che ne sia privo, oggetto dell’atto
alienazione a titolo oneroso, comporta un vera e propria decadenza dal
9
RG n. 2720Ì2006
/1 ,..1ntrate-F I cfRuffa Paola

Stefano

( N,

eri

154/1988 in relazione airart. 24 co2 (osi.), tanto più nel caso in cui gli elementi

beneficio, e ne trae la logica conseguenza secondo cui, resosi inapplicabile
il criterio previsto dall’art. 52 co4 TU n. 131/86, residua all’Ufficio la sola
possibilità di procedere alla rettifica dell’imponibile – utilizzando i criteri di
valutazione previsti datl – art. 51 l imp. Registro – , notificando al contribuente

l’avviso di accertamento in rettifica ai sensi dell’art. 52 col TU n. 131/86
(cfr. Corte eass. V sez. 23.7.2009 n. 17206 : “in tema di imposta di successione,

valutazione automatica previsto dall’art. 12 del d.l. n. 70 del 1998, conv. in legge n.
154 def 1988, in riferimento ad immobili non iscritti in catasto. siano decaduti dal
beneficio, per aver omesso di produrre entro .sessanta giorni la ricevuta
dell’avvenuta presentazione dell’istanza di attribuzione della rendita catastale,

l’Ufficio, per recuperare la maggiore imposta dovuta, non puo’ limitarsi ad emettere
1.11 -1

avviso di liquidazione, ma, anche quando proceda alla determinazione del

valore sulla base della valutazione comunicata (lall’UTE. deve emettere avviso di

accertamento, ai sensi dell’art. 34. comma terzo, del digs.

fl.

346 del 1990, risultando

altrimenti pregiudicato il diritto di difesa del contribuente. che deve essere posto in
grado di conoscere i presupposti di fatto dell’accertamento e le ragioni giuridiche che
lo hanno determinato – coni’. id. V sei. 23.6.2010 n. 15188).

Orbene risulta dalla sentenza della CTR di Napoli che l’atto di
alienazione era stato registrato in data 6.10.1995; che il contribuente, dopo
aver dichiarato di volersi avvalere dei benefici dell’art. 12 DL n. 70/1988
aveva poi omesso di richiedere all’UTE la attribuzione della rendita
catastale; che il classatnento con attribuzione della rendita era stato
(nuovamente richiesto e) rilasciato il 19.9. 1 997, soltanto due anni dopo la
registrazione dell’atto.
Ne consegue che essendo decaduto il contribuente dal diritto alla
determinazione dell’imponibile mediante applicazione del sistema di
valutazione automatica ex art. 52co4 ‘FU n. 131/86. legittimamente
l’Ufficio finanziario ha proceduto all’accertamento in rettifica ai sensi degli
artt. 51co3 e 52co 1 del TU n. 131/86 cori notifica del relativo avviso al
10
RG n, 2720/2006
I\. Fntrate- I e/R urtà Paola

Con
Stefano

t.
iv ieri

qualora gli eredi. dopo aver manifestato la volontà di avvalersi del sistema di

contribuente, tenuto conto altresì che, dato il tempo trascorso tra ratto di
alienazione registrato il 6.10.1995 ed il classamento intervenuto in data
19.9.1997, non sussiste alcuna certezza che la situazione di fatto del bene
immobile rilevata nel 1997 fosse corrispondente a quella esistente nel 1995
e tale incertezza non consentiva, pertanto, l’applicazione del criterio

§ 4. La decisione sul ricorso e sulle spese
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata senza
rinvio.
Non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto la causa può
essere decisa nel merito ex art. 384co2 c.p.c. con raccoglimento
dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate ed il rigetto del ricorso
introduttivo proposto dal contribuente, con conseguente condanna del
soccombente alla rifusione delle spese del presente giudizio che si
liquidano in dispositivo, dichiarate interamente compensate le spese
relative ai gradi di merito, essendosi formato giurisprudenziale
al quale ha inteso uniformarsi il Collegio soltanto diversi anni dopo la
introduzione della controversia tributaria.

P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero della
Economia e delle Finanze compensando tra le parti le spese di lite;
accoglie il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate, cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo del contribuente;
condanna la resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio
che liquida in E 1.500,00 per compensi professionali oltre le spese

RG n. 2720/2006
Ag.Entrate- I c/RutTa Paola

Coi
I
Stetino Olivieri

automatico di valutazione.

2gEN’rE DA RECifSTRAZIONt
Al SENSI D’a D_PA. 2(.14116
N. 13 1 TÉ•,J3. AL._ ft – N.
‘FR IWIARIA

prenotate a debito, dichiarando interamente compensate tra le parti le
spese di giudizio relative ai gradi di merito.

Così deciso nella camera di consiglio 4.1 9 . 9 01 9

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