Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4719 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. II, 26/02/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 26/02/2010), n.4719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. G.F., rappresentato e difeso da se medesimo,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Simona Rinaldi

Gallicani in Roma, via Baldo degli Ubaldi, n. 66;

– ricorrente –

contro

D.C.M., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dagli Avv. LUPPI Alberto e

Guido Romanelli, elettivamente domiciliato nello studio di

quest’ultimo in Roma, Via Pacuvio, n. 34;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 462/07

depositata il 25 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Guido Romanelli;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso: “nulla osserva”.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che G.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza depositata il 25 giugno 2008 della Corte d’appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda di danno tenuto dal medesimo proposta;

che l’intimato D.C.M. ha resistito con controricorso;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Rilevato che il relatore designato, nella relazione depositata il 23 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

“(…) Il ricorso va deciso in camera di consiglio, dovendo lo stesso essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5).

Ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 cod. proc. civ., n. 5), dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, Nn. 1), 2), 3), 4) e, qualora – come nella specie – il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Orbene, il primo motivo, con cui si deducono violazione di legge e vizi di motivazione, è inammissibile, atteso che in tal caso viene a negarsi la regola di chiarezza posta dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione), giacchè si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (Cass. 9470/2008).

Il motivo è altresì inammissibile perchè il quesito si risolve in una enunciazione tautologica senza indicare la questione di diritto oggetto della controversia (S.U. 11210/2008).

Il secondo motivo, che pure fa riferimento al vizio di motivazione per violazione di norme di diritto, e il terzo non contengono l’indicazione delle specifiche circostanze rilevanti al fine del decidere (fatto controverso) e delle ragioni in base alle quali la motivazione sarebbe viziata, necessaria quando il vizio è denunciato ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (…)”.

Letta la memoria del ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che, infatti, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente nella memoria illustrativa, il quesito che correda il primo motivo di ricorso non è conforme a quanto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., perchè esso non consente l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di cassazione sia idonea a determinare una decisione di segno diverso (cfr. Cass., Sez. 1^, 22 giugno 2007, n. 14682), ma si risolve in affermazioni del tutto generiche in ordine ai poteri del giudice in tema di interpretazione del contratto, senza alcun riferimento alla fattispecie oggetto di controversia;

che l’esame del motivo è altresì impedito dalla formulazione congiunta, nell’ambito del medesimo motivo, di censure per violazione di legge e per vizio di motivazione, ciò che si verifica vieppiù ove, come nella specie, manchino i corrispondenti quesiti per le une ed i momenti di sintesi per le altre, giacchè, giusta quanto questa Corte ha rilevato (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153), deduzione congiuntiva siffatta integra una palese negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366 bis cod. proc. civ., per la prospettazione dei vizi tanto della prima quanto della seconda categoria: cumulando, infatti, nella medesima argomentazione critica, il vizio di violazione di legge con quello di motivazione, si omette tale chiara indicazione, che dovrebbe comunque concludersi con un momento di sintesi equipollente al quesito di diritto, rimettendo al giudice di legittimità il compito di enucleare, dalla mescolanza delle argomentazioni, la parte concernente il vizio di motivazione, il quale deve, invece, avere un’autonoma collocazione ed in ordine al quale la mancanza, l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione debbono avere, ciascuna autonomamente considerata in ragione delle peculiari caratteristiche del singolo vizio, separata trattazione e distinta sintesi interrogativa;

che, d’altra parte, il secondo ed il terzo motivo, con cui si articolano vizi ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, non contengono il prescritto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) con la chiara, finale ed autonoma indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’intimato, liquidate in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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