Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4719 del 23/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.23/02/2017),  n. 4719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4692-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE, PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P., COMUNE DI ORIA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 627/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 07/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ARIENZO ROSA;

udito l’Avvocato EMANUELA CAPANNOLO, che si riporta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 1.12.2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 7.3.2014, la Corte di appello di Lecce, pronunciando sull’impugnazione proposta dall’I.N.P.S. nei confronti di P.P., avverso la decisione del Tribunale di Brindisi (che aveva riconosciuto il diritto del predetto a percepire l’indennità di accompagnamento a decorrere dal 9.2.2010), dichiarava l’inammissibilità dell’appello per tardività, ritenendo corretta la notifica effettuata all’I.N.P.S. presso la sede territoriale in data 22.2.2012.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’I.N.P.S. affidando l’impugnazione a due motivi.

Il P., il Comune ed il MEF sino riamasti.

L’istituto denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 10, comma 6, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, in relazione agli artt. 417, 285 e 170 c.p.c., ed all’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto corretta, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, la notifica “genericamente” effettuata all’I.N.P.S. presso la sede provinciale e non “personalmente” al funzionario costituito. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. ritenendo la violazione anche delle norme citate poichè l’appello è stato proposto nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 30.1.2012.

I motivi, da trattare congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, sono manifestamente fondati.

Il D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, coordinato con la Legge di Conversione n. 248 del 2005, così recita: “A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonchè le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all’I.N.P.S. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 sia presso le sedi provinciali dell’I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l’I.N.P.S. è litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c. e, limitatamente al giudizio di primo grado, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti”. Alla suddetta norma il D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 5, convertito nella L. n. 102 del 2009, ha apportato le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo è soppressalaparola “anche”; b) nel secondo periodo sono soppresse le parole “sia presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, sia”; c) nel terzo periodo sono soppresse le parole “è litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c.”. Con il successivo D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, nel testo coordinato con la Legge di Conversione 4 aprile 2012, n. 35, all’art. 16, comma 9, è stato previsto che al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 10, comma 6, terzo periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: “limitatamente al giudizio di primo grado” sono sostituite dalle seguenti: “con esclusione del giudizio di cassazione”. Con riguardo all’assistenza delle Amministrazioni dello Stato da parte di propri funzionali, questa Corte ha già da tempo affermato il principio secondo cui la notifica della sentenza, come quella della successiva impugnazione (quest’ultima con esclusione del caso in cui la difesa personale o con propri dipendenti sia limitata al giudizio di primo grado) vanno effettuate nei confronti del funzionario incaricato della difesa, a norma dell’art. 330 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 23 maggio 2013, n. 12730; id. Cass. 30 gennaio 2009, n. 2528; 22 febbraio 2008, n. 4690), pur vero che nessuna delle decisioni citate ha espressamente esaminato la situazione posta dalla sopra citata norma di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, tuttavia il principio espresso è analogamente applicabile atteso che la previsione in esame, nell’attribuire all’I.N.P.S. la facoltà di avvalersi dei propri dipendenti nel giudizio di primo grado, non può che essere interpretata, al pari delle disposizioni di analogo contenuto concernenti le Amministrazioni dello Stato (così la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4, in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11 in materia di contenzioso tributario in primo e secondo grado, la L. 14 gennaio 1994, n. 19, art. 6, comma 4, in materia di controversie pensionistiche dinanzi alla Corte dei Conti, la L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 4, comma 3, in materia di contenzioso sul diritto di accesso agli atti amministrativi, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, sempre in materia di procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento al lavoro nonchè la generale previsione di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 3, che consentiva alle amministrazioni statali, previa intesa con l’Avvocatura dello Stato, di farsi rappresentare da propri funzionali nei giudizi pretorili ed innanzi al conciliatore) nel senso che essa attribuisce in tal modo tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione, ancorchè tale notificazione si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso (si veda, con riguardo al D.L. n. 269 del 2003, art. 42 convertito nella L. n. 326 del 2003, la già citata Cass. n. 12730/2013 e, con riguardo al R.D. n. 1611 del 1933, art. 3, Cass. 10 agosto 2000, n. 10571 secondo cui la notifica non può essere effettuata a soggetto diverso da quello stabilito dalla legge). Ne all’applicabilità dell’indicato principio è di ostacolo l’indicazione di una notifica da effettuarsi presso la sede provinciale dell’I.N.P.S. (così il D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6), atteso che nulla è specificato in ordine alle ulteriori modalità di tale notifica, per le quali soccorrono i principi generali sopra richiamati. Del resto, se la ratio della disposizione è quella “semplificatoria” di consentire all’Istituto di costituirsi “personalmente” a mezzo di propri dipendenti, sono proprio tali dipendenti cui va notificata la sentenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 170 c.p.c., comma 3.

Sulla base delle considerazioni che precedono si propone l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice, il tutto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Osserva il Collegio come il contenuto della sopra riportata relazione sia pienamente condivisibile siccome coerente alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ciò comporta la decisione nei sensi di cui alla relazione, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà in conformità ai principi richiamati ed anche alla determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA