Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4719 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. I, 21/02/2020, (ud. 25/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12269/2016 proposto da:

Fondazione Italia Nel Mondo, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gregoriana n. 3,

presso lo studio dell’avvocato Belsito Nicola, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

C. Monteverdi n. 16, presso lo studio dell’avvocato Consolo

Giuseppe, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

Italia Promotions S.r.l. in Liquidazione, Presidenza del Consiglio

dei Ministri;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2438/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Fondazione Italia Nel Mondo (di seguito, la Fondazione), in persona del legale rapp. p.t., propone ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cinque mezzi corroborati da memoria.

Replica con controricorso RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (di seguito, la RAI); sono rimasti intimati Italia Promotions SRL in liquidazione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con citazione del 15/7/2005 la Fondazione aveva convenuto in giudizio la RAI denunciando la violazione da parte di quest’ultima del diritto esclusivo sul marchio d’impresa “(OMISSIS)” depositato con domanda di registrazione in data 20/10/2000 n. 902318, mediante la messa in onda in data (OMISSIS) della prima edizione di un premio denominato “(OMISSIS)”, con finalità analoghe a quelle perseguite dal premio della ricorrente e, quindi, mediante la produzione ed organizzazione della manifestazione modificando il titolo in “(OMISSIS)”. La ricorrente aveva denunciato tale condotta anche come atto di concorrenza sleale.

Aveva pertanto chiesto l’accertamento dell’illecito, l’inibitoria dell’ulteriore attività e la condanna della RAI al risarcimento dei danni.

Nel corso del giudizio la RAI, che aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva oltre che contestato il merito della pretesa, aveva chiamato in garanzia Italia Promotions SNC che ugualmente aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva e contestato nel merito la pretesa; la Presidenza del Consiglio dei Ministri era rimasta contumace.

Il Tribunale aveva respinto tutte le domande della Fondazione, con decisione confermata dalla Corte di appello di Roma.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e/o rilevabile d’ufficio.

La censura concerne la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile perchè “non indispensabile ai fini del decidere” (fol. 9/11 della sent. Imp.) una cospicua documentazione prodotta dalla Fondazione in sede di gravame volte a documentare lo svolgimento di manifestazioni a sua cura svoltesi tra il 1994 ed il 2011 ed altro.

Segnatamente la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la documentazione in quanto non indispensabile. In particolare ha stabilito che l’esigenza della nuova prova non era conseguita alla decisione di primo grado, giacchè il tema controverso era già stato già delineato nel corso del primo grado e così l’esigenza di provare la notorietà del marchio “(OMISSIS)” e, quindi, il carattere individualizzante per l’effetto dell’uso (secondary meaning) e che la lacuna probatoria in primo grado era imputabile alla parte. In particolare, ha rimarcato che l’esigenza difensiva perseguita con detta documentazione (prova della notorietà e dell’uso concreto del marchio ai fini della tutela ex art. 13 c.p.i.) era conseguita alla eccezione di invalidità del marchio proposta dalla controparte con la comparsa di costituzione, sicchè la Fondazione, trattandosi peraltro di documentazione formatasi in epoca precedente alla definizione del giudizio di primo grado, avrebbe dovuto e potuto apprezzare questa esigenza probatoria nella pregressa fase processuale.

1.2. Poichè la questione posta concerne l’ermeneusi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, oggetto di plurimi interventi normativi e giurisprudenziali va rammentato, quanto alla norma applicabile ratione temporis, che “La modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell’art. 345 c.p.c., comma 3, operata dal D.L. n. 83 del 2012, trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio “tempus regit actum”, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conv. del D.L. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012.” (Cass. n. 6590 del 14/03/2017), di guisa che nel caso di specie risulta applicabile l’art. 345 cit. ante riforma, giacchè la sentenza di primo grado n. 10429 venne pubblicata il 18/5/2011.

1.3. Tanto premesso, osserva la Corte che la doglianza è fondata alla luce del principio secondo il quale “Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.” (Cass. Sez. U. n. 10790 del 04/05/2017), mentre non ricorre l’ambito applicativo del principio secondo il quale “In tema di produzione di nuovi documenti in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nella disciplina, “ratione temporis” applicabile, anteriore alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., nella L. n. 134 del 2012, l’eventuale indispensabilità dei documenti nuovi (nella specie, una scheda testamentaria) è suscettibile di valutazione solo se la loro ammissione non sia stata richiesta in precedenza (nella specie, rigettata per la tardività della produzione, con esclusione, altresì, della sussistenza dei presupposti per la rimessione in termine)” (Cass. n. 7410 del 14/04/2016; coni. n. 11752 del 15/05/2018).

Nel presente caso, infatti, in primo grado nulla era stato richiesto in proposito (come si evince dalla sentenza impugnata) e l’inattività della parte non è sufficiente a pregiudicare la produzione in appello.

Invero, non può condividersi la decisione del giudice del gravame che ha applicato un concetto di “indispensabilità ristretta”, sulla considerazione che la necessità d’un apporto probatorio era già apprezzabile come utile e necessario nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, ed ha escluso la ammissibilità della produzione documentale in secondo grado, perchè la decisione di primo grado si era formata, prescindendone, per ragioni imputabili alla negligenza della parte che non la aveva tempestivamente introdotta.

Come affermato dalle SU del 2017 il giudizio di indispensabilità che compete al giudice del gravame – implica una valutazione sull’idoneità del mezzo istruttorio a dissipare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado: nel presente caso tale giudizio non è stato compiuto in questi termini e la applicazione data alla norma in esame appare errata.

Ne consegue l’accoglimento del primo motivo.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione/o falsa applicazione del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, artt. 1, 12, 13,20,22 e ss, dell’art. 2598 c.c., n. 1, dell’art. 345 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e/o rilevabile d’ufficio.

La ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia valutato il marchio come “debole”.

Sostanzialmente sostiene che il marchio in questione aveva acquisito carattere di “marchio forte” a seguito della intensa attività mediatica e della risonanza che aveva avuto in Italia ed all’estero, come si ricavava (a suo dire) dalla documentazione dichiarata inammissibile dalla Corte di appello ed ignorata. Richiama a questi fini, Cass. n. 1861 del 2/2/2015 sulla acquisizione di capacità distintiva del marchio debole a seguito di un uso commerciale intenso e protratto nel tempo.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione/o falsa applicazione del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, artt. 1, 12, 13,20,22 e ss, dell’art. 2598 c.c., n. 1, dell’art. 345 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e/o rilevabile d’ufficio.

La ricorrente invoca la tutela del marchio sotto il profilo del cd. secondary meaning e si duole ancora della declaratoria di inammissibilità della produzione documentale effettuata in appello che aveva impedito di comprovare le condizioni per la protezione del marchio in ragione della capacità distintiva acquisita nel tempo presso la platea dei potenziali clienti. (richiama Cass. 1861/2015; n. 8119/2009; n. 10071/2008).

4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2598 c.c. e art. 345 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; la censura è sempre connessa agli effetti della mancata acquisizione delle prove nuove in appello.

5. Con il quinto motivo si denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e la violazione degli artt. 2598 e 2600 c.c., e dell’art. 125c.p.i., lamentando – in conseguenza del rigetto della domanda di merito che la Corte territoriale abbia omesso di provvedere sulla domanda di risarcimento, sulle richieste istruttorie e sulla domanda inibitoria contenute nell’atto di appello.

6. I motivi dal secondo al quinto vanno dichiarati assorbiti in ragione dell’accoglimento del primo.

7. In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente grado.

P.Q.M.

– Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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