Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4718 del 26/02/2010
Cassazione civile sez. II, 26/02/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 26/02/2010), n.4718
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.L., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a
margine del ricorso, dall’Avv. GIUDICE Marina, elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’Avv. Maria Gabriella Jacono in
Roma, via San Nicola Dè Cesari, n. 3;
– ricorrente –
contro
L.R., nella qualità di presidente dell’Associazione
catanese Amici del Cane, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale in calce al controricorso, dall’Avv. CHIARENZA Sergio,
elettivamente domiciliato preso lo studio dell’Avv. Carmelo Comegna
in Roma, via Torino, n. 122;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1052/08
depositata il 6 febbraio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che F.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 6 febbraio 2008 della Corte d’appello di Catania che, pronunciando in contumacia della attuale ricorrente, aveva accolto la domanda proposta da L.R., nella qualità di presidente dell’Associazione catanese Amici del Cane, condannandola al rilascio del fondo da essa detenuto senza titolo ed al risarcimento del danno, quantificato in Euro 1774,31, oltre accessori;
che l’intimato ha svolto attività difensiva in questa sede, resistendo con controricorso;
che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero;
che le parti non si sono avvalse della facoltà di depositare memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il relatore designato, nella relazione depositata il 23 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:
“(…) Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, essendo lo stesso manifestamente fondato. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, deducendo che l’atto di appello non era stato notificato al procuratore costituito in primo grado.
Orbene, dall’esame degli atti (consentito dalla natura processuale del vizio denunciato), è emerso che l’atto di appello era stato notificato all’avv. Luigi Tafuri presso lo studio in Catania via Umberto n. 296, mentre nel giudizio di primo grado la ricorrente era rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Tafuri jr. presso il quale era elettivamente domiciliata, sempre nello studio di Catania via Umberto, n. 296.
La notificazione effettuata a procuratore diverso da quello nominato ma nello stesso luogo del procuratore domiciliatario è affetta da nullità (art. 160 cod. proc. civ.) e non da inesistenza, sussistendovi pur sempre un collegamento con il destinatario.
La nullità della notificazione comporta la nullità della sentenza impugnata che deve essere cassata con rinvio (…)”;
che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Lav., 19 aprile 2000, n. 5148), la notificazione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 330 cod. proc. civ., deve essere completa in tutti i suoi elementi, onde, se la parte ha nominato il procuratore indicando il domicilio dello stesso, deve ritenersi nulla la notificazione eseguita in detto luogo, ma effettuata a soggetto diverso dal procuratore costituito;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;
che, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Catania, che la deciderà in diversa composizione;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010