Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4718 del 23/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.23/02/2017),  n. 4718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4345-2015 proposto da:

G.R., quale erede di GU.RO., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 4, presso lo studio

dell’avvocato MARCO PUIATTI, che la rappresenta e difende

congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato ANGELA DELUIGI, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONAIT, PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DI DELL’INPS, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURO

RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale

in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso il provvedimento n. 6737/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato MARCO PULIATTI, che si riporta;

udito l’Avvocato EMANUILA CAPANNOLO, che si riporta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 1.12.2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

Con sentenza del 17.9.2014, la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto da G.R., nella qualità di crede di Gu.Ro., ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava che il de cuius era totalmente inabile dalla domanda amministrativa del 20.6.2002 e condannava l’INPS a corrispondere all’appellante i consequenziali ratei di assegno di invalidità civile dal luglio 2002 fino al 18.8.2007, oltre accessori come per legge, condannando l’INPS al pagamento di 1/2 delle spese di lite del doppio grado, compensate per il residuo 1/2.

Rilevava la Corte che doveva disattendersi l’eccezione di decadenza formulata dall’INPS e, nel merito, che, pur essendo il complesso patologico tale da determinare una totale invalidità permanente a decorrere dalla domanda amministrativa del 20.6.2002, tuttavia non poteva essere riconosciuto il beneficio della pensione di inabilità, bensì solo quello dell’assegno di invalidità civile, per avere l’appellante dimostrato unicamente la sussistenza del requisito socio economico del de cuius per tale prestazione e non anche i redditi del coniuge.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la G. n.q., affidando l’impugnazione ad unico motivo. L’INPS, che non ha svolto attività difensiva, ha depositato procura in calce al ricorso notificato.

La ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1980, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, rilevando che oggetto della domanda introduttiva di primo grado, reiterata in sede di domanda in appello, era stato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, oltre che della pensione di inabilità e dell’assegno di invalidità, e che, pure avendo il Ctu affermato la ricorrenza del requisito sanitario di cui alla L. n. 118 del 1980, art. 1, dal giugno 2006, nulla aveva statuito il giudice del gravame in ordine a tale prestazione.

Il ricorso è manifestamente fondato, osservandosi che l’accertamento del giudice di appello in ordine alla sussistenza delle condizioni giustificative delle prestazioni richieste, tra cui quella di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1, (oggetto della domanda di cui al ricorso introduttivo), risulta viziato dalla omessa considerazione della domanda di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, in base a quanto accertato dal punto di vista medico legale dal Ctu officiato.

Dalle conclusioni della Ctu disposta nel giudizio di appello, quali riportate nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, emerge il possesso, da parte di Gu.Ro., del requisito sanitario previsto dalla L. n. 18 del 1980, art. 1, a decorrere dal mese di giugno 2006.

In considerazione di quanto sopra, si propone raccoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza in parte qua, con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice di secondo grado”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Osserva il Collegio come il contenuto della sopra riportata relazione sia pienamente condivisibile in ragione della rilevata omissione dell’esame di domanda avanzata dalla ricorrente e che ciò comporta la decisione nei sensi di cui alla relazione, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA