Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4718 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/02/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 22/02/2021), n.4718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25523-2019 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. FARNESE 7,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PIERA RUPPI, ALICE COGLIATI DEZZA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2787/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. P.F. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Parma avverso gli avvisi di accertamento con i quali per gli anni di imposta 2005-2008 venivano accertati, con conseguente ripresa a tassazione dell’imposta, redditi da capitale e attività finanziarie detenute all’estero e scoperti grazie alle informazioni desunte dalla cosiddetta “lista Falciani”.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3 Sull’impugnazione del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello affermando, per quanto di interesse in questa sede, che disciplina prevista dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma essendo norma procedimentale aveva effetti retroattivi.

5. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, della L. n. 212 del 2000, art. 3, dell’art. 12 preleggi e del D.L. n. 167 del 1990, art. 4 e dell’art. 44 Tuir in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR abbia errato nell’attribuire natura procedimentale e non sostanziale alla normativa sulla presunzione legale con conseguente avallo della contestata violazione degli obblighi di dichiarazione e del recupero a tassazione delle attività finanziarie detenute all’estero.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4, per non essersi la CTR pronunciata su uno specifico motivo dell’atto di appello.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo motivo.

2.1 E’ pacifico che l’accertamento nei confronti di P.F. è stato eseguito a norma del D.L. n. 167 del 1990, artt. 4 e 6 avvalendosi della presunzione di cui D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, per avere il contribuente detenuto un investimento in un paese a fiscalità privilegiata violando gli obblighi dichiarativi.

Il D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, in vigore dal 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce che “in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. Finanze 4 maggio 1999, n. 107 e al D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tenere conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui alla L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, commi 1, 2 e 3, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituiti, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione…”.

2.2 Essendo incontestato che gli anni di imposta (2005-2008) sono anteriori all’entrata in vigore della normativa di cui D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, la questione che questa Corte è chiamata a decidere è se tale disciplina, che pone, in favore del fisco, una più favorevole presunzione legale relativa di evasione con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, sia o meno applicabile retroattivamente ai rapporti non esauriti.

2.3 Secondo la CTR la disposizione in oggetto ha natura procedimentale e, come tale, sarebbe soggetta al principio tempus regit actum, trovando applicazione anche riguardo alle somme detenute all’estero in violazione dei suddetti obblighi dichiarativi negli anni precedenti l’entrata in vigore dello stesso D.L. n. 78 del 2009.

2.4 Sennonchè tale assunto si pone in contrasto con il prevalente orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non intende discostarsi, secondo il quale ” la presunzione di evasione sancita da tale norma, in vigore dal 1″ luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile. Inoltre una differente interpretazione finirebbe per pregiudicare – in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., – l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione probatoriamente rilevante” (v. Cass. n. 2662/18, 5471/2018 e 2562/201929890/2020).

2.5 E’ stato inoltre chiarito che “la esclusione dell’applicazione retroattiva delle disposizioni normative trova, infatti, giustificazione nella esigenza di salvaguardare principi fondamentali del nostro ordinamento, quali la certezza del diritto, il principio del legittimo affidamento e quello di ragionevolezza, nonchè i principi contenuti nella Costituzione, quali il diritto alla difesa ed il principio di capacità contributiva. E per tale ragione al divieto di irretroattività fanno eccezione solo le norme dichiaratamente interpretative, che sono esplicitamente qualificate tali dal legislatore” (cfr. Cass. nr 33223/2018).

4 Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione dell’impugnata sentenza; la causa non essendo necessari ulteriori approfondimenti in punto di fatto può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso proposto dal contribuente.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mentre quelle relative ai giudizi di merito vanno compensate tra le parti.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dal contribuente;

– condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente procedimento che si liquidano in Euro 5.600,00 per compensi, Euro 200,00 per spese oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;

– dispone compensarsi le spese relative ai giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

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