Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4717 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. II, 26/02/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 26/02/2010), n.4717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. MACRI’ Angelo,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, piazza Prati

degli Strozzi, n. 35;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VAREDO, in persona del Sindaco pro tempere;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Desio depositata il 1

dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha

concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;

sentito l’Avv. Angelo Francesco Macrì;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che si è riportato alle

conclusioni scritte.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che B.M. propose opposizione al verbale di contestazione elevato dalla Polizia municipale di Varedo in data 6 maggio 2005, con il quale era stata accertata la violazione dell’art. 148 C.d.S., commi 11 e 16;

che l’adito Giudice di pace di Desio, con sentenza depositata il 1 dicembre 2005, ha rigettato l’opposizione;

che il Giudice di pace ha rilevato che le risultanze istruttorie hanno consentito di accertare, in fatto, che il ricorrente, quale conducente del proprio motoveicolo, si era spostato nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia, superando la linea continua di demarcazione delle due carreggiate, a seguito di manovra di sorpasso di veicoli fermi ed in lento movimento in prossimità di intersezione stradale;

che – ha proseguito il primo giudice – di tali circostanze sono prova: la chiazza di olio perso dal motore del ciclomotore accertata nella corsia di percorrenza opposta, oltre che la posizione del motoveicolo in parte nella predetta corsia, nella fase di quiete, dopo il sinistro occorso; la dichiarazione resa ai verbalizzanti dallo stesso B.M. (“causa incolonnamento sorpassavo i veicoli alla mia destra”), nonchè l’ulteriore affermazione riportata nel ricorso (“fu solo a seguito della manovra improvvisa della Renault Clio che, per evitare l’urto, si portava alla propria sinistra invadendo la corsia opposta”);

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il B. ha proposto ricorso, con atto avviato alla notifica il 16 gennaio 2007, sulla base di due motivi;

che l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 148 C.d.S., comma 11) il ricorrente osserva che ha errato il Giudice di pace a confermare le risultanze del verbale opposto, giacchè nella specie il B. transitava superando sul lato sinistro i veicoli incolonnati in lento movimento ma stando all’interno della propria corsia di marcia, e tale comportamento non è sanzionato dalla norma la cui violazione è stata contestata;

che il secondo mezzo denuncia contraddittorietà ed insufficienza della motivazione: erroneamente il Giudice di pace – neppure considerando quanto affermato in comparsa di costituzione dal Comune convenuto – ha ritenuto probanti le risultanze determinate dalla posizione statica del motoveicolo, senza tener conto che l’urto subito ben avrebbe potuto far ricadere il mezzo con parte del serbatoio a cavallo della mezzeria;

che i motivi – da esaminare congiuntamente, stante la loro stretta connessione – sono manifestamente infondati;

che le doglianze del ricorrente si risolvono in una censura alla ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, attraverso le risultanze del verbale di contestazione, dalle quali emerge il superamento di una colonna di veicoli con l’impegno dell’opposta corsia di marcia, in prossimità di un’intersezione stradale;

che la ricostruzione suddetta è sorretta da una motivazione congrua, esente da vizi logici e giuridici;

che le censure svolte dal ricorrente, al di là della astratta deduzione del vizio anche di violazione e falsa applicazione di legge, si sostanziano in un autonomo ordine soggettivo di considerazioni ed apprezzamenti sulle risultanze istruttorie, inammissibilmente contrapposto all’iter logico seguito dal giudice a quo per pervenire al suo convincimento, esposto esaurientemente e con proposizioni internamente e reciprocamente coerenti;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non essendovi stata costituzione dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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